giovedì 30 aprile 2015

Crisi di impresa - concordato preventivo, stralcio dei debiti e non imponibilità delle sopravvenienze attive.

Lo schema di decreto legislativo approvato dal CDM il 21/4/2015 e attualmente in fase di acquisizione dei pareri delle commissioni parlamentari, modifica a partire dal 2015 il regime delle sopravvenienze attive, derivanti dallo stralcio dei debiti, in presenza di procedure concorsuali.
In particolare, lo stralcio di debiti, in seno al concordato preventivo ex art. 186 bis della LF, determinerà una sopravvenienza attiva che non è tassata nel limite che eccede le perdite fiscali pregresse e gli interessi passivi che eccedono il limite del 30% del ROL.
Le perdite pregresse si conteggiano per l'intero importo, senza quindi la limitazione dell'80% prevista negli ultimi anni e si tiene conto anche di quelle che derivano dal consolidato fiscale.
Questa restrizione non si applica al concordato preventivo liquidatorio, per il quale resta l'intassabilità totale delle sopravvenienze.
Viene, sostanzialmente, equiparato al concordato preventivo in continuità il trattamento già previso per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e per i piani attestati.

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