- Nuove regole Comunicazioni Lettere d’intento:
Con la nuova procedura si trasferisce in capo al c.d. “esportatore abituale” l’obbligo di informare l’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella lettera d’intento.
L’esportatore abituale (colui che emette la dichiarazione d’intento per porre in essere operazioni senza il pagamento dell’iva) dopo aver comunicato all’agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento, invia al fornitore la lettera d’intento trasmessa all’agenzia delle entrate assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa.
Dal lato del fornitore una volta ricevuta la documentazione, esso dovrà controllare telematicamente (l’avvenuta presentazione all’Entrate da parte dell’esportatore abituale.
Se l’esportatore abituale emette fattura in sospensione d’imposta, senza questo controllo preliminare è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.
Il fornitore dell’esportatore abituale dovrà inoltre tenere aggiornato il registro delle dichiarazione d’intento ricevute, dovrà in fine riepilogare in sede dichiarativa i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute per ogni singolo esportatore abituale.
La nuova procedura potrà essere applicata solo dopo 60 giorni dall’emanazione dei provvedimenti attuativi, nel provvedimento viene affermato che fino all’11 febbraio 2015 gli operatori potranno consegnare la dichiarazione d’intento con le vecchie modalità.
- Nuove regole comunicazioni black list:
Il decreto semplificazioni è intervenuto sulla comunicazione delle operazioni attive e passive intrattenute con operatori aventi la propria sede, residenza o domicilio nel paese Black list, modificando la soglia di esenzioni e la cadenza della comunicazione.
Dal 13.12.2014, con il decreto semplificazioni, si rende obbligatoria la comunicazione polivalente solo per le cessioni di beni prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 ed è stata cancellata la periodicità mensile e trimestrale, passando invece ad una singola comunicazione annuale.
Un Comunicato stampa dell’Agenzia del 22 dicembre fuga ogni dubbio circa l’adempimento per l’anno 2014, infatti pur essendo valide, per espressa previsione normativa dal 2014 le nuove modalità, si riconosce al contribuente oltre il poter applicare le nuove regole circa l’eliminazione delle cadenze mensili e trimestrali e la variazione della soglia da 500 ad euro 10.000, si riconosce la facoltà di poter continuare ad applicare le vecchie regole fino alla fine del 2014.
- 730 precompilato:
I sostituti d’imposta dovranno inviare le nuove certificazioni Uniche all’Agenzia
delle entrate entro il 7 marzo di ogni anno. Sarà inoltre anticipata la data di trasmissione di alcuni oneri deducibili o detraibili sostenuti nell’anno precedente (Interessi passivi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali , previdenza complementare).
Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene trasmessa al contribuente in via telematica, che può accettarla o modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia o inserendo ulteriori dati.
- Dichiarazione di successione.:
Non dovrà essere presentata se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000,00 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
- Rimborsi IVA.:
E’ stato previsto l’azzeramento degli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro e l’eliminazione della prestazione a garanzia per i soggetti considerati non a rischio.
- Detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa.:
Si è previsto l’innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi.
- Automatica inclusione nell’archivio VIES.:
Con l’esercizio dell’opzione per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare immediatamente all’effettuazioni di operazioni intra senza più attendere 30 giorni.
- Semplificazioni degli Elenchi INTRASTAT.:
In relazione alle prestazioni di servizi, cosiddette generiche, rese nei confronti di soggetti passivi iva stabiliti in altro Stato UE e quelle da questi ultimi ricevute. La modifica, che sarà demandata ad un prossimo Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane d’intesa con l’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni, riguarderà il contenuto delle sole informazioni concernenti:
i numeri di identificazione iva delle controparti;
il valore totale delle transazioni suddette;
il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
Il paese di pagamento.
Studio ASSE - Commercialisti e Avvocati in Roma, Bologna e Milano. Dott. Arturo Gulinelli - Dott. Salvatore Magistri - Avv. Piero Cesarei - Avv. Matteo Pellegrini - Avv. Giampiero Agnese - Avv. Nicoletta Grassi - Sede di Roma, Via Scipioni 132 - 00192 - tel. 063700388 r.a. - sede di Bologna via L.C. FARINI 40124 Tel: 051/332017 - sede di Milano Piazza Velasca 8 - 20122 - Tel: 02/76004104 -
lunedì 22 dicembre 2014
giovedì 4 dicembre 2014
Concordato preventivo: stralcio dell'IVA, questione rimessa alla Corte di Giustizia dell'Ue.
Nel concordato preventivo, allo stato attuale, la possibilità di stralciare l’IVA non è considerata una via percorribile; l’articolo 182 ter della LF impedisce di chiedere la riduzione dell’imposta dovuta, dovendo limitare la richiesta alla semplice rateazione delle somme a debito.
