La legge di stabilità ha previsto una modifica al sistema sanzionatorio e, soprattutto, la possibilità di potersi ravvedere anche una volta che le indagini siano partite e gli accessi già in corso. Tutto questo pur di chiudere rapidamente la partita e far durare il meno possibile l'intervento dell'amministrazione finanziaria.
In questo quadro generale, un aspetto molto importante è rappresentato dalle novità riguardanti il ravvedimento operoso, ovvero lo strumento che consente al contribuente di rimediare ad errori, omissioni e ritardi riguardanti il pagamento di imposte, tasse e tributi, sanando autonomamente la violazione commessa con l’applicazione di sanzioni ridotte e interessi di mora.
L'ambito in cui viene applicato l'istituto, riguarda le "irregolarità" riscontrate nella documentazione presentata e le "omissioni o inosservanze dei termini temporali per l'assolvimento" degli obblighi dei contribuenti.
Quindi, in questo ambito, due sono le novità introdotte dalla Legge di Stabilità:
• l'arco temporale per rimediare all'infrazione; prima era molto limitato e legato alla mancata contestazione della stessa, ora le preclusioni sono limitate alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento. Dal 2015 si può usufruire del nuovo ravvedimento sia per le violazioni oggetto di regolarizzazione, sia se sono stati iniziati gli accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Ora sarà infatti possibile accedere al ravvedimento operoso anche in caso di consegna del verbale di contestazione, inizio di verifica e ispezione e ricevimento di questionario. Ciò significa che se anche fosse in corso un’attività ispettiva o si sia in presenza di una contestazione limitata, il contribuente potrà ricorrere ancora al ravvedimento.
• viene introdotta una maggiore gradualità sul fronte del pagamento delle sanzioni.
Le modifiche previste hanno come scopo da una parte ampliare i termini entro cui regolarizzare la propria posizione con il Fisco e dall’altra sanare le fattispecie di irregolarità.
Le regole e le scadenze precedenti rimangono, ma a queste se ne aggiungono altre:
• entro 14 giorni dopo la scadenza: sanzione allo 0,2%
• entro 30 giorni dalla scadenza, sanzione al 3%
• entro 90 giorni, sanzione al 3,3%
• entro 1 anno dalla scadenza, sanzione al 3,75%
• entro 2 anni, sanzione al 4,2%
• oltre 2 anni, sanzione al 5%.
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