Studio ASSE - Commercialisti e Avvocati in Roma, Bologna e Milano. Dott. Arturo Gulinelli - Dott. Salvatore Magistri - Avv. Piero Cesarei - Avv. Matteo Pellegrini - Avv. Giampiero Agnese - Avv. Nicoletta Grassi - Sede di Roma, Via Scipioni 132 - 00192 - tel. 063700388 r.a. - sede di Bologna via L.C. FARINI 40124 Tel: 051/332017 - sede di Milano Piazza Velasca 8 - 20122 - Tel: 02/76004104 -
giovedì 4 dicembre 2014
Concordato preventivo: stralcio dell'IVA, questione rimessa alla Corte di Giustizia dell'Ue.
Nel concordato preventivo, allo stato attuale, la possibilità di stralciare l’IVA non è considerata una via percorribile; l’articolo 182 ter della LF impedisce di chiedere la riduzione dell’imposta dovuta, dovendo limitare la richiesta alla semplice rateazione delle somme a debito.
Anche la Corte di Cassazione ha confermato che in tema di tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione Europea non si può che prevedere il pagamento integrale dell’imposta.
La Suprema Corte si è conformata alla previsione del trattato dell’UE che sancisce per i paesi aderenti la necessità di dover assicurare la riscossione totale dell’IVA.
Dall’altro lato, nella pratica si assiste spesso alla circostanza che il concordato preventivo non riesce ad assicurare la totale soddisfazione del tributo e quindi non può essere presentato o comunque non viene omologato.
Il Tribunale di Udine ha rimesso, con una recente ordinanza, alla Corte di Giustizia Europea la questione, chiedendo un’interpretazione delle norme europee per comprendere se una domanda di concordato, pur in assenza dell’istanza di transazione fiscale, che prevede lo stralcio dell’IVA possa essere ritenuta o meno ammissibile.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento