La corte di Cassazione, con la
sentenza n. 20750 depositata il 14 ottobre 2015, ha stabilito che, se il cliente ha
conferito al professionista l’incarico, le somme dovute per la prestazione resa
vanno considerate come remunerazione di una prestazione personale, diversamente
se il mandato è stato conferito alla Studio Associato, in tal caso il credito
ha natura chirografaria.
Per la Cassazione è contraddittorio
riconoscere un credito in favore del singolo professionista negandone la natura
privilegiata, i giudici hanno anche escluso che la natura del credito venga
decisa in base a chi ha emesso gli avvisi di parcella, Studio Associato o singolo
professionista.
Infatti secondo la suprema corte
il credito privilegiato non può essere considerato chirografario solo perché il
professionista in quanto associato lo trasferisce alla propria associazione, anche
in questo caso lo studio ha il diritto di farsi riconoscere il credito con natura
privilegiata.
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