lunedì 16 gennaio 2017

Corte di Cassazione: legittimo il riporto del credito Iva in caso di omessa dichiarazione

In mancanza della dichiarazione annuale Iva, il credito maturato può essere comunque detratto grazie alla dichiarazione dell'anno successivo e alla presenza dei requisiti sostanziali di spettanza del diritto. E' questa la nuova ordinanza nr. 127/2017 della Corte di Cassazione la quale afferma che il credito Iva può essere, in ogni modo, recuperato a condizione che il diritto di detrazione sia esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione, evitando così di ricorrere alla procedura del rimborso per il recupero dell'eccedenza.
La decisione della Corte di Cassazione è maturata in seguito all'emissione di una cartella di pagamento per il recupero dell'iva detratta in considerazione della mancata presentazione della dichiarazione annuale. La Corte, riformando il parere dei giudici tributari, i quali affermavano che l'omissione della dichiarazione impediva la detrazione nonostante il credito fosse stato riportato nella dichiarazione per l'anno successivo, implicando necessariamente la proposizione di un'istanza di rimborso, ha accolto il ricorso e le ragioni del contribuente.
Viene, infatti, affermato che:
• se da un lato, costituisce atto legittimo l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione della cartella di pagamento da parte del Fisco, essendogli riconosciuto il potere di operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria;
• d’altra parte, al contribuente è consentito, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa in conseguenza di tale controllo, dimostrare che la detrazione dell’imposta sia stata eseguita nel rispetto dei requisiti sostanziali, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili. Sarà poi il giudice tributario a dover verificare se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti per la citata detrazione, con la conseguenza che in sede di giudizio di impugnazione della cartella di pagamento non può essere negato il diritto in assenza di contestazioni sostanziali e non si dovrà, necessariamente, chiedere il rimborso per l'eccedenza.

Nessun commento:

Posta un commento