venerdì 8 maggio 2015

Crisi di impresa e transazione fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha modificato, con la circolare 19/E/2015 di pochi giorni fa, la posizione riguardo la transazione fiscale in rapporto al concordato preventivo.
In linea con l'orientamento della Cassazione, l'AE precisa che la domanda di concordato non deve essere supportata, per essere considerata ammissibile, dal deposito della transazione fiscale.
L'esistenza della transazione garantisce maggiormente i creditori, in quanto a certezza del debito fiscale, soprattutto, per ciò che concerne i giudizi pendenti; la sua presenza non inficia, tuttavua, l'omologa del concordato.
In tema, invece, di sovraindebitamento la circolare nel ricordare le caratteristiche peculiari delle procedure, introdotte dalla legge 3 del 2012, con riferimento all'accordo di composizione della crisi, riservato alle imprese non fallibili, ricorda che tra i debiti oggetto della ristrutturazione sono ricompresi anche quelli di natura fiscale; per questo istituto, come per il concordato e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, non è possibile chiedere la falcidia degli importi dovuti a titolo di IVA e di ritenute d'acconto operate e non versate.

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