Lo schema di decreto legislativo approvato dal CDM il 21/4/2015 e attualmente in fase di acquisizione dei pareri delle commissioni parlamentari, modifica a partire dal 2015 il regime delle sopravvenienze attive, derivanti dallo stralcio dei debiti, in presenza di procedure concorsuali.
In particolare, lo stralcio di debiti, in seno al concordato preventivo ex art. 186 bis della LF, determinerà una sopravvenienza attiva che non è tassata nel limite che eccede le perdite fiscali pregresse e gli interessi passivi che eccedono il limite del 30% del ROL.
Le perdite pregresse si conteggiano per l'intero importo, senza quindi la limitazione dell'80% prevista negli ultimi anni e si tiene conto anche di quelle che derivano dal consolidato fiscale.
Questa restrizione non si applica al concordato preventivo liquidatorio, per il quale resta l'intassabilità totale delle sopravvenienze.
Viene, sostanzialmente, equiparato al concordato preventivo in continuità il trattamento già previso per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e per i piani attestati.
Studio ASSE - Commercialisti e Avvocati in Roma, Bologna e Milano. Dott. Arturo Gulinelli - Dott. Salvatore Magistri - Avv. Piero Cesarei - Avv. Matteo Pellegrini - Avv. Giampiero Agnese - Avv. Nicoletta Grassi - Sede di Roma, Via Scipioni 132 - 00192 - tel. 063700388 r.a. - sede di Bologna via L.C. FARINI 40124 Tel: 051/332017 - sede di Milano Piazza Velasca 8 - 20122 - Tel: 02/76004104 -
giovedì 30 aprile 2015
venerdì 24 aprile 2015
Nuove black lists, di Silvana Fersini
La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29/12/2014, S.O. n. 99) ha sostanzialmente modificato i criteri per l’individuazione dei paradisi fiscali, sia ai fini dell’applicazione della CFC (Controlled Foreign Companies) Black list ex art. 167 e 168 D.P.R. 917/1986 che ai fini dell’applicazione dell’indeducibilità dei costi ex art. 110, co. 10 -12 bis, D.P.R. 917/1986.
L’effetto di tali disposizioni è quello di ridurre gli Stati da considerare privilegiati ai fini dell’applicazione delle suddette normative, con effetti significativi a partire dal periodo di imposta 2015.
L’effetto di tali disposizioni è quello di ridurre gli Stati da considerare privilegiati ai fini dell’applicazione delle suddette normative, con effetti significativi a partire dal periodo di imposta 2015.
martedì 21 aprile 2015
OIC 16 - ammortamento delle immobilizzazioni materiali, di Arturo Gulinelli
Le novità in tema di bilanci quest'anno sono numerose, soprattutto a causa della revisione dei principi contabili nazionali.
Il principio contabile numero 16 disciplina le regole di iscrizione e valutazione delle immobilizzazioni materiali; le novità intervenute riguardano diversi aspetti; sono state aggiornate, in partiolare, le modalità di capitalizzazione degli oneri finanziari ed è stata chiarita la necessità di scorporare il valore del terreno dagli immobili.
Il terreno così scorporato non sarà ammortizzato, mentre l'ammortamento dell'immobile sarà fatto sul valore al netto dello scorporo.
Altri interventi hanno riguardato l'iscrizione delle immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito e alcune precisazioni hanno coinvolto il processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali.
E' in particolare questo aspetto che si intende approfondire in questo post, seppur brevemente.
Il principio contabile in questione, prevede che l'ammortamento di parti accessorie o pertinenziali, riferibili ad un determinato bene, vanno ammortizzate in modo autonomo ogni volta che la loro vita utile ha una durata diversa rispetto a quella del bene.
Infine, ll processo di ammortamento di qualsiasi immobilizzazione materiale dovrà cessare quando il suo valore residuo - pari ad esempio al valore di realizzo alla fine del piano di ammortamento - sarà pari al valore contabile netto a cui il bene è iscritto in bilancio.
Se ad esempio il cespite X è contabilizzato alla fine dell'esercizio 2014 ad un valore netto di euro 1000,00 e tale valore è coincidente o inferiore a quello realizzabile per il bene stesso, l'ammortamento non dovrà essere effettuato.
Il principio contabile numero 16 disciplina le regole di iscrizione e valutazione delle immobilizzazioni materiali; le novità intervenute riguardano diversi aspetti; sono state aggiornate, in partiolare, le modalità di capitalizzazione degli oneri finanziari ed è stata chiarita la necessità di scorporare il valore del terreno dagli immobili.
Il terreno così scorporato non sarà ammortizzato, mentre l'ammortamento dell'immobile sarà fatto sul valore al netto dello scorporo.
Altri interventi hanno riguardato l'iscrizione delle immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito e alcune precisazioni hanno coinvolto il processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali.
E' in particolare questo aspetto che si intende approfondire in questo post, seppur brevemente.
Il principio contabile in questione, prevede che l'ammortamento di parti accessorie o pertinenziali, riferibili ad un determinato bene, vanno ammortizzate in modo autonomo ogni volta che la loro vita utile ha una durata diversa rispetto a quella del bene.
