Il decreto legislativo dell’11 giugno scorso modifica, tra le altre cose, il regime dei contratti a progetto.
Dal primo gennaio 2016 questa tipologia di contratti così come abbiamo imparato a conoscerli negli ultimi anni non esisterà più; si torna alle vecchie collaborazioni coordinate e continuative.
Per evitare l’abuso al ricorso a tali forme di inquadramento dei lavoratori è stata introdotta una presunzione legale assoluta che comporterà l’applicazione delle regole previste per i rapporti di lavoro subordinato a tutti gli accordi che si contraddistinguerranno per le tre seguenti caratteristiche:
- la prestazione lavorativa è essenzialmente personale;
- la prestazione è continuativa nel tempo;
- l’attività è organizzata dal committente, anche e soprattutto con riguardo ai tempi e ai luoghi di svolgimento.
Non saranno soggetti all’operatività della predetta presunzione i rapporti instaurati e riguardanti i professionisti iscritti ad albi, le attività svolte da revisori e amministratori e le collaborazioni effettuate nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche.
Allo stesso modo non potranno essere rettificati i contratti stipulati sulla base delle specifiche discipline previste dagli accordi collettivi nazionali, che andranno a regolare le modalità di esecuzione e la remunerazione delle prestazioni di collaborazione.
Infine, le parti potranno farsi certificare il rapporto nelle opportune sedi, per ridurre le possibilità che il contratto venga disconosciuto in sede ispettiva.
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