Il disegno di legge di
stabilità presenta due importanti novità per i contribuenti una contenuta nell’
articolo 7 e l’altra nell’art. 45 co. 3-10.
Nel primo caso le modifiche
riguardano i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti di arti e
professioni che si avvalgono del regime dei minimi che acquisiscono beni
materiali strumentali, in proprietà o in leasing, tra il 15 ottobre 2015 e il
31 dicembre 2016.
Il costo di acquisizione e i
canoni di leasing di tali beni, nel 2016 saranno aumentati al 140 % con una
maggiorazione, quindi, del 40%.
L’agevolazione, non essendo
importanti la natura giuridica, le dimensioni, il settore produttivo di
appartenenza e il regime contabile adottato, lascia campo d’applicazione anche
alle persone fisiche che si avvalgono del regime dei minimi.
L’agevolazione serve
per determinare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria e
riguarda tutti i beni strumentali come per esempio autovetture e computer usati
nell’esercizio dell’attività; non si applica a quei beni il cui coefficiente di
ammortamento sia inferiore al 6,5 % ( per esempio gli immobili nuovi).
Gli imprenditori individuali
che si avvalgono del regime forfettario, non potendo dedursi le quote di ammortamento
e i canoni di leasing, non possono usufruire dell’agevolazione.
Il secondo caso, invece,
prevede che gli imprenditori individuali (anche quelli che rientrano nel regime
dei minimi) possano rivalutare i beni d’impresa acquistati entro il 31 dicembre
2014, applicando l’imposta sostitutiva del 16% o del 12%.
Per i minimi il maggior
valore della rivalutazione assumerà rilevanza fiscale ai fini della
determinazione dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza da cessione dal 2019.
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