martedì 15 dicembre 2015

IL PATENT BOX



L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 36/E del 01.12.2015, ha emanato le direttive per le agevolazioni permesse dal Patent Box introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 che consiste nella possibilità di escludere da tassazione parte del reddito che deriva dall’uso di alcuni beni immateriali e le plusvalenze derivanti dalla loro cessione.
Le PMI (imprese con organico inferiore a 250 persone e fatturato non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro) possono esercitare l’opzione entro il 31.12.2015 e, dopo aver esercitato l’opzione, hanno 120 giorni di tempo per valutare la sussistenza delle condizioni di accesso e la reale convenienza economica.
Alla fine di tale opzione, possono scegliere anche di rinunciare all’opzione senza incorrere in conseguenze fiscali.
L’agevolazione riguarda l’ Irpef, l’Ires e l’Irap per l’uso di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli giuridicamente tutelabili, informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali proteggibili come informazioni segrete giuridicamente tutelabili.
Per beneficiare del Patent Box l’impresa deve svolgere attività di ricerca e sviluppo per i beni immateriali sopra citati (anche tramite contratti di ricerca con società che non appartengono al proprio gruppo, con università o con enti di ricerca e organismi equiparati) con il fine di produrre i beni immateriali in oggetto.
La parte di reddito esclusa dalla tassazione è:

- 30% per il 2015;

- 40% per il 2016;

- 50% per o periodi d’imposta successivi.

Se il reddito deriva dalla concessione in uso del diritto all’uso dei beni la parte agevolabile è quella relativa alle royalties meno i costi diretti e indiretti connessi ed è il contribuente stesso, senza l’intermediazione dell’Amministrazione Finanziaria, a determinare il reddito agevolabile.
Se il reddito deriva dall’uso diretto dei beni nell’ambito della propria attività imprenditoriale si deve determinare il contributo economico che il bene stesso apporta nella formazione del reddito d’impresa. In questo caso l’Agenzia delle Entrate agisce in contraddittorio attraverso la procedura di ruling.
La procedura di ruling è la preventiva individuazione dei modi in cui vengono determinati i componenti positivi e negativi di reddito che derivano dall’uso dei beni agevolabili e dei componenti negativi che si possono riferire a loro.
Dal contraddittorio se si raggiunge, viene sottoscritto l’accordo di ruling (valido per il periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza e per i quattro periodi d’imposta successivi) che definisce i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico. Finchè non c’è la stipula dell’accordo il reddito d’impresa dovrà essere determinato zenza abbattimento del reddito derivante dall’uso di beni agevolabili.
Per il periodo tra la presentazione dell’istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo di ruling la quota di reddito agevolabile verrà detassata nel periodo d’imposta di sottoscrizione  dell’accordo.
Se si opta per il Patent Box, inoltre, in caso di cessione dei beni immateriali opzionati le eventuali plusvalenze che ne derivano verranno escluse dal reddito se almeno il 90% del corrispettivo della vendita viene reinvestito in altre attività di R&S agevolabili prima che venga chiuso il secondo periodo d’imposta successivo.
Entro il 31.12.2015  va esercitata l’opzione attraverso il modello presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (in via telematica attraverso il software Patent Box) e va inviata l’istanza di ruling.

 

giovedì 26 novembre 2015

TASSI DI USURA E COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

La sentenza del Tribunale di Milano del 24 settembre 2015 e la sentenza del Tribunale di Lodi del 20 ottobre 2015 hanno respinto le domande dei correntisti in base alla tesi secondo la quale nelle istruzioni per rilevare il TEGM (tasso effettivo globale medio) la Banca d’Italia indica alcuni metodi per valutare se l’apertura di un conto corrente è a rischio di usura o meno.
Questa decisione ha innescato una serie di questioni su quale sia la formula finanziaria corretta per far si che un prestito non sia usuraio.
Secondo il Tribunale di Milano, infatti, le istruzioni della Banca d’Italia servono da una parte a rilevare il TEGM (tasso trimestrale mediamente applicato dalle banche) dal quale poi si calcola la soglia d’usura; dall’altra a confrontare dati omogenei quando c’è il bisogno di verificare se il TEG (tasso effettivo globale) applicato all’apertura di un credito in c/c rispetti o meno la soglia d’usura.
Bisogna, per questo, in sede di giudizio tener conto unicamente della formula contenuta nelle istruzioni della Banca d’Italia.
In caso contrario il giudizio sarebbe espresso in base a parametri e metodi diversi da banca a banca.
Alla stessa conclusione arriva la sentenza del Tribunale di Lodi il quale sottolinea inoltre che spetta al cliente dare la prova che si trovi in una condizione di usura soggettiva e che ci sia cioè una sproporzione delle prestazioni e una difficoltà economica e finanziaria.
In entrambe le sentenze, inoltre, si esclude dal calcolo (almeno fino al 2009) la commissione di massimo scoperto (CMS).
Di diversa opinione è il Tribunale di Torino, sentenza del 31 luglio 2015, che ha imposto ad una banca di restituire le remunerazioni scaturite dall’inizio alla fine del rapporto in quanto aveva applicato tassi usurai sin dalla nascita del rapporto stesso.
Il Tribunale di Torino è partito dalla tesi secondo la quale il CMS è un costo collegato al credito e lo si deve perciò inserire nel calcolo del TEGM; non è rilevante che la Banca d’Italia fino al 2009 non lo abbia inserito tra gli oneri rilevanti per il calcolo del TEGM il quale ha una funzione diversa rispetto al TEG di un singolo apporto.
Il TEGM  è un tasso medio di costo nazionale che serve a determinare la soglia dell’usura; il TEG riguarda il costo complessivo del credito di un singolo rapporto.
Se i costi ed alcune operazioni incluse nei due tassi sono diverse non c’è, quindi, nessun problema.
Secondo il Tribunale di Torino, sia prima che dopo il 2009, va usata la formula indicata dalla Banca d’Italia ma tra gli oneri deve essere inserita la CMS.

