Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 1521 del 2013 hanno stabilito che è compito del Tribunale valutare la fattibilità giuridica della proposta, intesa nel senso di non incompatibilità del piano con norme inderogabili. La fattibilità economica, invece, comportando valutazioni prognostiche opinabili, resta appannaggio dei creditori, coerentemente con l’impianto contrattualistico della norma. La Cassazione prosegue sostenendo che l’unico ambito di valutazione economica che il giudice deve fare è riservato alla verifica della sussistenza della proposta a soddisfare la causa del concordato, ovvero il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. Con particolare riguardo al concordato preventivo con cessione di beni, il controllo di legittimità consiste nella verifica dell'idoneità della documentazione a fornire elementi di giudizio ai creditori circa la convenienza della proposta.
Se il piano concordatario, attraverso cui la proposta di manifesta, non è palesemente in grado di dare soddisfazione minima ai creditori, il tribunale adito, anche grazie all’operato dei suoi coadiutori, può dichiarare inammissibile il concordato.
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