Infine, ll processo di ammortamento di qualsiasi immobilizzazione materiale dovrà cessare quando il suo valore residuo - pari ad esempio al valore di realizzo alla fine del piano di ammortamento - sarà pari al valore contabile netto a cui il bene è iscritto in bilancio.
Se ad esempio il cespite X è contabilizzato alla fine dell'esercizio 2014 ad un valore netto di euro 1000,00 e tale valore è coincidente o inferiore a quello realizzabile per il bene stesso, l'ammortamento non dovrà essere effettuato.
venerdì 10 aprile 2015
Costi elevati rispetto alla media: indeducilità e indetraibilità dell’iva relativa.
La Cassazione con sentenza numero 6972 dell’aprile 2015 si è pronunciata su un caso di accertamento in tema di imposte sui redditi e sull’Iva, relativamente a costi per servizi amministrativi e contabili fatturati tra società controllate ed eccedenti i valori normalmente praticati nel mercato.
La Suprema Corte ricorda che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, invero, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, omissis, incombe al contribuente. Quest'ultimo è, peraltro, tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove - come nel caso di specie - sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa”
In sostanza, è il contribuente che deve dimostrare con elementi precisi e riscontrabili che le attività per le quali sono state ricevute fatture per costi sono inerenti e congrue e che esistono circostanze e situazioni precise che ne giustificano il quantum, altrimenti si configura l’indeducibilità del costo.
Il contenzioso è stato allargato all’ambito IVA; l’imposta non è stata considerata detraibile sulla base del presupposto che il costo risultava essere sproporzionato e che la prestazione, pertanto, doveva essere ritenuta oggettivamente inesistente.
Così si esprime la Cassazione: omissis ….” il valore assai elevato e non conforme alle tariffe ufficiali dei consulenti contabili della prestazione di servizi documentata dalla fattura in contestazione, ed in presenza degli altri elementi presuntivi suindicati addotti in giudizio dall'Amministrazione, non smentiti da elementi di prova di segno contrario da parte di quest'ultima ( ndr da parte del contribuente)” crea un “quadro probatorio, inequivocabilmente dimostrativo dell'intento fraudolento perseguito dalle due società” con conseguente mancato riconoscimento della detrazione “ dell'IVA relativa all'operazione in questione “.
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La Suprema Corte ricorda che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, invero, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, omissis, incombe al contribuente. Quest'ultimo è, peraltro, tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove - come nel caso di specie - sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa”
In sostanza, è il contribuente che deve dimostrare con elementi precisi e riscontrabili che le attività per le quali sono state ricevute fatture per costi sono inerenti e congrue e che esistono circostanze e situazioni precise che ne giustificano il quantum, altrimenti si configura l’indeducibilità del costo.
Il contenzioso è stato allargato all’ambito IVA; l’imposta non è stata considerata detraibile sulla base del presupposto che il costo risultava essere sproporzionato e che la prestazione, pertanto, doveva essere ritenuta oggettivamente inesistente.
Così si esprime la Cassazione: omissis ….” il valore assai elevato e non conforme alle tariffe ufficiali dei consulenti contabili della prestazione di servizi documentata dalla fattura in contestazione, ed in presenza degli altri elementi presuntivi suindicati addotti in giudizio dall'Amministrazione, non smentiti da elementi di prova di segno contrario da parte di quest'ultima ( ndr da parte del contribuente)” crea un “quadro probatorio, inequivocabilmente dimostrativo dell'intento fraudolento perseguito dalle due società” con conseguente mancato riconoscimento della detrazione “ dell'IVA relativa all'operazione in questione “.
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giovedì 9 aprile 2015
Estinzione delle società, l'accertamento non può essere "retroattivo".
La Cassazione con la sentenza 6743/15 è intervenuta sulla questione della possibilità di accertare con effetto retroattivo le società cancellate dal registro delle imprese. C
Come è noto, infatti, l'Agenzia delle Entrate con la circolare 31/E del 2014 aveva precisato che il comma quarto dell'articolo 28 D.Lgs 175/2014 doveva interpretarsi quale norma procedurale; in questo modo, continuava, l'AE era ritenuto possibile effettuare l'accertamento di tributi in capo alle società estinte, per gli anni precedenti alla cancellazione dal registro delle imprese, anche prima della data di efficacia del degreto legislativo.
La Cassazione ha stabilito, invece, che l'articolo 28 opera su un piano sostanziale e non procedurale e, pertanto, la notifica degli accertamenti non estende la sua validità al periodo che precede l'entrata in vigore della norma, ovvero il 13/12/2014.
Come è noto, infatti, l'Agenzia delle Entrate con la circolare 31/E del 2014 aveva precisato che il comma quarto dell'articolo 28 D.Lgs 175/2014 doveva interpretarsi quale norma procedurale; in questo modo, continuava, l'AE era ritenuto possibile effettuare l'accertamento di tributi in capo alle società estinte, per gli anni precedenti alla cancellazione dal registro delle imprese, anche prima della data di efficacia del degreto legislativo.
La Cassazione ha stabilito, invece, che l'articolo 28 opera su un piano sostanziale e non procedurale e, pertanto, la notifica degli accertamenti non estende la sua validità al periodo che precede l'entrata in vigore della norma, ovvero il 13/12/2014.
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