lunedì 22 dicembre 2014

Le principali novità fiscali del Decreto semplificazioni

- Nuove regole Comunicazioni Lettere d’intento:

Con la nuova procedura si trasferisce in capo al c.d. “esportatore abituale” l’obbligo di informare l’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella lettera d’intento.
L’esportatore abituale (colui che emette la dichiarazione d’intento per porre in essere operazioni senza il pagamento dell’iva) dopo aver comunicato all’agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento, invia al fornitore la lettera d’intento trasmessa all’agenzia delle entrate assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa.
Dal lato del fornitore una volta ricevuta la documentazione, esso dovrà controllare telematicamente (l’avvenuta presentazione all’Entrate da parte dell’esportatore abituale.
Se l’esportatore abituale emette fattura in sospensione d’imposta, senza questo controllo preliminare è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.
Il fornitore dell’esportatore abituale dovrà inoltre tenere aggiornato il registro delle dichiarazione d’intento ricevute, dovrà in fine riepilogare in sede dichiarativa i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute per ogni singolo esportatore abituale.
La nuova procedura potrà essere applicata solo dopo 60 giorni dall’emanazione dei provvedimenti attuativi, nel provvedimento viene affermato che fino all’11 febbraio 2015 gli operatori potranno consegnare la dichiarazione d’intento con le vecchie modalità.

- Nuove regole comunicazioni black list:

Il decreto semplificazioni è intervenuto sulla comunicazione delle operazioni attive e passive intrattenute con operatori aventi la propria sede, residenza o domicilio nel paese Black list, modificando la soglia di esenzioni e la cadenza della comunicazione.
Dal 13.12.2014, con il decreto semplificazioni, si rende obbligatoria la comunicazione polivalente solo per le cessioni di beni prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 ed è stata cancellata la periodicità mensile e trimestrale, passando invece ad una singola comunicazione annuale.
Un Comunicato stampa dell’Agenzia del 22 dicembre fuga ogni dubbio circa l’adempimento per l’anno 2014, infatti pur essendo valide, per espressa previsione normativa dal 2014 le nuove modalità, si riconosce al contribuente oltre il poter applicare le nuove regole circa l’eliminazione delle cadenze mensili e trimestrali e la variazione della soglia da 500 ad euro 10.000, si riconosce la facoltà di poter continuare ad applicare le vecchie regole fino alla fine del 2014.

- 730 precompilato:

I sostituti d’imposta dovranno inviare le nuove certificazioni Uniche all’Agenzia
delle entrate entro il 7 marzo di ogni anno. Sarà inoltre anticipata la data di trasmissione di alcuni oneri deducibili o detraibili sostenuti nell’anno precedente (Interessi passivi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali , previdenza complementare).
Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene trasmessa al contribuente in via telematica, che può accettarla o modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia o inserendo ulteriori dati.

- Dichiarazione di successione.:

Non dovrà essere presentata se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000,00 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

- Rimborsi IVA.:

E’ stato previsto l’azzeramento degli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro e l’eliminazione della prestazione a garanzia per i soggetti considerati non a rischio.

- Detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa.:

Si è previsto l’innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi.

- Automatica inclusione nell’archivio VIES.:

Con l’esercizio dell’opzione per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare immediatamente all’effettuazioni di operazioni intra senza più attendere 30 giorni.

- Semplificazioni degli Elenchi INTRASTAT.:

In relazione alle prestazioni di servizi, cosiddette generiche, rese nei confronti di soggetti passivi iva stabiliti in altro Stato UE e quelle da questi ultimi ricevute. La modifica, che sarà demandata ad un prossimo Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane d’intesa con l’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni, riguarderà il contenuto delle sole informazioni concernenti:

i numeri di identificazione iva delle controparti;
il valore totale delle transazioni suddette;
il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
Il paese di pagamento.

Nessun commento:

Posta un commento