giovedì 5 novembre 2015

IL TAEG NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

L'ISC (Indicatore Sintetico di Costo), meglio conosciuto come TAEG, è un elemento fondamentale in un contratto di finanziamento in quanto espressione diretta della sua onerosità, qualità che permette al cliente il confronto di due finanziamenti alternativi.
Un contratto di finanziamento per non essere nullo e non violare l'art. 117, co. 8 Testo Unico Bancario ("La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia."), deve necessariamente indicare nel documento di sintesi l'ammontare del TAEG essendo insufficiente indicare il tasso nominale, le spese istruttorie ed alcune condizioni economiche.
Ad avvalorare questa tesi c'è, inoltre, la Sentenza 7779 del 25 maggio 2015 del Tribunale di Napoli con il quale è stata respinta la domanda di risarcimento chiesta da un noto Istituto di Credito verso un suo cliente insolvente.

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