giovedì 31 maggio 2018

Procedure sanzionatorie per i crediti inesistenti che derivano da infedele dichiarazione

Il credito inesistente derivante da operazioni che hanno determinato l’irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione ed illegittima detrazione - con recupero del relativo importo – non possono dar luogo ad ulteriori sanzioni in caso di successivo utilizzo del credito in compensazione; a precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 36/E dell’8 maggio 2018.
La fattispecie è appunto relativa alla compensazione di crediti inesistenti che nascono in seguito ad operazioni già oggetto di contestazione per infedeltà e per le quali il contribuente istante si chiedeva se questa situazione fosse ulteriormente contestabile da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’AE precisa preliminarmente l’evoluzione legislativa e in particolare che con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, è stata introdotta, all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, una definizione normativa di credito inesistente - da cui, a contrario, far derivare la definizione di credito non spettante - e uno specifico regime sanzionatorio nell’ambito della disposizione dedicata agli omessi versamenti.
Quindi, attualmente si definisce inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui violazione non è rinvenibile in sede di controlli automatizzati ex artt. 36bis e 36ter del DPR 600/73 e ex art. 54 del DPR 633/72.
Il fatto che la norma fa riferimento, oltre che all’evento generatore del credito, alla circostanza che l’uso del credito non possa essere rintracciato con le normali operazioni automatiche di riscontro delle dichiarazioni, è dovuta all’intenzione di evitare di sanzionare in modo più punitivo una condotta meno lesiva degli interessi erariali. In sostanza, si vuole colpire più severamente il comportamento fraudolento di chi si beneficia di un credito che nasce da particolari artifici contabili e documentali, artifici che possono essere messi in luce solo durante operazioni di verifica e accertamento.
Riguardo alle modalità di recupero di detti crediti l’AE precisa che la prassi non può essere altra che quella di notificare un apposito atto di recupero.
Diverso è il caso, invece, in cui il credito viene esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato si dovrà contestare, negli ordinari termini, la sanzione per infedele dichiarazione; sanzione che il D.Lgs 2015 numero 158 ha appesantito qualora emergano evidenze che siano state utilizzate false fatture o altre condotte simulatorie o fraudolente; questa sanzione assorbe sia quella per il mancato versamento che quella per l’indebita compensazione.
L’AE conclude sostenendo che, viste le disposizioni vigenti, non si debba procedere a sanzionare l’utilizzo del credito inesistente in compensazione, qualora oltre ad avere effettuato il recupero delle somme sia stata irrogata la sanzione per infedele dichiarazione ed illegittima detrazione.
Diversamente si finirebbe col punire la stessa violazione prima con la sanzione per le fatture inesistenti o le altre condotte artificiose e poi con la contestazione della non legittima compensazione. Fermo sempre il recupero delle somme dovute.

lunedì 21 maggio 2018

Circa la divisibilità delle quote di srl

Poiché la quota di una srl è divisibile, si può ridurre il sequestro conservativo di una quota se ritenuto eccessivo; così ha deciso il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 23 settembre 2017, riconosce la possibilità del frazionamento della quota.
Con il d.lgs. 6 del 2003 (Riforma del diritto societario), vengono meno alcune norme considerate importanti per permettere il frazionamento delle quote, gli artt 2474 e 2482 c.c. i quali prevedevano la divisibilità della quota nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purchè le singole quote risultanti dal frazionamento non fossero inferiori a mille lire o, in caso di importi superiori rispetto al minimo, fossero un multiplo del suddetto importo.
In realtà, la scomparsa di questi articoli non solo non ha limitato o escluso la possibilità di divisione delle singole quote, ma anzi ha eliminato un ulteriore ostacolo legato al frazionamento, rappresentato dal limite del valore di riferimento della singola quota risultante dalla divisione.
Esempi concreti di come le regole che permettono il frazionamento contenute nei suddetti articoli siano ancora in parte rispettate anche dopo la riforma, sono gli articoli 2466 e 2473, comma 4, con i quali si riconosce, in caso di mancata esecuzione dei conferimenti o recesso da parte di un socio, l’acquisto della quota di quest’ultimo da parte degli altri soci in proporzione alla loro partecipazione.
Il riconoscimento della divisibilità della quota non sempre implica però la divisione automatica della stessa. Secondo gli articoli 2468 e 2469 c.c., la divisione della quota avviene in sede di trasferimento della stessa per atto tra vivi o per successione; in questo secondo caso, in presenza di più eredi, ne consegue il possedimento in comunione della quota e si stabilisce che i diritti dei coeredi siano esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile. Nel caso in cui i coeredi volessero scindere questo vincolo di comunione, è necessario predisporre un atto di divisione, il quale risulterà efficace nei confronti della società e iscrivibile nel Registro delle Imprese, solo se redatto in forma di atto notarile, e non semplicemente come dichiarazione sostitutiva.
Risulta essere più particolare e delicata la situazione di divisibilità della quota di un socio al quale siano stati attribuiti determinati diritti in sede di redazione dell’atto costitutivo (come previsto dal comma 3 del già citato art 2468 c.c.). Anche in questo caso, la dottrina ritiene che il trasferimento e la divisibilità della quota siano legittimi, in quanto i diritti non sono associati alla quota e dunque permangono in capo al socio al quale sono stati attribuiti anche in seguito al frazionamento della propria partecipazione.
L’assenza di norme puntuali e specifiche circa la divisibilità delle quote di s.r.l., considerate indipendentemente dalla propria natura giuridica, non ne impedisce l’attuazione; in caso contrario, ci troveremmo di fronte ad una situazione considerata irragionevole e al di fuori di ogni logica accettata dalla realtà economica.

