giovedì 26 novembre 2015

TASSI DI USURA E COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

La sentenza del Tribunale di Milano del 24 settembre 2015 e la sentenza del Tribunale di Lodi del 20 ottobre 2015 hanno respinto le domande dei correntisti in base alla tesi secondo la quale nelle istruzioni per rilevare il TEGM (tasso effettivo globale medio) la Banca d’Italia indica alcuni metodi per valutare se l’apertura di un conto corrente è a rischio di usura o meno.
Questa decisione ha innescato una serie di questioni su quale sia la formula finanziaria corretta per far si che un prestito non sia usuraio.
Secondo il Tribunale di Milano, infatti, le istruzioni della Banca d’Italia servono da una parte a rilevare il TEGM (tasso trimestrale mediamente applicato dalle banche) dal quale poi si calcola la soglia d’usura; dall’altra a confrontare dati omogenei quando c’è il bisogno di verificare se il TEG (tasso effettivo globale) applicato all’apertura di un credito in c/c rispetti o meno la soglia d’usura.
Bisogna, per questo, in sede di giudizio tener conto unicamente della formula contenuta nelle istruzioni della Banca d’Italia.
In caso contrario il giudizio sarebbe espresso in base a parametri e metodi diversi da banca a banca.
Alla stessa conclusione arriva la sentenza del Tribunale di Lodi il quale sottolinea inoltre che spetta al cliente dare la prova che si trovi in una condizione di usura soggettiva e che ci sia cioè una sproporzione delle prestazioni e una difficoltà economica e finanziaria.
In entrambe le sentenze, inoltre, si esclude dal calcolo (almeno fino al 2009) la commissione di massimo scoperto (CMS).
Di diversa opinione è il Tribunale di Torino, sentenza del 31 luglio 2015, che ha imposto ad una banca di restituire le remunerazioni scaturite dall’inizio alla fine del rapporto in quanto aveva applicato tassi usurai sin dalla nascita del rapporto stesso.
Il Tribunale di Torino è partito dalla tesi secondo la quale il CMS è un costo collegato al credito e lo si deve perciò inserire nel calcolo del TEGM; non è rilevante che la Banca d’Italia fino al 2009 non lo abbia inserito tra gli oneri rilevanti per il calcolo del TEGM il quale ha una funzione diversa rispetto al TEG di un singolo apporto.
Il TEGM  è un tasso medio di costo nazionale che serve a determinare la soglia dell’usura; il TEG riguarda il costo complessivo del credito di un singolo rapporto.
Se i costi ed alcune operazioni incluse nei due tassi sono diverse non c’è, quindi, nessun problema.
Secondo il Tribunale di Torino, sia prima che dopo il 2009, va usata la formula indicata dalla Banca d’Italia ma tra gli oneri deve essere inserita la CMS.

Nessun commento:

Posta un commento