venerdì 20 novembre 2015

IL COMMERCIO ELETTRONICO ONLINE

IL COMMERCIO ELETTRONICO ON-LINE
 
Nel decreto legislativo 40/2015 è presente una nuova regola per quanto riguarda il commercio elettronico online.
I soggetti che pongono in essere operazioni di cessioni di beni (commercio elettronico indiretto) e prestazioni di servizi (commercio elettronico diretto) verso consumatori finali  (B2C) non hanno l’obbligo di emettere la fattura a meno che il cliente non la richieda espressamente.
Nel commercio elettronico indiretto sono comprese le operazioni nelle quali è online la conclusione contrattuale di vendita ma non la consegna del bene; nel commercio elettronico diretto entrambi i momenti contrattuali avvengono online.
Non vengono, quindi, ricomprese le transazioni online B2B, ovvero quelle tra gli operatori economici, alle quali sono applicate le regole ordinarie.
Altra modifica è stata prevista, inoltre, per l’art. 22 del DPR 633/72 che disciplina il commercio al minuto e le attività assimilate togliendo l’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi di teleradiodiffusione di servizi elettronici a distanza resi a committenti che non esercitano impresa, arte o professione.
L’allegato II della Direttiva 2006/112/Ce riporta un elenco non esaustivo di servizi a distanza resi a privati che possono usufruire della nuova possibilità introdotta.
Grazie a tali novità, oggi, le cessioni di beni e le prestazioni a distanza realizzate online possono essere gestite con le stesse modalità usando cioè come metodo di certificazione quello dei corrispettivi anziché l’emissione di fattura.
Per i gestori della grande distribuzione e dei gruppi d’impresa (e dal 1° gennaio 2017 per tutti i contribuenti), inoltre, è prevista anche la possibilità di inviare i corrispettivi direttamente all’Agenzia delle Entrate in modo telematico.

mercoledì 11 novembre 2015

NUOVA ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI


Il disegno di legge di stabilità presenta due importanti novità per i contribuenti una contenuta nell’ articolo 7 e l’altra nell’art. 45 co. 3-10.
Nel primo caso le modifiche riguardano i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti di arti e professioni che si avvalgono del regime dei minimi che acquisiscono beni materiali strumentali, in proprietà o in leasing, tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.
Il costo di acquisizione e i canoni di leasing di tali beni, nel 2016 saranno aumentati al 140 % con una maggiorazione, quindi, del 40%.
L’agevolazione, non essendo importanti la natura giuridica, le dimensioni, il settore produttivo di appartenenza e il regime contabile adottato, lascia campo d’applicazione anche alle persone fisiche che si avvalgono del regime dei minimi.
L’agevolazione serve per determinare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria e riguarda tutti i beni strumentali come per esempio autovetture e computer usati nell’esercizio dell’attività; non si applica a quei beni il cui coefficiente di ammortamento sia inferiore al 6,5 % ( per esempio gli immobili nuovi).
Gli imprenditori individuali che si avvalgono del regime forfettario, non potendo dedursi le quote di ammortamento e i canoni di leasing, non possono usufruire dell’agevolazione.
Il secondo caso, invece, prevede che gli imprenditori individuali (anche quelli che rientrano nel regime dei minimi) possano rivalutare i beni d’impresa acquistati entro il 31 dicembre 2014, applicando l’imposta sostitutiva del 16% o del 12%.
Per i minimi il maggior valore della rivalutazione assumerà rilevanza fiscale ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza da cessione dal 2019.

giovedì 5 novembre 2015

IL TAEG NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

L'ISC (Indicatore Sintetico di Costo), meglio conosciuto come TAEG, è un elemento fondamentale in un contratto di finanziamento in quanto espressione diretta della sua onerosità, qualità che permette al cliente il confronto di due finanziamenti alternativi.
Un contratto di finanziamento per non essere nullo e non violare l'art. 117, co. 8 Testo Unico Bancario ("La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia."), deve necessariamente indicare nel documento di sintesi l'ammontare del TAEG essendo insufficiente indicare il tasso nominale, le spese istruttorie ed alcune condizioni economiche.
Ad avvalorare questa tesi c'è, inoltre, la Sentenza 7779 del 25 maggio 2015 del Tribunale di Napoli con il quale è stata respinta la domanda di risarcimento chiesta da un noto Istituto di Credito verso un suo cliente insolvente.

giovedì 22 ottobre 2015

In base alla Legge di stabilità, dal 2016 diventa operativo un solo regime agevolato per imprenditori individuali e lavoratori autonomi, ossia il regime forfetario per autonomi introdotto dalla L. 190/2014, risultando, quindi, confermata l’abrogazione del regime di vantaggio.

martedì 20 ottobre 2015

Le novità fiscali della legge di stabilità 2016.



