La Cassazione con sentenza numero 6972 dell’aprile 2015 si è pronunciata su un caso di accertamento in tema di imposte sui redditi e sull’Iva, relativamente a costi per servizi amministrativi e contabili fatturati tra società controllate ed eccedenti i valori normalmente praticati nel mercato.
La Suprema Corte ricorda che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, invero, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, omissis, incombe al contribuente. Quest'ultimo è, peraltro, tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove - come nel caso di specie - sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa”
In sostanza, è il contribuente che deve dimostrare con elementi precisi e riscontrabili che le attività per le quali sono state ricevute fatture per costi sono inerenti e congrue e che esistono circostanze e situazioni precise che ne giustificano il quantum, altrimenti si configura l’indeducibilità del costo.
Il contenzioso è stato allargato all’ambito IVA; l’imposta non è stata considerata detraibile sulla base del presupposto che il costo risultava essere sproporzionato e che la prestazione, pertanto, doveva essere ritenuta oggettivamente inesistente.
Così si esprime la Cassazione: omissis ….” il valore assai elevato e non conforme alle tariffe ufficiali dei consulenti contabili della prestazione di servizi documentata dalla fattura in contestazione, ed in presenza degli altri elementi presuntivi suindicati addotti in giudizio dall'Amministrazione, non smentiti da elementi di prova di segno contrario da parte di quest'ultima ( ndr da parte del contribuente)” crea un “quadro probatorio, inequivocabilmente dimostrativo dell'intento fraudolento perseguito dalle due società” con conseguente mancato riconoscimento della detrazione “ dell'IVA relativa all'operazione in questione “.
.
Studio ASSE - Commercialisti e Avvocati in Roma, Bologna e Milano. Dott. Arturo Gulinelli - Dott. Salvatore Magistri - Avv. Piero Cesarei - Avv. Matteo Pellegrini - Avv. Giampiero Agnese - Avv. Nicoletta Grassi - Sede di Roma, Via Scipioni 132 - 00192 - tel. 063700388 r.a. - sede di Bologna via L.C. FARINI 40124 Tel: 051/332017 - sede di Milano Piazza Velasca 8 - 20122 - Tel: 02/76004104 -
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento