giovedì 11 gennaio 2018

Le operazioni straordinarie possono integrare il reato di cui all'art. 11 Dlgs 74/2000.

Le operazioni straordinarie effettuate secondo un disegno che configura lo "svuotamento" patrimoniale di una società al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte configurano l'ipotesi di reato di cui all'art. 11 del D.Lgs 74/2000; lo ha recentemente stabilito la Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza 232/2018.
La fattispecie riguarda una società che esegue una scissione societaria del patrimonio immbobiliare in una newco che successivamente alla notifica di un atto di riscossione, relativo alla società scissa, conferiva il ramo immobiliare in una ulteriore società.
Il susseguirsi delle operazioni staordinarie, scissione e conferimento, e la contestualità del rigetto del ricorso attivato dalla beneficiaria contro una cartella esattoriale ha portato alla condanna.
La società in sede di giudizio penale si difendeva sostenendo che il codice civile prevede una garanzia per i creditori, prevedendo con l'art. 2506 quater che ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
Questa previsione, tuttavia, secondo la Suprema Corte non è sufficiente e non esclude la responsabilità penale nel caso in cui le operazioni straordinarie siano poste in essere al fine di arrecare un pregiudizio ed un ostacolo all'attività di riscossione dei tributi. Il fatto che alla prima operazione fosse seguita un conferimento ha fatto ritenere integrato il delitto ex art. 11 D.Lgs 74 del 2000.
Il conferimento del compendio immobiliare era seguito al rigetto del ricorso avanzato in sede di notifica di una cartella esattoriale e sembrava, soprattutto in senso temporale, preordinato a sottrarsi al pagamento delle imposte dovute dalla scissa.

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