Il Consiglio dei Ministri del 15.10.2015 ha licenziato il disegno di Legge di Stabilità 2016, trattandosi di un disegno di legge e dovendo ricevere l’approvazione delle due Camere, si rammenta la non definitività delle norme sotto riportate e commentate.

Ai fini  IMU si prevede l’abolizione dell’imposta sull’abitazione principale, anche su quelle di lusso, novità ed esenzioni anche per i terreni agricoli e infine è prevista l’abolizione anche sui macchinari imbullonati.
Novità anche per la TASI che viene eliminata nelle seguente circostanze:
a) per gli immobili destinati dal proprietario ad abitazione principale per sé e la propria famiglia;
b) per gli immobili locati e destinato dall’inquilino ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia.
In tema IRES è previsto che il taglio dal 27,5% al 24% scatterà nel 2017, salvo anticipare la riduzione al prossimo anno se verrà concessa una maggiore flessibilità nell’uso del deficit dalla Commissione UE.
“Superammortamento”: importante agevolazione sugli acquisti dal 15/10/2015 di beni strumentali nuovi fatti dalle imprese e dai professionisti. Viene consentito di dedurre il a titolo di ammortamento il 140% del valore del bene acquistato. L’agevolazione riservata all’anno 2016 si estende agli acquisti fatti dal 15 ottobre del corrente anno.
Modifiche al Regime fiscale dei forfettari vengono introdotte dalla legge di stabilità; in particolare i nuovi limiti di ricavi per tale regime è aumentato di 10.000 euro per tutti e di 15.000 euro per i professionisti.
Sono stati prorogati per tutto il prossimo anno i Bonus edilizi per le ristrutturazioni e l’efficientamento energetico. Valide quindi ancora per il 2016 le detrazioni del 50% e del 65%.
Tra le varie novità spunta l’aumento dell’uso del contante che sale dagli attuale 999,99 euro attuali a 3.000,00 euro.
Per le società di comodo prevista l’assegnazione agevolata dei beni ai soci. Viene reintrodotta la possibilità di far uscire gli immobili pagando un’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi dell’8% ( elevata al 10,5% se la società è di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta che precedono quello in cui si realizza l’assegnazione.
Riaperta anche la rivalutazione dei beni aziendali e la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche - Relativamente alla rivalutazione di quote e terreni il disegno di legge ripropone la possibilità per le persone fisiche ( società semplici e enti non commerciali ) di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni.
Invece, per la rivalutazione dei beni d’impresa viene stabilito che l’adeguamento dei valori dei beni e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio 2014 e posseduti anche nel 2015 si pagherà un’imposta sostitutiva che è del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).
Si potrà anche affrancare la riserva in sospensione d’imposta, scaturente dalla suddetta rivalutazione versando un ulteriore imposta sostitutiva del 10 per cento.
Viene ridotta l’Iva ridotta per i quotidiani e periodici on line equiparandola a quella prevista per i supporti cartacei.
Anticipata l’entrata in vigore della riforma sulle sanzioni amministrative prevista dal dlgs 158/2015. La norma che mitiga la normativa in tema di sanzioni tributarie si applicherà dal 1 gennaio.

Abrogazione dell’IRAP per le attività rivolte all’agricoltura e alla pesca.
Infine, in tema di Iva e fallimento viene concessa la possibilità di rettificare l’imposta sin dall’apertura del fallimento; in sostanza non sarà più necessario attendere la ripartizione dell’attivo.

lunedì 19 ottobre 2015

SE IL MANDATO E’ PERSONALE IL CREDITO VANTATO DEVE ESSERE PRIVILEGGIATO DI SALVATORE MAGISTRI


La corte di Cassazione, con la sentenza n. 20750 depositata il 14 ottobre 2015, ha stabilito  che, se il cliente ha conferito al professionista l’incarico, le somme dovute per la prestazione resa vanno considerate come remunerazione di una prestazione personale, diversamente se il mandato è stato conferito alla Studio Associato, in tal caso il credito ha natura chirografaria.
Per la Cassazione è contraddittorio riconoscere un credito in favore del singolo professionista negandone la natura privilegiata, i giudici hanno anche escluso che la natura del credito venga decisa in base a chi ha emesso gli avvisi di parcella, Studio Associato o singolo professionista.

