venerdì 22 maggio 2015

Lavoratori autonomi, maggiori ricavi per i c/c cointestati, di Silvana Fersini

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 9362/2015 della Sezione Tributaria della Cassazione, spetta al professionista che ha il conto cointestato con un familiare dimostrare quali operazioni si riferiscono al familiare. In caso contrario, l’Ufficio dell’Agenzia può ritenere che tutte le operazioni ineriscono all’imponibile, con conseguente rideterminazione dei ricavi (metodo induttivo) quindi accertamento di un maggiore reddito imponibile.


In tema di IVA e d’imposte dirette, non è sufficiente una prova generica circa l’estraneità di somme di denaro che confluiscono sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni afferenti l’attività professionale dichiarate in UNICO e l’estraneità delle altre operazioni rispetto alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale.


lunedì 18 maggio 2015

Procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento, di Salvatore Magistri

Il capo II della Legge n.3 del 2012 ha istituito apposite procedure volte a gestire le situazioni di crisi che investono soggetti non fallibili che riportiamo di seguito  sulle quali si è soffermata anche l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 6 maggio 2015.


- Persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all'attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- gli imprenditori commerciali che non superano le soglie dimensionali previste per non incorrere nel fallimento;
- altri soggetti non fallibili come gli imprenditori agricoli, associazioni professionali, start-up innovative.

Il soggetto non fallibile può avvalersi della procedura, anche per i debiti di natura tributaria, presentando un accordo del debitore;
Il consumatore che ha assunto obbligazioni che siano estranei all'attività imprenditoriale o professionale può chiedere l'omologazione del piano del consumatore oltre a poter richiedere l'accordo del debitore.
Sia il debitore non fallibilie che il consumatore possono accedere alla procedura di liquidazione dei beni.
La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non opera con riferimento ai soli tributi amministrati dalle agenzie fiscali ma si estende anche ai tributi locali.

La proposta di accordo o di piano, deve essere presentata non oltre tre giorni dal deposito presso la cancelleria del tribunale che va presentata a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali.

mercoledì 13 maggio 2015

Uso della leva finanziaria per incrementare la redditività aziendale, di Arturo Gulinelli.

In questa fase del ciclo economico caratterizzata da una modesta ripresa ma da bassi tassi di interesse, le imprese che hanno una posizione reddituale positiva e dispongono di prodotti che riscontrano il gradimento dei mercati, o perché intercettano la domanda interna o perché esportano parte della produzione, possono sfruttare la leva finanziaria e fare investimenti produttivi.
Le condizioni per fare leva finanziaria sono direttamente collegate e dipendenti dalla presenza di una buona redditività operativa e da un equilibrato rapporto mezzi di terzi su mezzi propri; in questi casi può essere opportuno indebitarsi e moltiplicare la redditività aziendale.
Investire è importante per un'impresa, consente, infatti, di aumentare e migliorare l'efficienza produttiva e la solidità e la durata nel tempo di un ente, specie in presenza di investimenti espansivi o che migliorano i processi o i prodotti.
Anche le attività di ricerca e sviluppo, in particolar modo la ricerca applicata, sono in grado di assicurare un miglioramento delle performance aziendali.
Le decisioni di investimento rappresentano un passaggio fondamentale per ogni impresa, tanto nella fase di crescita che in quella di mantenimento e consolidamento del proprio business; il momento economico attuale in cui si registrano bassi tassi di interesse, e si assiste ad una riorganizzazione dal lato dell'offerta, può essere sfruttato dagli imprenditori che intendono migliorare la redditività e la produttività.

lunedì 11 maggio 2015

Concordato preventivo e reato per omesso versamento Iva.

Nella circolare, cosi come confermato da una recente apertura della sentenza n. 1583 /2015 della cassazione, l’amministrazione finanziaria argomenta la non punibilità in caso di reato di omesso versamento Iva, qualora si sia verificato prima della scadenza del termine per il pagamento dell’iva l’ammissione al concordato preventivo, secondo tale interpretazione l’amministrazione dichiara che verrebbe meno la sussistenza del fumus commissi delicti ossia la mancanza della probabilità di effettiva consumazione del reato. Quanto sopra menzionato ha validità, ovviamente, qualora nel piano concordatario sia incluso il debito iva e che lo stesso ne preveda la mera dilazione con previsione di pagamento degli interessi senza incidenza sul quantum originariamente dovuto.
La circolare sottolinea comunque come nel caso in cui, la condotta omissiva sia compiuta prima dell’apertura del piano concordatario ciò non riduca la responsabilità dell’ l’amministratore della società che non ha versato e quindi che quest’ultimo venga incolpato del reato di omesso versamento dell’Iva. (Cassazione, 39101/2013).

venerdì 8 maggio 2015

Crisi di impresa e transazione fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha modificato, con la circolare 19/E/2015 di pochi giorni fa, la posizione riguardo la transazione fiscale in rapporto al concordato preventivo.
In linea con l'orientamento della Cassazione, l'AE precisa che la domanda di concordato non deve essere supportata, per essere considerata ammissibile, dal deposito della transazione fiscale.
L'esistenza della transazione garantisce maggiormente i creditori, in quanto a certezza del debito fiscale, soprattutto, per ciò che concerne i giudizi pendenti; la sua presenza non inficia, tuttavua, l'omologa del concordato.
In tema, invece, di sovraindebitamento la circolare nel ricordare le caratteristiche peculiari delle procedure, introdotte dalla legge 3 del 2012, con riferimento all'accordo di composizione della crisi, riservato alle imprese non fallibili, ricorda che tra i debiti oggetto della ristrutturazione sono ricompresi anche quelli di natura fiscale; per questo istituto, come per il concordato e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, non è possibile chiedere la falcidia degli importi dovuti a titolo di IVA e di ritenute d'acconto operate e non versate.

lunedì 4 maggio 2015

IMU e TASI, deducibilità dalle imposte sui redditi, di Silvana Fersini

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la possibilità di dedurre l’IMU: per le società ai fini IRES, per gli immobili strumentali e per le persone ai fini IRPEF, per gli immobili strumentali dei professionisti, nella misura del 20% a partire dal 2014. La deduzione dell'Imu pagata per gli “immobili strumentali”, comporta l’applicazione del principio di cassa (art.99 comma 1 del Tuir) e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi “sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.

Per quanto riguarda la deduzione della TASI pagata nel periodo d’imposta, posto che si tratta di un tributo che presenta una base imponibile molto simile all’IMU, molti si domandano se debba considerarsi al 100% deducibile o se debba sottostare alle regole IMU.
Sul punto la norma non prevede alcuna limitazione alla deduzione.
Solo ai fini IMU è prevista la deducibilità parziale, per cui ai fini TASI si deve applicare la previsione generale di deduzione delle imposte:
- secondo il principio di derivazione, che stabilisce che l’imposta va inserita nel Conto Economico ed è deducibile fiscalmente. Si tratta, infatti, di un componente negativo di reddito per il quale non è mai stata ipotizzata alcuna specifica indeducibilità (art. 109 c. 4 del TUIR);
- inoltre, secondo il principio di cassa va sempre rispettato, anche per la TASI.