La continuità aziendale nelle imprese in crisi. Gli indicatori da esaminare.
In tempi di crisi economica amministratori e revisori devono verificare con attenzione la continuità aziendale delle imprese in difficoltà, in modo da prevenire eventuali stati di insolvenza e ogni possibile conseguenza e responsabilità.
L’assenza di continuità aziendale incide sulla formazione del bilancio di esercizio, determinandone la redazione secondo criteri liquidatori.
E’ opportuno che ogni attività di verifica sulla continuità abbia inizio con una attenta e critica analisi del modello di business, con particolare riferimento alla maturità dei mercati e dei prodotti, al posizionamento dell’azienda, alle novità legislative, alla situazione della concorrenza, alla rivisitazione della strategia sia a livello di corporate che di business.
La revisione contabile e la dottrina hanno stabilito negli anni un’importante casistica e individuato numerosi indicatori che possono aiutare gli organi di controllo nel portare in luce la discontinuità aziendale.
Il decreto legislativo 14/2019 ha modificato in modo sostanziale il diritto della crisi di impresa introducendo una definizione di crisi e prevedendo un set di indicatori e di indici specifici che individueranno quali imprese sono a rischio di subire future insolvenze.
Il decreto legislativo 14/2019 ha modificato in modo sostanziale il diritto della crisi di impresa introducendo una definizione di crisi e prevedendo un set di indicatori e di indici specifici che individueranno quali imprese sono a rischio di subire future insolvenze.
Oltre ai ritardi nei pagamenti e alle diminuzioni nelle consistenze patrimoniali, i principali indicatori si riferiscono ad analisi di tipo finanziario e patrimoniale e cercano di evidenziare la crisi sia nel suo lato statico che in quello dinamico. Eccone alcuni:
1) Capitale circolante netto negativo;
2) Patrimonio netto sotto il limite legale;
3) Cash flow negativo;
4) Difficoltà a pagare i debiti con il cash flow della gestione operativa;
5) Difficoltà di pagare i debiti a scadenza;
6) Perdita di linee di fido o revoca dei prestiti bancari;
7) Inesigibilità e perdite su crediti;
8) Escussione di fidejussioni da parte dei creditori;
9) Contrazione del fatturato e contrazione dell’EBITDA;
10) Elevato incremento dell’indebitamento a breve;
11) Incremento significativo degli oneri finanziari;
12) Capitalizzazione di borsa molto inferiore al valore del patrimonio netto.
Altri indicatori vanno ad evidenziare, invece, la struttura del capitale umano e la situazione dei rischi legali e contrattuali. Vediamo i più significativi:
1) Dimissioni dei dirigenti o dei consiglieri di amministrazione che occupano posti chiave;
2) Dimissioni o perdita di personale;
3) Peggioramento del clima aziendale;
4) Insorgenza di cause di lavoro;
5) Perdita di accordi di esclusiva con fornitori e clienti;
6) Perdita di contratti di distribuzione e approvvigionamento su mercati nazionali o esteri;
7) Contrazione dei volumi di approvvigionamento dai principali fornitori;
8) Instaurazione di contenziosi legali con fornitori e distributori.
Rilevata la crisi aziendale l’organo amministrativo potrà, già nella fase di formazione del bilancio, prevedere azioni e piani che siano in grado di consentire all’impresa di superare le difficoltà e recuperare una situazione di ordinaria gestione.
L’organo di controllo dovrà valutate le azioni economiche, commerciali, patrimoniali e finanziarie contenute nel piano aziendale, in modo da comprendere se la continuità aziendale è assicurata o compromessa.
Oltre a verificare l’attendibilità dei dati posti a base del piano di ristrutturazione, i revisori dovranno verificare l’indicazione nel piano dei risultati definitivi e intermedi, le azioni poste in essere per garantire l’integrità del capitale, il valore e la credibilità delle cessioni di asset ritenuti non strategici, le garanzie rilasciate ai fornitori e ai finanziatori, i flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del piano e il loro utilizzo per il superamento della fase di crisi.
Il piano dovrà essere monitorato anche nella sua fase esecutiva, con verifiche e feedback che siano in grado di consentire all’organo amministrativo di poter correggere eventuali scostamenti, o in casi estremi di riformulare il piano.
Nel caso si palesassero dei dubbi sulla continuità aziendale, l’organo di controllo, che deve certificare il bilancio, potrebbe esprimersi con un giudizio positivo e formulare un richiamo di informativa alle relazioni dell’organo amministrativo che attestano la possibilità di superamento della crisi, oppure dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio.
Al contrario, in tutte quelle circostanze in cui la continuità aziendale non è riscontrata e il bilancio è stato redatto secondo tali principi, l’organo di controllo dovrà esprimere un giudizio avverso.
Gli amministratori che non hanno dato il giusto rilievo alla crisi aziendale e che non hanno adottato gli strumenti necessari per superarla possono incorrere, in caso di fallimento, in responsabilità di assoluta importanza; responsabilità che coinvolgono anche l’organo di controllo che ha omesso di vigilare.
I revisori hanno gli strumenti necessari per prevenire l’inerzia dell’organo amministrativo, in questi casi devono convocare prontamente l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c. e in tutti i casi in cui l’assemblea non si tiene o non decide sulla crisi o in quei casi in cui gli amministratori compiono gravi irregolarità, i revisori possono fare apposita denuncia al tribunale competente, ex art. 2409 c.c.
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