Con la Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) sono stati stanziati 250 milioni di € per l’anno 2019 al fine di sostenere le imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e inoltre, la legge, ai commi da 46 a 56, riconosce un credito d’imposta per le spese relative a questo tipo di formazione. L’incentivo ha durata temporanea e si applica esclusivamente per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
I soggetti beneficiari di questo incentivo sono tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Invece, non possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.
La misura dell’agevolazione è pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili (da notare che la base di calcolo non è il costo del corso di formazione frequentato) e sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 € per ciascun beneficiario.
La tipologia di corsi di formazione a cui fa riferimento la Legge di Bilancio per fruire dell’agevolazione è relativa ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, cioè:
- Big data e analisi dei dati;
- Cloud e fog computing;
- Cyber security;
- Sistemi cyber-fisici;
- Prototipazione rapida;
- Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- Robotica avanzata e collaborativa;
- Interfaccia uomo macchina;
- Manifattura additiva;
- Internet delle cose e delle macchine;
- Integrazione digitale dei processi aziendali.
Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e dovranno riguardare i seguenti ambiti:
- Vendita e marketing: acquisti, commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, gestione del magazzino, servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerche di mercato;
- Informatica e tecniche: analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi;
- Tecnologie di produzione: robotica, sistemi di comunicazione, tecnologie delle telecomunicazioni, tecnologie di elaborazione dati, biotecnologie, agricoltura di precisione.
Queste sono solo alcune delle tipologie di attività di formazione relative ai tre ambiti; per l’elenco completo è possibile consultare l’Allegato A della già citata legge.
Al fine di beneficiare del credito d’imposta, i costi sostenuti devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. In seguito, la certificazione dovrà essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 €.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti ed inoltre:
- Dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- Non concorre alla formazione dell’IRAP;
- Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi;
- Non è soggetto al limite annuale di 250.000 € per l’utilizzo dei crediti d’imposta né al limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi di 700.000€;
- Si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.
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