lunedì 4 maggio 2015

IMU e TASI, deducibilità dalle imposte sui redditi, di Silvana Fersini

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la possibilità di dedurre l’IMU: per le società ai fini IRES, per gli immobili strumentali e per le persone ai fini IRPEF, per gli immobili strumentali dei professionisti, nella misura del 20% a partire dal 2014. La deduzione dell'Imu pagata per gli “immobili strumentali”, comporta l’applicazione del principio di cassa (art.99 comma 1 del Tuir) e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi “sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.

Per quanto riguarda la deduzione della TASI pagata nel periodo d’imposta, posto che si tratta di un tributo che presenta una base imponibile molto simile all’IMU, molti si domandano se debba considerarsi al 100% deducibile o se debba sottostare alle regole IMU.
Sul punto la norma non prevede alcuna limitazione alla deduzione.
Solo ai fini IMU è prevista la deducibilità parziale, per cui ai fini TASI si deve applicare la previsione generale di deduzione delle imposte:
- secondo il principio di derivazione, che stabilisce che l’imposta va inserita nel Conto Economico ed è deducibile fiscalmente. Si tratta, infatti, di un componente negativo di reddito per il quale non è mai stata ipotizzata alcuna specifica indeducibilità (art. 109 c. 4 del TUIR);
- inoltre, secondo il principio di cassa va sempre rispettato, anche per la TASI.

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