Il capo II della Legge n.3 del 2012 ha istituito apposite procedure volte a gestire le situazioni di crisi che investono soggetti non fallibili che riportiamo di seguito sulle quali si è soffermata anche l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 6 maggio 2015.
- Persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all'attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- gli imprenditori commerciali che non superano le soglie dimensionali previste per non incorrere nel fallimento;
- altri soggetti non fallibili come gli imprenditori agricoli, associazioni professionali, start-up innovative.
Il soggetto non fallibile può avvalersi della procedura, anche per i debiti di natura tributaria, presentando un accordo del debitore;
Il consumatore che ha assunto obbligazioni che siano estranei all'attività imprenditoriale o professionale può chiedere l'omologazione del piano del consumatore oltre a poter richiedere l'accordo del debitore.
Sia il debitore non fallibilie che il consumatore possono accedere alla procedura di liquidazione dei beni.
La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non opera con riferimento ai soli tributi amministrati dalle agenzie fiscali ma si estende anche ai tributi locali.
La proposta di accordo o di piano, deve essere presentata non oltre tre giorni dal deposito presso la cancelleria del tribunale che va presentata a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali.
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