Anche la Corte di Cassazione ha confermato che in tema di tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione Europea non si può che prevedere il pagamento integrale dell’imposta.
La Suprema Corte si è conformata alla previsione del trattato dell’UE che sancisce per i paesi aderenti la necessità di dover assicurare la riscossione totale dell’IVA.
Dall’altro lato, nella pratica si assiste spesso alla circostanza che il concordato preventivo non riesce ad assicurare la totale soddisfazione del tributo e quindi non può essere presentato o comunque non viene omologato.
Il Tribunale di Udine ha rimesso, con una recente ordinanza, alla Corte di Giustizia Europea la questione, chiedendo un’interpretazione delle norme europee per comprendere se una domanda di concordato, pur in assenza dell’istanza di transazione fiscale, che prevede lo stralcio dell’IVA possa essere ritenuta o meno ammissibile.
lunedì 24 novembre 2014
Usura bancaria, di Silvana Fersini
Ultimamente si sente parlare sempre più spesso di un fenomeno chiamato usura bancaria, ovvero l’applicazione sui finanziamenti concessi alla clientela delle banche di tassi di interesse che, sommando il tasso nominale e tutti gli oneri relativi alla concessione di credito, superano il limite consentito dalla legge sull’usura (L.108/1996 e successive modifiche) oltre il quale gli interessi sono considerati usurari. L’argomento è “nell’occhio del ciclone” perché negli ultimi tempi sono state effettuate delle valutazioni dei tassi di interesse e su quasi 47mila conti correnti aziendali analizzati si sono rilevate anomalie: nel 71% dei casi i tassi di interesse passivi erano superiore al tasso soglia fissato trimestralmente dalla Banca d’Italia. Benché le analisi siano state effettuate sui documenti inviati alle aziende che già nutrivano qualche sospetto, il dato è allarmante soprattutto perché tali fenomeni vanno a pesare sui bilanci di aziende già in difficoltà per la crisi economica. Partendo dalla norma di riferimento, Legge 108/1996, questa è volta a sanzionare l’operato delle banche che nelle operazioni di erogazione di credito applichino "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e [...] spese, escluse quelle per le imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" (Art. 1 L. 108/96) superiori al limite determinato dall’Art 2 della L. 108/96 (Tasso Soglia d'Usura ). Il principale ambito di operatività della disciplina è costituito dai conti correnti, dai mutui e da altre operazioni di finanziamento e credito. Il costo del denaro deve, dunque, essere contenuto entro il limite del Tasso Soglia d'Usura, determinato dal Legislatore (art. 2 L. 108/1996), con il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia, e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale aumentato del suo 50%. Su questo tema scottante si è espressa anche la Cassazione, già con sentenza del 2013, stabilendo che oltre all'interesse previsto nel contratto di finanziamento occorre considerare anche gli interessi di mora, cioè il tasso che il cliente dovrebbe pagare alla banca nell'eventualità in cui non riuscisse a pagare qualche rata. Solitamente l'onere della mora è indicato aumentando il tasso ordinario. Pertanto, se la sommatoria di tasso ordinario, mora e spese accessorie del finanziamento supera il tasso soglia si parla di tasso d'usura, per di più originaria. Infatti, si distinguono: a) usura originaria, consiste nella negoziazione ed espressa accettazione dei tassi applicati. Come disposto ex art. 1815 C.C. è possibile chiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate ove gli interessi, anche se pattuiti ed accettati, superino il tasso soglia determinato dalla legge. b) usura sopravvenuta, si concretizza nel superamento della soglia d’usura in corso di rapporto, anche a mezzo di modifiche contrattuali unilateralmente promosse, del tasso di interesse stabilito al momento della stipula del contratto. Dopo la sentenza della suprema Corte di Cassazione, la Banca d’Italia ha pubblicato una circolare del 3/7/2013 in cui “giustificava” la maggiorazione dei tassi sui prodotti bancari la quale ha riscosso numerose critiche a attacchi da associazioni e non solo. Infatti, a tutte le critiche mosse alla circoalre, si è aggiunta l’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 07/08/2014. L’ordinanza è importante non solo perché conferma e rafforza l’orientamento delle giurisprudenza e della Legge 108/1996, ma chiarisce in modo preciso che il tasso soglia di usura è fissato per legge ed è unico sia per il tasso corrispettivo, sia per il tasso di mora. Nessuna maggiorazione del tasso soglia è consentita per il confronto con il tasso di mora.
giovedì 20 novembre 2014
Bonus fiscale beni strumetali
E’ stato confermato dalla legge di conversione, senza significative modifiche
rispetto al testo originario del "decreto
competitività", il nuovo incentivo destinato ai soggetti titolari di
reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, compresi nella
divisione 28 della tabella Ateco 2007 (macchinari e
apparecchiature nca)
Sono agevolati gli investimenti di importo unitario non inferiore a 10mila
euro, effettuati tra il 25 giugno di quest'anno (data di entrata in vigore
del "decreto competitività") e il 30 giugno 2015, relativi a beni
nuovi (pertanto, sono esclusi quelli usati), utilizzati in strutture produttive
ubicate nel territorio dello Stato.
