giovedì 13 novembre 2014

Gli atti di straordinaria amministrazione nel concordato preventivo con riserva.

La Fondazione dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia ha prodotto recentemente un documento in cui esamina e riassume l’interpretazione della dottrina e della giurisprudenza circa la natura degli atti di straordinaria amministrazione nel concordato preventivo con riserva.
E’ opportuno ricordare che il debitore dopo aver presentato il ricorso di ammissione, e in attesa di presentare il piano e la documentazione connessa, può compiere in autonomia solo gli atti di ordinaria amministrazione. Per quelli di natura straordinaria deve ottenere un’espressa autorizzazione da parte del Tribunale.
Le conseguenze derivanti dall’aver compiuto operazioni straordinarie in assenza del necessario atto autorizzativo sono di particolare rilievo; spetterà al commissario giudiziale, se nominato, e al Tribunale verificare se l’atto è stato fatto in frode ai creditori. La valutazione che riguarderà anche il comportamento tenuto dall’imprenditore, dovrà soffermarsi sulla circostanza che l’atto possa aver o meno arrecato pregiudizio all’integrità e alla conservazione del patrimonio.
Il discrimine tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non è di facile individuazione. Da un lato assistiamo agli interventi della dottrina che al fine di qualificare un atto straordinario hanno puntato l’indice su due circostanze: la prima secondo cui è tale quell’atto che diminuisce in modo sostanziale la consistenza del patrimonio del debitore; la seconda che lo individua nella non normalità rispetto alla gestione dell’impresa.
La giurisprudenza si è soffermata “ sull’idoneità dell’atto ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi (Cass. Civ., Sez. 1, 20.10.2005, n. 20291)”.
In ogni caso è necessario che il compimento dell’atto sia funzionale e utile alla procedura e soprattutto che non vada a pregiudicare la massa attiva.

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