Con l'entrata in vigore il 13.12.2014 del D.Lgs n. 175/2014, cd. decreto semplificazioni, è stato eliminato il termine annuale per l'emissione delle note di variazione nei casi di ristrutturazione dei debiti omologato e di piano attestato pubblicato nel Registro delle imprese.
Infatti, l'art. 26 del D.P.R. n.633/1972, relativo alle variazioni dell'imposta e dell'imponibile dava la possibilità al contribuente di poter esercitare il diritto ad emettere una nota di variazione, con valenza sull'imposta, solo a specifiche condizioni.
Spesso ciò impediva al contribuente di recuperare l'iva nei casi di piano attestato e di accordo di ristrutturazione poiché spesso la durata di tali procedure si perfezionano spesso nell'arco di 12/18 mesi superando quindi il termine annuale.
Con la nuova previsione si è equiparato queste due procedure para-concorsuali e quindi esteso la disciplina dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 già utilizzata per le procedure concorsuali (falimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordianaria delle grandi imprese in crisi, accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore) e le procedure esecutive rimaste infruttuose.
Va ricordato che dovrà comunque essere rispettato il principio generale sancito dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 il quale prevede che il termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione, è la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui tale diritto alla detrazione è sorto, anche in tal senso si è espressa l'Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 83/E/2002.
La Circolare n. 77/E/00 indica il momento da cui far decorrere il termine biennale per l'esercizio alla detrazione.
- Fallimento: dopo 10 giorni dal deposito in cancelleria del piano di riparto o 15 dal decreto di chiusura;
- Liquidazione coatta amministrativa: dopo 20 giorni dalla pubblicazione in G.U. dell'avvenuto deposito del piano di riparto;
- Concordato fallimentare preventivo: dopo 15 giorni dall'affissione della sentenza di omologazione del concordato;
- procedure esecutive: le stesse di considerano infruttuose quando il creditore è rimasto insoddisfatto.
- piano attestato di risanamento: la pubblicazione nel Registro delle imprese del piano stesso
- accordo di ristrutturazione: la pubblicazione del decreto di omologazione da parte del Tribunale.
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