Infatti secondo la suprema corte il credito privilegiato non può essere considerato chirografario solo perché il professionista in quanto associato lo trasferisce alla propria associazione, anche in questo caso lo studio ha il diritto di farsi riconoscere il credito con natura privilegiata.

giovedì 18 giugno 2015

Jobs act - la riforma dei contratti a progetto.

Il decreto legislativo dell’11 giugno scorso modifica, tra le altre cose, il regime dei contratti a progetto.
Dal primo gennaio 2016 questa tipologia di contratti così come abbiamo imparato a conoscerli negli ultimi anni non esisterà più; si torna alle vecchie collaborazioni coordinate e continuative.
Per evitare l’abuso al ricorso a tali forme di inquadramento dei lavoratori è stata introdotta una presunzione legale assoluta che comporterà l’applicazione delle regole previste per i rapporti di lavoro subordinato a tutti gli accordi che si contraddistinguerranno per le tre seguenti caratteristiche:
-          la prestazione lavorativa è essenzialmente personale;
-          la prestazione è continuativa nel tempo;
-          l’attività è organizzata dal committente, anche e soprattutto con riguardo ai tempi e ai luoghi di svolgimento.
Non saranno soggetti all’operatività della predetta presunzione i rapporti instaurati e riguardanti i professionisti iscritti ad albi, le attività svolte da revisori e amministratori e le collaborazioni effettuate nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche.
Allo stesso modo non potranno essere rettificati i contratti stipulati sulla base delle specifiche discipline previste dagli accordi collettivi nazionali, che andranno a regolare le modalità di esecuzione e la remunerazione delle prestazioni di collaborazione.
Infine, le parti potranno farsi certificare il rapporto nelle opportune sedi, per ridurre le possibilità che il contratto venga disconosciuto in sede ispettiva.

martedì 16 giugno 2015

Le nuove norme sui congedi parentali.

L’esecutivo ha approvato il decreto legislativo che modifica le norme sulla conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro, intervenendo sul testo unico a tutela della maternità  e prevedendo agevolazioni atte a sostenere le cure in ambito familiare.

Il decreto non è ancora pubblicato in GU e quindi non è in vigore.

La norma prevede la possibilità di estendere la fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino fino a 12, l’astensione retribuita parzialmente viene portato da 3 a 6 anni di età del bambino ( allungabile fino ad otto ani per le famiglie con redditi bassi ).
Sono previste disposizioni atte a tutelare il rapporto genitoriale in caso di adozioni e di affidamenti, equiparando queste fattispecie alle previsioni già in vigore per i genitori naturali.
Anche per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps sarà erogata l’indennità di maternità in modo automatico e quindi  a prescindere dalla mancanza di versamenti contributivi.  

Il decreto si occupa di telelavoro stabilendo dei  benefici per i datori privati che lo introducono  al fine di agevolare che propri dipendenti possano ricorrervi per prestare cure parentali a favore di propri familiari. Infine, viene introdotto il congedo per le donne vittime di violenza di genere; quindi le lavoratrici sia del settore pubblico che privato, nonché le lavoratrici che hanno contratti di collaborazione coordinata e continuativa, potranno astenersi dal lavoro, per un periodo di tre mesi, per avvalersi di percorsi di recupero e di superamento dei traumi da violenza.

martedì 9 giugno 2015

Il concordato preventivo, statistiche e utilizzo.

E' stato pubblicato il rapporto Cerved sui fallimenti e sulle procedure per il primo trimestre del 2015 e i numeri evidenziano una leggera diminuzione dei fallimenti, rispetto al dato dei primi mesi dell'anno precedente, e una più consistente diminuzione dei concordati.
Per quanto riguarda l'anno 2014 il numero dei fallimenti, sempre in rapporto all'anno precedente, risulta aumentato mentre i concordati diminuiscono.
Viene da domandarsi se questi dati sono espressione di un trend o sono casuali.
La procedura del concordato, riformata nel 2012, presenta certamente diverse criticità e forse alcune di queste scoraggiano o rendono meno appetibile sia per i debitori che per i creditori il suo utilizzo.
Innanzitutto è una procedura molto costosa, gli onorari dell'advisor e dell'assevetore vengono spesso raddoppiati dai costi previsti per l'intervento del commissario giudiziale.
I creditori, soprattutto i chirografi, vengono soddisfatti con moneta faliimentare, cioè con percentuali troppo basse.
La transazione fiscale e quella previdenziale sono lunghe e farraginose.
Molte volte questa procedura viene usata dal debitore, specialmente nel caso del concordato in bianco, per prendere tempo e allentare o bloccare azioni individuali di recupero dei crediti.
Forse è necessario intervenire con delle modifiche che innovino questo strumento per renderlo, più veloce, meno costoso e più sicuro per i creditori.

venerdì 22 maggio 2015

Lavoratori autonomi, maggiori ricavi per i c/c cointestati, di Silvana Fersini

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 9362/2015 della Sezione Tributaria della Cassazione, spetta al professionista che ha il conto cointestato con un familiare dimostrare quali operazioni si riferiscono al familiare. In caso contrario, l’Ufficio dell’Agenzia può ritenere che tutte le operazioni ineriscono all’imponibile, con conseguente rideterminazione dei ricavi (metodo induttivo) quindi accertamento di un maggiore reddito imponibile.


In tema di IVA e d’imposte dirette, non è sufficiente una prova generica circa l’estraneità di somme di denaro che confluiscono sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni afferenti l’attività professionale dichiarate in UNICO e l’estraneità delle altre operazioni rispetto alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale.


lunedì 18 maggio 2015

Procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento, di Salvatore Magistri

Il capo II della Legge n.3 del 2012 ha istituito apposite procedure volte a gestire le situazioni di crisi che investono soggetti non fallibili che riportiamo di seguito  sulle quali si è soffermata anche l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 6 maggio 2015.


- Persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all'attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- gli imprenditori commerciali che non superano le soglie dimensionali previste per non incorrere nel fallimento;
- altri soggetti non fallibili come gli imprenditori agricoli, associazioni professionali, start-up innovative.

Il soggetto non fallibile può avvalersi della procedura, anche per i debiti di natura tributaria, presentando un accordo del debitore;
Il consumatore che ha assunto obbligazioni che siano estranei all'attività imprenditoriale o professionale può chiedere l'omologazione del piano del consumatore oltre a poter richiedere l'accordo del debitore.
Sia il debitore non fallibilie che il consumatore possono accedere alla procedura di liquidazione dei beni.
La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non opera con riferimento ai soli tributi amministrati dalle agenzie fiscali ma si estende anche ai tributi locali.

La proposta di accordo o di piano, deve essere presentata non oltre tre giorni dal deposito presso la cancelleria del tribunale che va presentata a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali.

mercoledì 13 maggio 2015

Uso della leva finanziaria per incrementare la redditività aziendale, di Arturo Gulinelli.

In questa fase del ciclo economico caratterizzata da una modesta ripresa ma da bassi tassi di interesse, le imprese che hanno una posizione reddituale positiva e dispongono di prodotti che riscontrano il gradimento dei mercati, o perché intercettano la domanda interna o perché esportano parte della produzione, possono sfruttare la leva finanziaria e fare investimenti produttivi.
Le condizioni per fare leva finanziaria sono direttamente collegate e dipendenti dalla presenza di una buona redditività operativa e da un equilibrato rapporto mezzi di terzi su mezzi propri; in questi casi può essere opportuno indebitarsi e moltiplicare la redditività aziendale.
Investire è importante per un'impresa, consente, infatti, di aumentare e migliorare l'efficienza produttiva e la solidità e la durata nel tempo di un ente, specie in presenza di investimenti espansivi o che migliorano i processi o i prodotti.
Anche le attività di ricerca e sviluppo, in particolar modo la ricerca applicata, sono in grado di assicurare un miglioramento delle performance aziendali.
Le decisioni di investimento rappresentano un passaggio fondamentale per ogni impresa, tanto nella fase di crescita che in quella di mantenimento e consolidamento del proprio business; il momento economico attuale in cui si registrano bassi tassi di interesse, e si assiste ad una riorganizzazione dal lato dell'offerta, può essere sfruttato dagli imprenditori che intendono migliorare la redditività e la produttività.

lunedì 11 maggio 2015

Concordato preventivo e reato per omesso versamento Iva.

Nella circolare, cosi come confermato da una recente apertura della sentenza n. 1583 /2015 della cassazione, l’amministrazione finanziaria argomenta la non punibilità in caso di reato di omesso versamento Iva, qualora si sia verificato prima della scadenza del termine per il pagamento dell’iva l’ammissione al concordato preventivo, secondo tale interpretazione l’amministrazione dichiara che verrebbe meno la sussistenza del fumus commissi delicti ossia la mancanza della probabilità di effettiva consumazione del reato. Quanto sopra menzionato ha validità, ovviamente, qualora nel piano concordatario sia incluso il debito iva e che lo stesso ne preveda la mera dilazione con previsione di pagamento degli interessi senza incidenza sul quantum originariamente dovuto.
La circolare sottolinea comunque come nel caso in cui, la condotta omissiva sia compiuta prima dell’apertura del piano concordatario ciò non riduca la responsabilità dell’ l’amministratore della società che non ha versato e quindi che quest’ultimo venga incolpato del reato di omesso versamento dell’Iva. (Cassazione, 39101/2013).

venerdì 8 maggio 2015

Crisi di impresa e transazione fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha modificato, con la circolare 19/E/2015 di pochi giorni fa, la posizione riguardo la transazione fiscale in rapporto al concordato preventivo.
In linea con l'orientamento della Cassazione, l'AE precisa che la domanda di concordato non deve essere supportata, per essere considerata ammissibile, dal deposito della transazione fiscale.
L'esistenza della transazione garantisce maggiormente i creditori, in quanto a certezza del debito fiscale, soprattutto, per ciò che concerne i giudizi pendenti; la sua presenza non inficia, tuttavua, l'omologa del concordato.
In tema, invece, di sovraindebitamento la circolare nel ricordare le caratteristiche peculiari delle procedure, introdotte dalla legge 3 del 2012, con riferimento all'accordo di composizione della crisi, riservato alle imprese non fallibili, ricorda che tra i debiti oggetto della ristrutturazione sono ricompresi anche quelli di natura fiscale; per questo istituto, come per il concordato e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, non è possibile chiedere la falcidia degli importi dovuti a titolo di IVA e di ritenute d'acconto operate e non versate.

lunedì 4 maggio 2015

IMU e TASI, deducibilità dalle imposte sui redditi, di Silvana Fersini

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la possibilità di dedurre l’IMU: per le società ai fini IRES, per gli immobili strumentali e per le persone ai fini IRPEF, per gli immobili strumentali dei professionisti, nella misura del 20% a partire dal 2014. La deduzione dell'Imu pagata per gli “immobili strumentali”, comporta l’applicazione del principio di cassa (art.99 comma 1 del Tuir) e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi “sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.

Per quanto riguarda la deduzione della TASI pagata nel periodo d’imposta, posto che si tratta di un tributo che presenta una base imponibile molto simile all’IMU, molti si domandano se debba considerarsi al 100% deducibile o se debba sottostare alle regole IMU.
Sul punto la norma non prevede alcuna limitazione alla deduzione.
Solo ai fini IMU è prevista la deducibilità parziale, per cui ai fini TASI si deve applicare la previsione generale di deduzione delle imposte:
- secondo il principio di derivazione, che stabilisce che l’imposta va inserita nel Conto Economico ed è deducibile fiscalmente. Si tratta, infatti, di un componente negativo di reddito per il quale non è mai stata ipotizzata alcuna specifica indeducibilità (art. 109 c. 4 del TUIR);
- inoltre, secondo il principio di cassa va sempre rispettato, anche per la TASI.

giovedì 30 aprile 2015

Crisi di impresa - concordato preventivo, stralcio dei debiti e non imponibilità delle sopravvenienze attive.

Lo schema di decreto legislativo approvato dal CDM il 21/4/2015 e attualmente in fase di acquisizione dei pareri delle commissioni parlamentari, modifica a partire dal 2015 il regime delle sopravvenienze attive, derivanti dallo stralcio dei debiti, in presenza di procedure concorsuali.
In particolare, lo stralcio di debiti, in seno al concordato preventivo ex art. 186 bis della LF, determinerà una sopravvenienza attiva che non è tassata nel limite che eccede le perdite fiscali pregresse e gli interessi passivi che eccedono il limite del 30% del ROL.
Le perdite pregresse si conteggiano per l'intero importo, senza quindi la limitazione dell'80% prevista negli ultimi anni e si tiene conto anche di quelle che derivano dal consolidato fiscale.
Questa restrizione non si applica al concordato preventivo liquidatorio, per il quale resta l'intassabilità totale delle sopravvenienze.
Viene, sostanzialmente, equiparato al concordato preventivo in continuità il trattamento già previso per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e per i piani attestati.

venerdì 24 aprile 2015

Nuove black lists, di Silvana Fersini

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29/12/2014, S.O. n. 99) ha sostanzialmente modificato i criteri per l’individuazione dei paradisi fiscali, sia ai fini dell’applicazione della CFC (Controlled Foreign Companies) Black list ex art. 167 e 168 D.P.R. 917/1986 che ai fini dell’applicazione dell’indeducibilità dei costi ex art. 110, co. 10 -12 bis, D.P.R. 917/1986.

L’effetto di tali disposizioni è quello di ridurre gli Stati da considerare privilegiati ai fini dell’applicazione delle suddette normative, con effetti significativi a partire dal periodo di imposta 2015.

martedì 21 aprile 2015

OIC 16 - ammortamento delle immobilizzazioni materiali, di Arturo Gulinelli

Le novità in tema di bilanci quest'anno sono numerose, soprattutto a causa della revisione dei principi contabili nazionali.
Il principio contabile numero 16 disciplina le regole di iscrizione e valutazione delle immobilizzazioni materiali; le novità intervenute riguardano diversi aspetti; sono state aggiornate, in partiolare, le modalità di capitalizzazione degli oneri finanziari ed è stata chiarita la necessità di scorporare il valore del terreno dagli immobili.
Il terreno così scorporato non sarà ammortizzato, mentre l'ammortamento dell'immobile sarà fatto sul valore al netto dello scorporo.
Altri interventi hanno riguardato l'iscrizione delle immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito e alcune precisazioni hanno coinvolto il processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali.
E' in particolare questo aspetto che si intende approfondire in questo post, seppur brevemente.
Il principio contabile in questione, prevede che l'ammortamento di parti accessorie o pertinenziali, riferibili ad un determinato bene, vanno ammortizzate in modo autonomo ogni volta che la loro vita utile ha una durata diversa rispetto a quella del bene.
Infine, ll processo di ammortamento di qualsiasi immobilizzazione materiale dovrà cessare quando il suo valore residuo - pari ad esempio al valore di realizzo alla fine del piano di ammortamento - sarà pari al valore contabile netto a cui il bene è iscritto in bilancio.
Se ad esempio il cespite X è contabilizzato alla fine dell'esercizio 2014 ad un valore netto di euro 1000,00 e tale valore è coincidente o inferiore a quello realizzabile per il bene stesso, l'ammortamento non dovrà essere effettuato.

venerdì 10 aprile 2015

Costi elevati rispetto alla media: indeducilità e indetraibilità dell’iva relativa.

