martedì 15 dicembre 2015

IL PATENT BOX



L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 36/E del 01.12.2015, ha emanato le direttive per le agevolazioni permesse dal Patent Box introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 che consiste nella possibilità di escludere da tassazione parte del reddito che deriva dall’uso di alcuni beni immateriali e le plusvalenze derivanti dalla loro cessione.
Le PMI (imprese con organico inferiore a 250 persone e fatturato non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro) possono esercitare l’opzione entro il 31.12.2015 e, dopo aver esercitato l’opzione, hanno 120 giorni di tempo per valutare la sussistenza delle condizioni di accesso e la reale convenienza economica.
Alla fine di tale opzione, possono scegliere anche di rinunciare all’opzione senza incorrere in conseguenze fiscali.
L’agevolazione riguarda l’ Irpef, l’Ires e l’Irap per l’uso di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli giuridicamente tutelabili, informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali proteggibili come informazioni segrete giuridicamente tutelabili.
Per beneficiare del Patent Box l’impresa deve svolgere attività di ricerca e sviluppo per i beni immateriali sopra citati (anche tramite contratti di ricerca con società che non appartengono al proprio gruppo, con università o con enti di ricerca e organismi equiparati) con il fine di produrre i beni immateriali in oggetto.
La parte di reddito esclusa dalla tassazione è:

- 30% per il 2015;

- 40% per il 2016;

- 50% per o periodi d’imposta successivi.

Se il reddito deriva dalla concessione in uso del diritto all’uso dei beni la parte agevolabile è quella relativa alle royalties meno i costi diretti e indiretti connessi ed è il contribuente stesso, senza l’intermediazione dell’Amministrazione Finanziaria, a determinare il reddito agevolabile.
Se il reddito deriva dall’uso diretto dei beni nell’ambito della propria attività imprenditoriale si deve determinare il contributo economico che il bene stesso apporta nella formazione del reddito d’impresa. In questo caso l’Agenzia delle Entrate agisce in contraddittorio attraverso la procedura di ruling.
La procedura di ruling è la preventiva individuazione dei modi in cui vengono determinati i componenti positivi e negativi di reddito che derivano dall’uso dei beni agevolabili e dei componenti negativi che si possono riferire a loro.
Dal contraddittorio se si raggiunge, viene sottoscritto l’accordo di ruling (valido per il periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza e per i quattro periodi d’imposta successivi) che definisce i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico. Finchè non c’è la stipula dell’accordo il reddito d’impresa dovrà essere determinato zenza abbattimento del reddito derivante dall’uso di beni agevolabili.
Per il periodo tra la presentazione dell’istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo di ruling la quota di reddito agevolabile verrà detassata nel periodo d’imposta di sottoscrizione  dell’accordo.
Se si opta per il Patent Box, inoltre, in caso di cessione dei beni immateriali opzionati le eventuali plusvalenze che ne derivano verranno escluse dal reddito se almeno il 90% del corrispettivo della vendita viene reinvestito in altre attività di R&S agevolabili prima che venga chiuso il secondo periodo d’imposta successivo.
Entro il 31.12.2015  va esercitata l’opzione attraverso il modello presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (in via telematica attraverso il software Patent Box) e va inviata l’istanza di ruling.

 

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