La Cassazione con la sentenza 6743/15 è intervenuta sulla questione della possibilità di accertare con effetto retroattivo le società cancellate dal registro delle imprese. C
Come è noto, infatti, l'Agenzia delle Entrate con la circolare 31/E del 2014 aveva precisato che il comma quarto dell'articolo 28 D.Lgs 175/2014 doveva interpretarsi quale norma procedurale; in questo modo, continuava, l'AE era ritenuto possibile effettuare l'accertamento di tributi in capo alle società estinte, per gli anni precedenti alla cancellazione dal registro delle imprese, anche prima della data di efficacia del degreto legislativo.
La Cassazione ha stabilito, invece, che l'articolo 28 opera su un piano sostanziale e non procedurale e, pertanto, la notifica degli accertamenti non estende la sua validità al periodo che precede l'entrata in vigore della norma, ovvero il 13/12/2014.
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