lunedì 24 novembre 2014

Usura bancaria, di Silvana Fersini

Ultimamente si sente parlare sempre più spesso di un fenomeno chiamato usura bancaria, ovvero l’applicazione sui finanziamenti concessi alla clientela delle banche di tassi di interesse che, sommando il tasso nominale e tutti gli oneri relativi alla concessione di credito, superano il limite consentito dalla legge sull’usura (L.108/1996 e successive modifiche) oltre il quale gli interessi sono considerati usurari. L’argomento è “nell’occhio del ciclone” perché negli ultimi tempi sono state effettuate delle valutazioni dei tassi di interesse e su quasi 47mila conti correnti aziendali analizzati si sono rilevate anomalie: nel 71% dei casi i tassi di interesse passivi erano superiore al tasso soglia fissato trimestralmente dalla Banca d’Italia. Benché le analisi siano state effettuate sui documenti inviati alle aziende che già nutrivano qualche sospetto, il dato è allarmante soprattutto perché tali fenomeni vanno a pesare sui bilanci di aziende già in difficoltà per la crisi economica. Partendo dalla norma di riferimento, Legge 108/1996, questa è volta a sanzionare l’operato delle banche che nelle operazioni di erogazione di credito applichino "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e [...] spese, escluse quelle per le imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" (Art. 1 L. 108/96) superiori al limite determinato dall’Art 2 della L. 108/96 (Tasso Soglia d'Usura ). Il principale ambito di operatività della disciplina è costituito dai conti correnti, dai mutui e da altre operazioni di finanziamento e credito. Il costo del denaro deve, dunque, essere contenuto entro il limite del Tasso Soglia d'Usura, determinato dal Legislatore (art. 2 L. 108/1996), con il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia, e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale aumentato del suo 50%. Su questo tema scottante si è espressa anche la Cassazione, già con sentenza del 2013, stabilendo che oltre all'interesse previsto nel contratto di finanziamento occorre considerare anche gli interessi di mora, cioè il tasso che il cliente dovrebbe pagare alla banca nell'eventualità in cui non riuscisse a pagare qualche rata. Solitamente l'onere della mora è indicato aumentando il tasso ordinario. Pertanto, se la sommatoria di tasso ordinario, mora e spese accessorie del finanziamento supera il tasso soglia si parla di tasso d'usura, per di più originaria. Infatti, si distinguono: a) usura originaria, consiste nella negoziazione ed espressa accettazione dei tassi applicati. Come disposto ex art. 1815 C.C. è possibile chiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate ove gli interessi, anche se pattuiti ed accettati, superino il tasso soglia determinato dalla legge. b) usura sopravvenuta, si concretizza nel superamento della soglia d’usura in corso di rapporto, anche a mezzo di modifiche contrattuali unilateralmente promosse, del tasso di interesse stabilito al momento della stipula del contratto. Dopo la sentenza della suprema Corte di Cassazione, la Banca d’Italia ha pubblicato una circolare del 3/7/2013 in cui “giustificava” la maggiorazione dei tassi sui prodotti bancari la quale ha riscosso numerose critiche a attacchi da associazioni e non solo. Infatti, a tutte le critiche mosse alla circoalre, si è aggiunta l’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 07/08/2014. L’ordinanza è importante non solo perché conferma e rafforza l’orientamento delle giurisprudenza e della Legge 108/1996, ma chiarisce in modo preciso che il tasso soglia di usura è fissato per legge ed è unico sia per il tasso corrispettivo, sia per il tasso di mora. Nessuna maggiorazione del tasso soglia è consentita per il confronto con il tasso di mora.

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