giovedì 5 aprile 2018

EQUITY CROWDFUNDING E PMI: APERTURA ALLE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

La Consob con due recenti delibere ha esteso anche alle PMI in forma di Srl, la possibilità di ricorrere al crowdfunding di capitale attraverso portali su internet.
L’Italia è stato il primo paese al mondo a dotarsi di una regolamentazione normativa sul crowdfunding con il D.L. n. 179 del 2012 (c.d. Decreto Crescita bis) e con il regolamento Consob con la delibera n. 18592 del 2013.
In origine, questo tipo di finanziamento è stato pensato per le startup innovative e poi esteso alle PMI-innovative e infine a tutte le PMI organizzate in forma di Spa con la legge 232 del 2016 (c.d. Legge di bilancio 2017). Ora, grazie all’art.57 della Legge 50 del 2017, anche le PMI in forma di Srl possono collocare presso il pubblico le proprie quote di capitale, superando il divieto posto dall’art. 2468 del c.c.
Le ulteriori novità per le società a responsabilità limitata introdotte con questo articolo sono:
- la possibilità di creare categorie di quote di partecipazione al capitale sociale fornite di diritti diversi, vale a dire attribuire diritti sociali in misura non proporzionale alla entità della quota di partecipazione, o ancora attribuire ai titolari delle quote particolari diritti amministrativi;
- l’eliminazione del divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2474 c.c.) se le stesse sono compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo prestatori di opera e servizi anche professionali.
A seguito del recepimento della Direttiva 2014/65/UE, attuata con il D.Lgs. 129 del 2017, la Consob apporta nuove modifiche all’originario regolamento emanato (n. 18592/2013), attraverso le delibere n. 20204 del 29 novembre 2017 e n. 20264 del 17 gennaio 2018. Le principali novità introdotte per le società che intendano ricorrere a questa forma di finanziamento sono:
- l’obbligo di inserire, nel proprio statuto o atto costitutivo, il diritto di recesso o di co-vendita delle proprie partecipazioni in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali e la comunicazione alla società, nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della società;
- la modifica del comma 2 dell’art 24 (“Condizioni relative alle offerte sul portale”), attraverso l’introduzione del comma 2-ter, che riduce la soglia percentuale (dal 5% al 3%) di obbligo di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte di investitori qualificati (investitori professionali, fondazioni bancarie, incubatori di start-up innovative o investitori a supporto di PMI aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari);
- l’inserimento nell’Allegato 3 (“Informazione sulla singola offerta”) degli artt. 6 e 7, i quali prevedono l’inserimento nel documento d’offerta della descrizione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e dell’art. 8 , il quale prevede l’inserimento delle informazioni sui consulenti legali e finanziari di cui si è avvalso l’offerente;
- l’introduzione dell’art. 20-bis (“Procedure per la segnalazione delle violazioni”) per gestire le procedure di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing), precisandone solo i requisiti minimi e lasciando agli operatori piena autonomia circa soluzioni tecniche ed organizzative.
Grazie a queste novità e alla continua revisione della normativa relativa all’equity crowdfunding le imprese, soprattutto le PMI, avranno la possibilità di aprirsi ad un sistema di finanziamento innovativo e basato solo sulla qualità del business plan della propria azienda riducendo il ricorso all’indebitamento bancario.