Il beneficio consiste in un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con la possibilità di escludere dal calcolo della media l'anno in cui l'investimento è stato maggiore.
Per le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni, concorrono alla media tutti gli investimenti realizzati nei precedenti periodi d'imposta, con uguale facoltà di escludere il valore più alto.
Invece, per i soggetti costituitisi dopo l'entrata in vigore del decreto, danno diritto al bonus tutti gli investimenti fatti in ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili.
Il beneficio consiste in un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con la possibilità di escludere dal calcolo della media l'anno in cui l'investimento è stato maggiore.
Per le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni, concorrono alla media tutti gli investimenti realizzati nei precedenti periodi d'imposta, con uguale facoltà di escludere il valore più alto.
Invece, per i soggetti costituitisi dopo l'entrata in vigore del decreto, danno diritto al bonus tutti gli investimenti fatti in ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili.
Agevolazione per l’accesso al credito acquisto beni strumentali (Nuova Sabatini)
Conosciuta come Nuova Legge
Sabatini, è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo
Economico per tutte le imprese che vogliono rinnovare gli impianti, acquistare
nuove attrezzature, investire in hardware, software e tecnologie digitali.
L’obbiettivo di tale
iniziativa è quello di facilitare l’accesso al credito delle imprese
accrescendone la propria competitività nel sistema produttivo.
L’iniziativa si rivolge alle
micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale.
Per potervi accedere occorre
che le imprese abbiano in seguenti requisiti:
- abbiano una sede operativa in Italia e siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di Pesca.
- Siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
- non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- non si trovino in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca.Gli unici esclusi sono i seguenti:
- industria carboniera
- attività finanziarie e assicurative
- fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero –caseari
- attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché hardware e tecnologie digitali, tali beni devono essere nuovi, inoltre l’iniziativa non riguarda l’acquisto di “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”L’investimento è interamente coperto da un finanziamento bancario (o leasing) che può essere assistito fino all’80% dell’importo dal Fondo di garanzia e deve essere:
- di durata non superiore a 5 anni
- di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.Inoltre il Ministero dello Sviluppo Economico concede un contributo che consiste in un “rimborso” pari all’abbattimento del 2,75% degli interessi pagati dall’impresa alla banca (o alla società di leasing), applicati al finanziamento attenuto.Non ci sono bandi o scadenze, i contributi saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi.
giovedì 13 novembre 2014
Gli atti di straordinaria amministrazione nel concordato preventivo con riserva.
La Fondazione dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia ha prodotto recentemente un documento in cui esamina e riassume l’interpretazione della dottrina e della giurisprudenza circa la natura degli atti di straordinaria amministrazione nel concordato preventivo con riserva.
E’ opportuno ricordare che il debitore dopo aver presentato il ricorso di ammissione, e in attesa di presentare il piano e la documentazione connessa, può compiere in autonomia solo gli atti di ordinaria amministrazione. Per quelli di natura straordinaria deve ottenere un’espressa autorizzazione da parte del Tribunale.
Le conseguenze derivanti dall’aver compiuto operazioni straordinarie in assenza del necessario atto autorizzativo sono di particolare rilievo; spetterà al commissario giudiziale, se nominato, e al Tribunale verificare se l’atto è stato fatto in frode ai creditori. La valutazione che riguarderà anche il comportamento tenuto dall’imprenditore, dovrà soffermarsi sulla circostanza che l’atto possa aver o meno arrecato pregiudizio all’integrità e alla conservazione del patrimonio.
Il discrimine tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non è di facile individuazione. Da un lato assistiamo agli interventi della dottrina che al fine di qualificare un atto straordinario hanno puntato l’indice su due circostanze: la prima secondo cui è tale quell’atto che diminuisce in modo sostanziale la consistenza del patrimonio del debitore; la seconda che lo individua nella non normalità rispetto alla gestione dell’impresa.
La giurisprudenza si è soffermata “ sull’idoneità dell’atto ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi (Cass. Civ., Sez. 1, 20.10.2005, n. 20291)”.
