Piani di risanamento aziendali ( art. 67 l.f. ).
I piani di risanamento previsti dall’artico 67 III comma della L.F. (e dal 16 agosto 2020 dall'articolo 56 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) rappresentano un valido strumento per le aziende che intendono superare situazioni di momentanea crisi.
La norma prevede, infatti, che sono esenti da revocatoria “gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore”
Si tratta di un istituto di tipo privatistico che non prevede l’intervento da parte del tribunale, al contrario sia del concordato preventivo, al cui interno è previsto un decreto di ammissione del Tribunale e un decreto di omologazione, che degli accordi di ristrutturazione dei debiti, per i quali è indispensabile l’omologazione del tribunale.
Il piano attestato non è, pertanto, una procedura concorsuale in senso proprio.
La norma ha inteso tutelare, almeno in modo prevalente ancorché non esclusivo, i creditori, che possono facilitare il percorso di risanamento dell’imprenditore attraverso la stipula di accordi senza temere la dichiarazione d’inefficacia degli atti e dei pagamenti effettuati in base ai medesimi.
L’imprenditore dal suo canto potrà, chiaramente, attraverso il piano di risanamento superare la crisi momentanea e proseguire nei suoi obiettivi manageriali.
Il superamento della crisi garantisce, infine, anche una finalità sociale, la prosecuzione dell’attività tutela, evidentemente, il mantenimento della base produttiva e occupazionale di un determinato territorio.
Ai fini giuridici, l’imprenditore ha convenienza a inquadrare la risoluzione della crisi nell’alveo del menzionato istituto, poiché dall’esecuzione degli atti, che derivano dal piano, discende l’inapplicabilità dei reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice.
L’accordo può essere rivolto ai partner commerciali e finanziari ma non può riguardare il fisco e gli enti previdenziali.
In sostanza con il piano di risanamento un’impresa può superare le difficoltà temporanee del proprio business, attraverso la condivisione di un percorso che giuridicamente si articola e configura in una procedura idonea a garantire e attenuare le posizioni e le normali diffidenze di fornitori e istituti di credito.
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