La Cassazione con sentenza numero 6972 dell’aprile 2015 si è pronunciata su un caso di accertamento in tema di imposte sui redditi e sull’Iva, relativamente a costi per servizi amministrativi e contabili fatturati tra società controllate ed eccedenti i valori normalmente praticati nel mercato.
La Suprema Corte ricorda che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, invero, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, omissis, incombe al contribuente. Quest'ultimo è, peraltro, tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove - come nel caso di specie - sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa”
In sostanza, è il contribuente che deve dimostrare con elementi precisi e riscontrabili che le attività per le quali sono state ricevute fatture per costi sono inerenti e congrue e che esistono circostanze e situazioni precise che ne giustificano il quantum, altrimenti si configura l’indeducibilità del costo.
Il contenzioso è stato allargato all’ambito IVA; l’imposta non è stata considerata detraibile sulla base del presupposto che il costo risultava essere sproporzionato e che la prestazione, pertanto, doveva essere ritenuta oggettivamente inesistente.
Così si esprime la Cassazione: omissis ….” il valore assai elevato e non conforme alle tariffe ufficiali dei consulenti contabili della prestazione di servizi documentata dalla fattura in contestazione, ed in presenza degli altri elementi presuntivi suindicati addotti in giudizio dall'Amministrazione, non smentiti da elementi di prova di segno contrario da parte di quest'ultima ( ndr da parte del contribuente)” crea un “quadro probatorio, inequivocabilmente dimostrativo dell'intento fraudolento perseguito dalle due società” con conseguente mancato riconoscimento della detrazione “ dell'IVA relativa all'operazione in questione “.
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giovedì 9 aprile 2015

Estinzione delle società, l'accertamento non può essere "retroattivo".

La Cassazione con la sentenza 6743/15 è intervenuta sulla questione della possibilità di accertare con effetto retroattivo le società cancellate dal registro delle imprese. C
Come è noto, infatti, l'Agenzia delle Entrate con la circolare 31/E del 2014 aveva precisato che il comma quarto dell'articolo 28 D.Lgs 175/2014 doveva interpretarsi quale norma procedurale; in questo modo, continuava, l'AE era ritenuto possibile effettuare l'accertamento di tributi in capo alle società estinte, per gli anni precedenti alla cancellazione dal registro delle imprese, anche prima della data di efficacia del degreto legislativo.
La Cassazione ha stabilito, invece, che l'articolo 28 opera su un piano sostanziale e non procedurale e, pertanto, la notifica degli accertamenti non estende la sua validità al periodo che precede l'entrata in vigore della norma, ovvero il 13/12/2014.

venerdì 23 gennaio 2015

Legge di stabilità: cosa cambia per il ravvedimento operoso.

La legge di stabilità ha previsto una modifica al sistema sanzionatorio e, soprattutto, la possibilità di potersi ravvedere anche una volta che le indagini siano partite e gli accessi già in corso. Tutto questo pur di chiudere rapidamente la partita e far durare il meno possibile l'intervento dell'amministrazione finanziaria.

In questo quadro generale, un aspetto molto importante è rappresentato dalle novità riguardanti il ravvedimento operoso, ovvero lo strumento che consente al contribuente di rimediare ad errori, omissioni e ritardi riguardanti il pagamento di imposte, tasse e tributi, sanando autonomamente la violazione commessa con l’applicazione di sanzioni ridotte e interessi di mora.

L'ambito in cui viene applicato l'istituto, riguarda le "irregolarità" riscontrate nella documentazione presentata e le "omissioni o inosservanze dei termini temporali per l'assolvimento" degli obblighi dei contribuenti.

Quindi, in questo ambito, due sono le novità introdotte dalla Legge di Stabilità:
• l'arco temporale per rimediare all'infrazione; prima era molto limitato e legato alla mancata contestazione della stessa, ora le preclusioni sono limitate alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento. Dal 2015 si può usufruire del nuovo ravvedimento sia per le violazioni oggetto di regolarizzazione, sia se sono stati iniziati gli accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Ora sarà infatti possibile accedere al ravvedimento operoso anche in caso di consegna del verbale di contestazione, inizio di verifica e ispezione e ricevimento di questionario. Ciò significa che se anche fosse in corso un’attività ispettiva o si sia in presenza di una contestazione limitata, il contribuente potrà ricorrere ancora al ravvedimento.
• viene introdotta una maggiore gradualità sul fronte del pagamento delle sanzioni.

