mercoledì 7 marzo 2018

Agevolazione ACE in presenza di operazioni straordinarie

Introdotto con il d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214), l’Ace acronimo di aiuto alla crescita economica, è una misura agevolativa che consente di dedurre dal reddito complessivo netto il rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio ad un tempo dato, rispetto a quello risultante alla chiusura del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
I soggetti beneficiari di questa agevolazione sono:
- Società di capitali;
- Società cooperative e di mutua assicurazione;
- Enti pubblici e privati diversi dalle società;
- Persone fisiche;
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice.
Il calcolo del rendimento nozionale necessario per fruire della deduzione prende in considerazione il capitale proprio risultante alla chiusura del bilancio in corso al 31 dicembre 2010 che è pari all’ammontare del patrimonio netto al netto dell’utile di tale esercizio. Per la quantificazione della variazione in aumento del capitale proprio, bisogna determinare la somma algebrica di due elementi:
- Elementi positivi: conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, oltre a quelli versati per acquisire la qualificazione di socio o partecipante e gli utili accantonati a riserva;
- Elementi negativi: riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a soci e partecipanti.
Se il rendimento così ottenuto eccede il reddito complessivo netto del contribuente, l’eccedenza può essere riportata in diminuzione del reddito complessivo netto dei successivi periodi d’imposta oppure può essere utilizzato in compensazione dell’IRAP sotto forma di credito d’imposta, da poter ripartire in cinque quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell’IRAP del periodo.
In seguito all’emanazione del D.M. 3 agosto 2017 da parte del MEF, si sono definite le nuove modalità attuative dell’agevolazione ed inoltre sono rafforzate le norme antielusive, le quali sono considerate applicative dall’esercizio 2018 e dunque dalle dichiarazioni da presentare nel 2019.
In relazione alle circostanze in cui risulta legittima la fruizione del beneficio, pur apparentemente considerate elusive, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in risposta ad una istanza di interpello relativa ad una operazione straordinaria.
In particolare nell’interpello l’AE si pronuncia sulla legittimità dell’agevolazione in seguito ad una operazione di acquisizione di una società target, da parte di un gruppo estero, realizzata utilizzando una società veicolo italiana appositamente costituita e capitalizzata con i mezzi finanziari necessari all’acquisizione.
L’Amministrazione finanziaria osserva come il vantaggio fiscale consistente nella deduzione del rendimento nozionale, derivante dall’operazione così strutturata, risulta legittimo, anche in caso di successiva fusione della società target nella società veicolo, poiché proprio per effetto dell’immissione delle risorse finanziarie nella società veicolo e della successiva fusione si è determinata un’effettiva capitalizzazione della società risultante, che è conforme con l’obiettivo di incentivazione alla capitalizzazione perseguito dal legislatore.
L’assenza di profili elusivi deve ritenersi confermata indipendentemente dalle motivazioni economiche che hanno condotto l’acquirente estero a perfezionare l’investimento attraverso una operazione così strutturata piuttosto che mediante un acquisto diretto; dunque l’operazione non determinando alcun aggiramento fiscale, integrando un’ipotesi di legittimo risparmio di imposta, conforme alle norme vigenti.

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