giovedì 5 gennaio 2017

Il nuovo 182-ter della L.F. prevede la falcidia dell'Iva

Rovesciando la posizione della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che la procedura di concordato preventivo prevista dall’art. 182-ter l.f. è compatibile con il diritto comunitario anche se viene previsto il pagamento soltanto parziale del debito IVA da parte dell’imprenditore in difficoltà finanziaria, a condizione che un esperto indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe un pagamento maggiore in caso di fallimento.
Così, il 1° gennaio, è entrata in vigore la nuova legge di bilancio per il 2017 la quale prevede che la transazione fiscale che il debitore deve proporre, all’interno del concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, possa riguardare anche la falcidia dei crediti Iva per i quali finora era ammessa solo la domanda di dilazione.
Cosa prevede, in sostanza, la nuova legge? Da oggi il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata in base all’art. 182-ter della legge fallimentare, può proporre il pagamento ¬ parziale o dilazionato ¬ dei tributi e dei contributi previdenziali. Il giudice è poi tenuto ad omologare (ossia “approvare”) la proposta di concordato, senza che su tale decisione possa influire l’eventuale consenso dell’Agenzia delle Entrate, dato che la falcidia del credito fiscale può intervenire anche in presenza del voto contrario dell’amministrazione finanziaria. Pertanto il saldo e stralcio potrà avvenire anche se il fisco dà parere negativo, purché sia raggiunta la maggioranza degli altri creditori. L’unica condizione per l’omologazione del concordato avanzato dall’imprenditore è che la misura del versamento da questi proposto deve essere pari a quella che si potrebbe realizzare con la liquidazione, tenendo conto del valore di mercato dei beni su cui sussiste la causa di prelazione. La legge di bilancio prevede, inoltre, da parte del debitore di depositare, insieme con il concordato o con l’accordo di ristrutturazione, anche una relazione redatta da un professionista abilitato e indipendente, che attesti il valore di mercato dei beni su cui sussiste la causa di prelazione.
La principale novità è rappresentata, quindi, dall’estensione del beneficio anche al credito Iva, dato che la precedente formulazione stabiliva, fra l’altro, che la proposta di transazione fiscale poteva prevedere solamente la dilazione di pagamento del tributo Iva, non la falcidia del credito, disposizione anche in seguito estesa allea ritenuta previdenziali effettuate e non versate. Falcidia del credito fiscale che, in relazione alla parte privilegiata, segue le regole generali dettate dall’articolo 160, co. 2, della l.f.. La norma dispone che la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe. Si tratta della prima espressa previsione normativa di classazione obbligatoria di un credito nell’ambito del concordato preventivo in quanto in passato l’Iva era stata esclusa dalla transazione fiscale perché risorsa comunitaria. La sentenza della Corte Ue del 7 aprile 2016 (C-546/14), invece, ha fatto saltare questo paletto, contraddicendo la giurisprudenza di Cassazione che aveva escluso la possibilità di falcidia dei crediti Iva, ammettendo solo la rateazione del tributo. La norma che prescrive l’integrale pagamento (anche se dilazionato) dell’Iva, eccezione alla regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati anche se di natura tributaria, è stata ritenuta inapplicabile automaticamente al di fuori della disciplina speciale dell’art. 182-ter della legge fallimentare. E’ ciò trova conferma nel fatto che per la sua applicazione al procedimento di sovraindebitamento è stata necessaria la previsione dell’art. 7 della legge 3/2012.

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