Le modifiche previste hanno come scopo da una parte ampliare i termini entro cui regolarizzare la propria posizione con il Fisco e dall’altra sanare le fattispecie di irregolarità.
Le regole e le scadenze precedenti rimangono, ma a queste se ne aggiungono altre:
• entro 14 giorni dopo la scadenza: sanzione allo 0,2%
• entro 30 giorni dalla scadenza, sanzione al 3%
• entro 90 giorni, sanzione al 3,3%
• entro 1 anno dalla scadenza, sanzione al 3,75%
• entro 2 anni, sanzione al 4,2%
• oltre 2 anni, sanzione al 5%.

martedì 20 gennaio 2015

Estensione della variazione Iva negli accordi di ristrutturazione

Con l'entrata in vigore il 13.12.2014 del D.Lgs n. 175/2014, cd. decreto semplificazioni, è stato eliminato il termine annuale per l'emissione delle note di variazione nei casi di ristrutturazione dei debiti omologato e di piano attestato pubblicato nel Registro delle imprese.
Infatti, l'art. 26 del D.P.R. n.633/1972, relativo alle variazioni dell'imposta e dell'imponibile dava la possibilità al contribuente di poter esercitare il diritto ad emettere una nota di variazione, con valenza sull'imposta, solo a specifiche condizioni.
Spesso ciò impediva al contribuente di recuperare l'iva nei casi di piano attestato e di accordo di ristrutturazione poiché spesso la durata di tali procedure si perfezionano spesso nell'arco di 12/18 mesi superando quindi il termine annuale.
Con la nuova previsione si è equiparato queste due procedure para-concorsuali e quindi esteso la disciplina dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 già utilizzata per le procedure concorsuali (falimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordianaria delle grandi imprese in crisi, accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore) e le procedure esecutive rimaste infruttuose.
Va ricordato che dovrà comunque essere rispettato il principio generale sancito dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 il quale prevede che il termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione, è la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui tale diritto alla detrazione è sorto, anche in tal senso si è espressa l'Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 83/E/2002.
La Circolare n. 77/E/00 indica il momento da cui far decorrere il termine biennale per l'esercizio alla detrazione.

- Fallimento: dopo 10 giorni dal deposito in cancelleria del piano di riparto o 15 dal decreto di chiusura;
- Liquidazione coatta amministrativa: dopo 20 giorni dalla pubblicazione in G.U. dell'avvenuto deposito del piano di riparto;
- Concordato fallimentare preventivo: dopo 15 giorni dall'affissione della sentenza di omologazione del concordato;
- procedure esecutive: le stesse di considerano infruttuose quando il creditore è rimasto insoddisfatto.
- piano attestato di risanamento: la pubblicazione nel Registro delle imprese del piano stesso
- accordo di ristrutturazione: la pubblicazione del decreto di omologazione da parte del Tribunale.

mercoledì 14 gennaio 2015

Iva – fatture per cessioni effettutate verso la Pubblica Amministrazione.

La legge di Stabilità 2015 ha modificato gli obblighi di fatturazione per le operazione effettuate ne confronti degli enti pubblici espressamente indicati nel novellato art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972; l’IVA addebitata non sarà corrisposta al cedente/prestatore dall’ente pubblico e il cedente che incasserà solamente l’imponibile non dovrà corrispondere l’IVA all’erario. Sarà il committente PA che verserà direttamente all’Erario l’IVA esposta in fattura, con modalità e termini fissati con decreto del MEF in corso di emanazione.

Saranno escluse le operazione in cui il committente PA è debitore dell’IVA in quanto prestazione assoggettate al meccanismo del reverse charge.
La norma riguarda le cessioni e prestazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi in pari data o successivamente. Gli incassi ricevuti nel 2015 a fronte di vecchie fatture emesse con il regime dell’esigibilità differita non rientrano, ovviamente, nel caso in esame.

I prestatori o cedenti che svolgeranno attività a favore della PA dovranno emettere fatture e registrarle nel registro delle vendite senza che, tuttavia, l’IVA vada a confluire nelle somme a debito nella liquidazione periodica.
Per dette operazione in fattura, parliamo sempre di cessioni o prestazioni effettuate dal 1 gennaio 2015, si dovrà specificare l’imposta non verrà pagata al cedente in forza di quanto previsto dall’art. 17ter del D.P.R. 633/1972.
L’ IVA andrà evidenziata ma non totalizzata nel totale fattura. In caso, ad esempio di una c essione di euro 1.000,00 si indicherà l’IVA di 220,00 euro ma il totale fattura sarà di 1.000,00 euro. Si indicherà che l’imposta euro 220,00 sarà corrisposta all’Erario dal committente come indicato nell’articolo 17-ter D.P.R. 633/72.
A causa di questo nuovo meccanismo è possibile che i prestatori dei servizi che svolgono in modo preponderante attività a favore della PA si possano trovare a credito di IVA.
In forza di ciò il MEF nel decreto specificherà apposite norme per il rimborso dell’IVA a credito maturata.