mercoledì 7 marzo 2018

Agevolazione ACE in presenza di operazioni straordinarie

Introdotto con il d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214), l’Ace acronimo di aiuto alla crescita economica, è una misura agevolativa che consente di dedurre dal reddito complessivo netto il rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio ad un tempo dato, rispetto a quello risultante alla chiusura del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
I soggetti beneficiari di questa agevolazione sono:
- Società di capitali;
- Società cooperative e di mutua assicurazione;
- Enti pubblici e privati diversi dalle società;
- Persone fisiche;
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice.
Il calcolo del rendimento nozionale necessario per fruire della deduzione prende in considerazione il capitale proprio risultante alla chiusura del bilancio in corso al 31 dicembre 2010 che è pari all’ammontare del patrimonio netto al netto dell’utile di tale esercizio. Per la quantificazione della variazione in aumento del capitale proprio, bisogna determinare la somma algebrica di due elementi:
- Elementi positivi: conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, oltre a quelli versati per acquisire la qualificazione di socio o partecipante e gli utili accantonati a riserva;
- Elementi negativi: riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a soci e partecipanti.
Se il rendimento così ottenuto eccede il reddito complessivo netto del contribuente, l’eccedenza può essere riportata in diminuzione del reddito complessivo netto dei successivi periodi d’imposta oppure può essere utilizzato in compensazione dell’IRAP sotto forma di credito d’imposta, da poter ripartire in cinque quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell’IRAP del periodo.
In seguito all’emanazione del D.M. 3 agosto 2017 da parte del MEF, si sono definite le nuove modalità attuative dell’agevolazione ed inoltre sono rafforzate le norme antielusive, le quali sono considerate applicative dall’esercizio 2018 e dunque dalle dichiarazioni da presentare nel 2019.
In relazione alle circostanze in cui risulta legittima la fruizione del beneficio, pur apparentemente considerate elusive, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in risposta ad una istanza di interpello relativa ad una operazione straordinaria.
In particolare nell’interpello l’AE si pronuncia sulla legittimità dell’agevolazione in seguito ad una operazione di acquisizione di una società target, da parte di un gruppo estero, realizzata utilizzando una società veicolo italiana appositamente costituita e capitalizzata con i mezzi finanziari necessari all’acquisizione.
L’Amministrazione finanziaria osserva come il vantaggio fiscale consistente nella deduzione del rendimento nozionale, derivante dall’operazione così strutturata, risulta legittimo, anche in caso di successiva fusione della società target nella società veicolo, poiché proprio per effetto dell’immissione delle risorse finanziarie nella società veicolo e della successiva fusione si è determinata un’effettiva capitalizzazione della società risultante, che è conforme con l’obiettivo di incentivazione alla capitalizzazione perseguito dal legislatore.
L’assenza di profili elusivi deve ritenersi confermata indipendentemente dalle motivazioni economiche che hanno condotto l’acquirente estero a perfezionare l’investimento attraverso una operazione così strutturata piuttosto che mediante un acquisto diretto; dunque l’operazione non determinando alcun aggiramento fiscale, integrando un’ipotesi di legittimo risparmio di imposta, conforme alle norme vigenti.

lunedì 26 febbraio 2018

Regione Lazio: agevolazioni per l'internazionalizzazione delle imprese

La Regione Lazio ha previsto un intervento a favore delle imprese che vogliono intraprendere attività finalizzate all'internazionalizzazione; di seguito riportiamo le informazioni che la Regione stessa ha fornito e che spiegano l'operatività del bando in questione.

Il Bando "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018" è stato aperto dalle ore 12.00 di martedì 13 febbraio 2018 e sarà possibile inoltrare, esclusivamente attraverso la piattaforma GeCoWEB, le richieste per accedere alle agevolazioni, fino al 24/5/2018.

Il bando, nato per rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale, ha una dotazione di 2,2 milioni di euro a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020 ed è finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a imprese, in forma singola o associata, per progetti di internazionalizzazione, anche di piccola entità (come ad esempio la partecipazione a fiere, azioni di promozione), per la copertura di costi per brevetti o per la tutela di marchi, per ottenere i servizi di un temporary export manager, o ancora, e questa è una novità di questo bando, per inviare all’estero il primo ordine ricevuto (il contributo può sostenere il pagamento delle spese di spedizione e quelle di sdoganamento merci).

