Nella circolare, cosi come confermato da una recente apertura della sentenza n. 1583 /2015 della cassazione, l’amministrazione finanziaria argomenta la non punibilità in caso di reato di omesso versamento Iva, qualora si sia verificato prima della scadenza del termine per il pagamento dell’iva l’ammissione al concordato preventivo, secondo tale interpretazione l’amministrazione dichiara che verrebbe meno la sussistenza del fumus commissi delicti ossia la mancanza della probabilità di effettiva consumazione del reato. Quanto sopra menzionato ha validità, ovviamente, qualora nel piano concordatario sia incluso il debito iva e che lo stesso ne preveda la mera dilazione con previsione di pagamento degli interessi senza incidenza sul quantum originariamente dovuto.
La circolare sottolinea comunque come nel caso in cui, la condotta omissiva sia compiuta prima dell’apertura del piano concordatario ciò non riduca la responsabilità dell’ l’amministratore della società che non ha versato e quindi che quest’ultimo venga incolpato del reato di omesso versamento dell’Iva. (Cassazione, 39101/2013).
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