In ogni caso è necessario che il compimento dell’atto sia funzionale e utile alla procedura e soprattutto che non vada a pregiudicare la massa attiva.
mercoledì 12 novembre 2014
Procedure fallimmentari: Il credito dell'artigiano è privilegiato se l'organizzazione del lavoro è prevalentemente propria.
La Cassazione Sezione Civile con l’Ordinanza protocollo 20390/14 ha chiarito che, ai fini dell’insinuazione al passivo di un fallimento, al credito vantato da un’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, si può riconoscere o meno il privilegio in funzione delle caratteristiche oggettive di svolgimento dell’attività di impresa e al tipo di organizzazione che fa capo all’obbligato e non della natura dell’oggetto e del contenuto della prestazione.
Il tribunale aveva escluso il privilegio ritenendo che il contratto sottostante al rapporto tra il debitore e l’impresa artigiana fosse un appalto d’opera, di per se incompatibile con la qualifica di imprenditore artigiano.
La Cassazione interviene sostenendo che nel valutare l’attribuzione del privilegio ex art 2751 bis del c.c. non ci si può fermare all’interpretazione del nome del contratto e alle sue caratteristiche giuridiche, dovendo, invece, scendere nell’esame del tipo di impresa e valutando se l’artigiano opera prevalentemente grazie al suo lavoro.
La Suprema Corte ricorda che il contratto attraverso il quale l’imprenditore si è obbligato, verso un corrispettivo e senza vincoli di subordinazione, al compimento di un’opera o di un servizio può essere qualificato, sia come appalto che come contratto d’opera.
Secondo l’art 1655 del c.c. “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”; mentre secondo l’art. 2222 del c.c. “se una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” il negozio giuridico è qualificato come un contratto d’opera.
mercoledì 5 novembre 2014
Sovraindebitamento delle piccole imprese. Il procedimento di composizione della crisi.
Il legislatore con la Legge n. 3 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento una procedura concorsuale rivolta alle imprese non fallibili, quindi a tutti gli imprenditori che sono per definizione sotto le soglie previste dall’art. 1 della L.F. Stiamo parlando, in sostanza, delle micro e piccole imprese.
Il presupposto per accedere al procedimento è rappresentato dall’esistenza in capo all’impresa di uno stato di “sovraindebitamento” definito, dalla norma stessa, come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
Lo squilibrio tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni assunte non è definito in modo preciso.
Nella procedura l’imprenditore deve farsi assistere da un organismo di composizione della crisi, che valuterà la possibilità di definire l’eccessivo indebitamento mediante la stipula di un accordo con i creditori, che rappresentano almeno il 60% del valore dei debiti totali.
Se la proposta prevede la continuazione dell'attività di impresa, il debitore può richiedere la moratoria, fino ad un anno dall'omologazione, per il pagamento dei crediti privilegiati.
Il piano deve contenere le modalità di soluzione della crisi e l’indicazione degli importi e dei tempi di pagamento dei creditori, Una volta predisposto il piano e trovato l’accordo entra in gioco il Tribunale che, dopo aver riscontrato la corrispondenza dei documenti ai requisiti di legge, provvede a fissare l’udienza dei creditori e a dare idonea pubblicità alla proposta, se del caso attiva provvedimenti di inibizione degli atti di aggressione del patrimonio del debitore.
I creditori possono votare il proprio consenso al piano in modo esplicito, per coloro che invece non esprimono il loro giudizio, almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata dal tribunale, vale il criterio del silenzio assenso.
Da ultimo, il tribunale omologa l’accordo, dando avvio alla fase di esecuzione del piano stesso.
martedì 4 novembre 2014
Il concordato preventivo. Il sindacato del Tribunale sulla fattibilità economica del piano.
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 1521 del 2013 hanno stabilito che è compito del Tribunale valutare la fattibilità giuridica della proposta, intesa nel senso di non incompatibilità del piano con norme inderogabili. La fattibilità economica, invece, comportando valutazioni prognostiche opinabili, resta appannaggio dei creditori, coerentemente con l’impianto contrattualistico della norma. La Cassazione prosegue sostenendo che l’unico ambito di valutazione economica che il giudice deve fare è riservato alla verifica della sussistenza della proposta a soddisfare la causa del concordato, ovvero il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. Con particolare riguardo al concordato preventivo con cessione di beni, il controllo di legittimità consiste nella verifica dell'idoneità della documentazione a fornire elementi di giudizio ai creditori circa la convenienza della proposta.
Se il piano concordatario, attraverso cui la proposta di manifesta, non è palesemente in grado di dare soddisfazione minima ai creditori, il tribunale adito, anche grazie all’operato dei suoi coadiutori, può dichiarare inammissibile il concordato.
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