La dotazione dell’Avviso è di 2.200.000,00 euro. Tale dotazione potrà essere aumentata con eventuali economie derivanti dagli avvisi già pubblicati a valere sull’Attività 3.4.1 del POR FESR 2014-2020. Il 50% della dotazione finanziaria è riservata ai progetti presentati da Aggregazioni Temporanee.

L’agevolazione è un contributo a fondo perduto commisurato alle spese ammissibili, in coerenza e nel rispetto di quanto indicato nell’Avviso ed è concessa ai sensi del RGE o del “de minimis”, in relazione alle diverse voci di spesa e, ove possibili entrambe le opzioni, a scelta del beneficiario.

L’intensità di aiuto è pari al 70% del totale delle spese ammissibili in regime di “de minimis” e al 50% in caso di applicazione del RGE.

I destinatari si dividono in:

a) PMI in forma singola già costituite al momento della presentazione della domanda (inclusi i liberi professionisti e le Aggregazioni Stabili);
b) Aggregazioni Temporanee composte da almeno 2 PMI indipendenti e non più di 6 PMI, già costituite al momento della domanda ovvero da costituire subordinatamente alla concessione della sovvenzione.

I beneficiari devono avere, al più tardi al momento della richiesta della prima erogazione, una sede operativa nel territorio regionale del Lazio dove si svolge l’attività produttiva o di erogazione di servizi oggetto del progetto di internazionalizzazione.

Sono ammissibili progetti di internazionalizzazione e di promozione dell’export delle PMI finalizzati all’apertura e al consolidamento nei mercati esteri, che prevedono la realizzazione di una o più delle seguenti attività:

a) partecipazione a manifestazioni fieristiche, a saloni internazionali, a rilevanti eventi commerciali all’estero;
b) progettazione e realizzazione di eventi promozionali, tramite l’acquisizione di servizi specialistici da qualificati fornitori indipendenti, volti alla valorizzazione della singola impresa o, in caso di Aggregazioni, di filiere e reti di imprese; realizzazione temporanea all’estero, per un periodo massimo di 12 mesi, di showroom e centri espositivi;
c) attività e relative spese connesse alla realizzazione della prima vendita in un Paese estero;
d) acquisizione di altri servizi specialistici per l’internazionalizzazione, quali piani di penetrazione commerciale in un determinato Paese e settore, Temporary Export Manager e altre consulenze specialistiche ad integrazione di funzioni aziendali e funzionali al progetto di internazionalizzazione;
e) attività volte a migliorare la qualità della struttura aziendale o del sistema produttivo ai fini dell’esportazione o per finalizzare accordi con clienti o partner esteri, ad acquisire le necessarie certificazioni attinenti standard tecnici, qualità, tipicità dei prodotti e sistemi ambientali, a proteggere nei Paesi target marchi o altri diritti di privativa industriale, a tradurre strumenti commerciali o tecnici.

I progetti possono essere completati da attività accessorie quali azioni di promozione, comunicazione e marketing e prevedere ulteriori voci di spesa, in conformità a quanto previsto nell’Avviso. L’Avviso, inoltre, indicherà eventuali limiti sulle singole tipologie di spesa.

I progetti presentati da PMI in forma singola devono essere di importo complessivo non inferiore a 5.000 euro, quelli presentati da Aggregazioni Temporanee non inferiore a 20.000 euro.

Le spese ammissibili riconosciute ai fini del calcolo del contributo, non possono comunque superare l’ammontare di 30.000 euro per le PMI in forma singola e 100.000 euro per le Aggregazioni Temporanee, anche a fronte di progetti di importo complessivo superiore.

I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla Data di Concessione dell’agevolazione e rendicontare Spese Effettivamente Sostenute in misura non inferiore al 70% delle Spese Ammesse.

Il contributo sarà erogato secondo le modalità di seguito indicate:

a) una eventuale anticipazione, da richiedersi entro e non oltre 3 mesi dalla data di concessione, nella misura minima del 20% e massima del 40% del contributo concesso, garantita da fidejussione;
b) una erogazione a saldo, a fronte di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intero Progetto ammesso, da presentarsi entro e non oltre 13 mesi dalla data di concessione.

