La sentenza del Tribunale di Milano
del 24 settembre 2015 e la sentenza del Tribunale di Lodi del 20 ottobre 2015
hanno respinto le domande dei correntisti in base alla tesi secondo la quale
nelle istruzioni per rilevare il TEGM (tasso effettivo globale medio) la Banca
d’Italia indica alcuni metodi per valutare se l’apertura di un conto corrente è
a rischio di usura o meno.
Questa decisione ha innescato una
serie di questioni su quale sia la formula finanziaria corretta per far si che
un prestito non sia usuraio.
Secondo il Tribunale di Milano,
infatti, le istruzioni della Banca d’Italia servono da una parte a rilevare il
TEGM (tasso trimestrale mediamente applicato dalle banche) dal quale poi si
calcola la soglia d’usura; dall’altra a confrontare dati omogenei quando c’è il
bisogno di verificare se il TEG (tasso effettivo globale) applicato
all’apertura di un credito in c/c rispetti o meno la soglia d’usura.
Bisogna, per questo, in sede di
giudizio tener conto unicamente della formula contenuta nelle
istruzioni della Banca d’Italia.
In caso contrario il giudizio
sarebbe espresso in base a parametri e metodi diversi da banca a banca.
Alla stessa conclusione arriva la sentenza
del Tribunale di Lodi il quale sottolinea inoltre che spetta al cliente dare la
prova che si trovi in una condizione di usura soggettiva e che ci sia cioè una
sproporzione delle prestazioni e una difficoltà economica e finanziaria.
In entrambe le sentenze, inoltre,
si esclude dal calcolo (almeno fino al 2009) la commissione di massimo scoperto
(CMS).
Di diversa opinione è il Tribunale
di Torino, sentenza del 31 luglio 2015, che ha imposto ad una banca di
restituire le remunerazioni scaturite dall’inizio alla fine del rapporto in quanto
aveva applicato tassi usurai sin dalla nascita del rapporto stesso.
Il Tribunale di Torino è partito
dalla tesi secondo la quale il CMS è un costo collegato al credito e lo si deve
perciò inserire nel calcolo del TEGM; non è rilevante che la Banca d’Italia
fino al 2009 non lo abbia inserito tra gli oneri rilevanti per il calcolo del
TEGM il quale ha una funzione diversa rispetto al TEG di un singolo apporto.
Il TEGM è un tasso medio di costo nazionale che serve
a determinare la soglia dell’usura; il TEG riguarda il costo complessivo del
credito di un singolo rapporto.
Se i costi ed alcune operazioni
incluse nei due tassi sono diverse non c’è, quindi, nessun problema.
Secondo il Tribunale di Torino, sia
prima che dopo il 2009, va usata la formula indicata dalla Banca d’Italia ma
tra gli oneri deve essere inserita la CMS.
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giovedì 26 novembre 2015
venerdì 20 novembre 2015
IL COMMERCIO ELETTRONICO ONLINE
IL COMMERCIO ELETTRONICO ON-LINE
Nel decreto legislativo 40/2015 è presente una nuova regola per quanto
riguarda il commercio elettronico online.
I soggetti che pongono in essere operazioni di cessioni di beni (commercio
elettronico indiretto) e prestazioni di servizi (commercio elettronico diretto)
verso consumatori finali (B2C) non hanno
l’obbligo di emettere la fattura a meno che il cliente non la richieda
espressamente.
Nel commercio elettronico indiretto sono comprese le operazioni nelle quali
è online la conclusione contrattuale di vendita ma non la consegna del bene;
nel commercio elettronico diretto entrambi i momenti contrattuali avvengono
online.
Non vengono, quindi, ricomprese le transazioni online B2B, ovvero
quelle tra gli operatori economici, alle quali sono applicate le regole
ordinarie.
Altra modifica è stata prevista, inoltre, per l’art. 22 del DPR 633/72
che disciplina il commercio al minuto e le attività assimilate togliendo
l’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi di
teleradiodiffusione di servizi elettronici a distanza resi a committenti che
non esercitano impresa, arte o professione.
L’allegato II della Direttiva 2006/112/Ce riporta un elenco non
esaustivo di servizi a distanza resi a privati che possono usufruire della
nuova possibilità introdotta.
Grazie a tali novità, oggi, le cessioni di beni e le prestazioni a
distanza realizzate online possono essere gestite con le stesse modalità usando
cioè come metodo di certificazione quello dei corrispettivi anziché l’emissione
di fattura.
Per i gestori della grande distribuzione e dei gruppi d’impresa (e dal
1° gennaio 2017 per tutti i contribuenti), inoltre, è prevista anche la
possibilità di inviare i corrispettivi direttamente all’Agenzia delle Entrate in
modo telematico.
mercoledì 11 novembre 2015
NUOVA ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI
Il disegno di legge di
stabilità presenta due importanti novità per i contribuenti una contenuta nell’
articolo 7 e l’altra nell’art. 45 co. 3-10.
Nel primo caso le modifiche
riguardano i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti di arti e
professioni che si avvalgono del regime dei minimi che acquisiscono beni
materiali strumentali, in proprietà o in leasing, tra il 15 ottobre 2015 e il
31 dicembre 2016.
Il costo di acquisizione e i
canoni di leasing di tali beni, nel 2016 saranno aumentati al 140 % con una
maggiorazione, quindi, del 40%.
L’agevolazione, non essendo
importanti la natura giuridica, le dimensioni, il settore produttivo di
appartenenza e il regime contabile adottato, lascia campo d’applicazione anche
alle persone fisiche che si avvalgono del regime dei minimi.
L’agevolazione serve
per determinare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria e
riguarda tutti i beni strumentali come per esempio autovetture e computer usati
nell’esercizio dell’attività; non si applica a quei beni il cui coefficiente di
ammortamento sia inferiore al 6,5 % ( per esempio gli immobili nuovi).
Gli imprenditori individuali
che si avvalgono del regime forfettario, non potendo dedursi le quote di ammortamento
e i canoni di leasing, non possono usufruire dell’agevolazione.
Il secondo caso, invece,
prevede che gli imprenditori individuali (anche quelli che rientrano nel regime
dei minimi) possano rivalutare i beni d’impresa acquistati entro il 31 dicembre
2014, applicando l’imposta sostitutiva del 16% o del 12%.
Per i minimi il maggior
valore della rivalutazione assumerà rilevanza fiscale ai fini della
determinazione dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza da cessione dal 2019.
giovedì 5 novembre 2015
IL TAEG NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
L'ISC (Indicatore Sintetico di Costo), meglio conosciuto come TAEG, è un elemento fondamentale in un contratto di finanziamento in quanto espressione diretta della sua onerosità, qualità che permette al cliente il confronto di due finanziamenti alternativi.
Un contratto di finanziamento per non essere nullo e non violare l'art. 117, co. 8 Testo Unico Bancario ("La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia."), deve necessariamente indicare nel documento di sintesi l'ammontare del TAEG essendo insufficiente indicare il tasso nominale, le spese istruttorie ed alcune condizioni economiche.
Ad avvalorare questa tesi c'è, inoltre, la Sentenza 7779 del 25 maggio 2015 del Tribunale di Napoli con il quale è stata respinta la domanda di risarcimento chiesta da un noto Istituto di Credito verso un suo cliente insolvente.
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