mercoledì 11 novembre 2015

NUOVA ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI


Il disegno di legge di stabilità presenta due importanti novità per i contribuenti una contenuta nell’ articolo 7 e l’altra nell’art. 45 co. 3-10.
Nel primo caso le modifiche riguardano i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti di arti e professioni che si avvalgono del regime dei minimi che acquisiscono beni materiali strumentali, in proprietà o in leasing, tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.
Il costo di acquisizione e i canoni di leasing di tali beni, nel 2016 saranno aumentati al 140 % con una maggiorazione, quindi, del 40%.
L’agevolazione, non essendo importanti la natura giuridica, le dimensioni, il settore produttivo di appartenenza e il regime contabile adottato, lascia campo d’applicazione anche alle persone fisiche che si avvalgono del regime dei minimi.
L’agevolazione serve per determinare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria e riguarda tutti i beni strumentali come per esempio autovetture e computer usati nell’esercizio dell’attività; non si applica a quei beni il cui coefficiente di ammortamento sia inferiore al 6,5 % ( per esempio gli immobili nuovi).
Gli imprenditori individuali che si avvalgono del regime forfettario, non potendo dedursi le quote di ammortamento e i canoni di leasing, non possono usufruire dell’agevolazione.
Il secondo caso, invece, prevede che gli imprenditori individuali (anche quelli che rientrano nel regime dei minimi) possano rivalutare i beni d’impresa acquistati entro il 31 dicembre 2014, applicando l’imposta sostitutiva del 16% o del 12%.
Per i minimi il maggior valore della rivalutazione assumerà rilevanza fiscale ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza da cessione dal 2019.

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