La presentazione delle richieste avviene con procedura “a sportello”, in due fasi:

- Prima fasa: Compilazione del formulario con la richiesta di accesso all’agevolazione esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma GeCoWEB a partire dalle ore 12:00 del 13 febbraio 2018. La finalizzazione del formulario tramite portale GeCoWEB non è sufficiente ai fini della presentazione della richiesta di contributo, che dovrà essere formalizzata inviando via PEC la Domanda generata automaticamente dal sistema GeCoWEB, previa apposizione di firma digitale.

- Seconda fase: Invio tramite PEC della Domanda generata dal sistema GeCoWEB a partire dalle ore 12:00 del 1° marzo 2018 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2018.

L’assegnazione delle risorse sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di invio della PEC di trasmissione della Domanda.

giovedì 1 febbraio 2018

Industria 4.0: il credito di imposta per le attività di formazione

Con la Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) sono stati stanziati 250 milioni di € per l’anno 2019 al fine di sostenere le imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e inoltre, la legge, ai commi da 46 a 56, riconosce un credito d’imposta per le spese relative a questo tipo di formazione. L’incentivo ha durata temporanea e si applica esclusivamente per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
I soggetti beneficiari di questo incentivo sono tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Invece, non possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.
La misura dell’agevolazione è pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili (da notare che la base di calcolo non è il costo del corso di formazione frequentato) e sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 € per ciascun beneficiario.
La tipologia di corsi di formazione a cui fa riferimento la Legge di Bilancio per fruire dell’agevolazione è relativa ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, cioè:
- Big data e analisi dei dati;
- Cloud e fog computing;
- Cyber security;
- Sistemi cyber-fisici;
- Prototipazione rapida;
- Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- Robotica avanzata e collaborativa;
- Interfaccia uomo macchina;
- Manifattura additiva;
- Internet delle cose e delle macchine;
- Integrazione digitale dei processi aziendali.
Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e dovranno riguardare i seguenti ambiti:
- Vendita e marketing: acquisti, commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, gestione del magazzino, servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerche di mercato;
- Informatica e tecniche: analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi;
- Tecnologie di produzione: robotica, sistemi di comunicazione, tecnologie delle telecomunicazioni, tecnologie di elaborazione dati, biotecnologie, agricoltura di precisione.
Queste sono solo alcune delle tipologie di attività di formazione relative ai tre ambiti; per l’elenco completo è possibile consultare l’Allegato A della già citata legge.
Al fine di beneficiare del credito d’imposta, i costi sostenuti devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. In seguito, la certificazione dovrà essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 €.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti ed inoltre:
- Dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- Non concorre alla formazione dell’IRAP;
- Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi;
- Non è soggetto al limite annuale di 250.000 € per l’utilizzo dei crediti d’imposta né al limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi di 700.000€;
- Si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.

giovedì 11 gennaio 2018

Le operazioni straordinarie possono integrare il reato di cui all'art. 11 Dlgs 74/2000.

Le operazioni straordinarie effettuate secondo un disegno che configura lo "svuotamento" patrimoniale di una società al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte configurano l'ipotesi di reato di cui all'art. 11 del D.Lgs 74/2000; lo ha recentemente stabilito la Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza 232/2018.
La fattispecie riguarda una società che esegue una scissione societaria del patrimonio immbobiliare in una newco che successivamente alla notifica di un atto di riscossione, relativo alla società scissa, conferiva il ramo immobiliare in una ulteriore società.
Il susseguirsi delle operazioni staordinarie, scissione e conferimento, e la contestualità del rigetto del ricorso attivato dalla beneficiaria contro una cartella esattoriale ha portato alla condanna.
La società in sede di giudizio penale si difendeva sostenendo che il codice civile prevede una garanzia per i creditori, prevedendo con l'art. 2506 quater che ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
Questa previsione, tuttavia, secondo la Suprema Corte non è sufficiente e non esclude la responsabilità penale nel caso in cui le operazioni straordinarie siano poste in essere al fine di arrecare un pregiudizio ed un ostacolo all'attività di riscossione dei tributi. Il fatto che alla prima operazione fosse seguita un conferimento ha fatto ritenere integrato il delitto ex art. 11 D.Lgs 74 del 2000.
Il conferimento del compendio immobiliare era seguito al rigetto del ricorso avanzato in sede di notifica di una cartella esattoriale e sembrava, soprattutto in senso temporale, preordinato a sottrarsi al pagamento delle imposte dovute dalla scissa.