venerdì 20 novembre 2015

IL COMMERCIO ELETTRONICO ONLINE

IL COMMERCIO ELETTRONICO ON-LINE
 
Nel decreto legislativo 40/2015 è presente una nuova regola per quanto riguarda il commercio elettronico online.
I soggetti che pongono in essere operazioni di cessioni di beni (commercio elettronico indiretto) e prestazioni di servizi (commercio elettronico diretto) verso consumatori finali  (B2C) non hanno l’obbligo di emettere la fattura a meno che il cliente non la richieda espressamente.
Nel commercio elettronico indiretto sono comprese le operazioni nelle quali è online la conclusione contrattuale di vendita ma non la consegna del bene; nel commercio elettronico diretto entrambi i momenti contrattuali avvengono online.
Non vengono, quindi, ricomprese le transazioni online B2B, ovvero quelle tra gli operatori economici, alle quali sono applicate le regole ordinarie.
Altra modifica è stata prevista, inoltre, per l’art. 22 del DPR 633/72 che disciplina il commercio al minuto e le attività assimilate togliendo l’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi di teleradiodiffusione di servizi elettronici a distanza resi a committenti che non esercitano impresa, arte o professione.
L’allegato II della Direttiva 2006/112/Ce riporta un elenco non esaustivo di servizi a distanza resi a privati che possono usufruire della nuova possibilità introdotta.
Grazie a tali novità, oggi, le cessioni di beni e le prestazioni a distanza realizzate online possono essere gestite con le stesse modalità usando cioè come metodo di certificazione quello dei corrispettivi anziché l’emissione di fattura.
Per i gestori della grande distribuzione e dei gruppi d’impresa (e dal 1° gennaio 2017 per tutti i contribuenti), inoltre, è prevista anche la possibilità di inviare i corrispettivi direttamente all’Agenzia delle Entrate in modo telematico.

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