mercoledì 31 ottobre 2018

Pace fiscale: la dichiarazione integrativa speciale

L’art 9 del Dl 119/2018 introduce la possibilità di correggere errori od omissioni relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017, ai fini di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute e contributi previdenziali, Irap e Iva, attraverso il “nuovo” strumento della dichiarazione integrativa speciale.
Rispetto alla dichiarazione integrativa regolata dall’art 2 comma 8 D.P.R. 322/98, secondo cui il termine di presentazione è entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), la dichiarazione integrativa speciale dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2019, solo se il contribuente ha regolarmente presentato tutte le dichiarazioni fiscali relative agli anni d’imposta dal 2013 al 2016.
Oltre l’omissione di una delle dichiarazioni relative ai suddetti anni, un’altra causa di esclusione dalla possibile presentazione di questo tipo di integrativa è sicuramente la formale conoscenza da parte del contribuente di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o comunque dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento ovvero di procedimenti penali a causa di violazioni di norme tributarie. L’emersione di attività finanziarie costituite o detenute all’estero non costituisce oggetto di integrazione.
Il limite massimo dell’imponibile oggetto di integrativa speciale è di 100.000€ di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% dell’importo che è stato già dichiarato; per le dichiarazioni con un imponibile inferiore a 100.000€ ovvero in caso di dichiarazione senza l’emersione di un debito di imposta per le perdite ai sensi degli artt 8 e 84 del Tuir, sarà comunque ammessa l’integrazione fino a 30.000€.
Una volta integrato l’imponibile, in eccesso omesso o erroneamente calcolato, il decreto prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% sul maggiore reddito IRPEF o IRES ai fini delle imposte, delle relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e IRAP, e sulle maggiori ritenute emerse. Per quanto riguarda invece l’IVA, al maggior imponibile emerso si applica un’aliquota media (da calcolare in base alle disposizioni del decreto, effettuando il rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali).
Le maggiori imposte così determinate dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio prossimo ovvero attraverso una rateizzazione fino ad un massimo di cinque anni con il versamento in dieci rate semestrali di pari importo a partire dal 30 settembre 2019. Le suddette maggiori imposte non possono essere oggetto di alcuna compensazione con altri tributi, nemmeno in caso di dichiarazione a credito in seguito all’emersione dei nuovi imponibili: la differenza tra il maggior credito della dichiarazione originaria e il minor credito calcolato successivamente alla presentazione dell’integrativa, andrà versata senza possibilità di compensazione.
Per quanto riguarda l’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, la versione attuale del decreto relativo alla pace fiscale prevede in caso di integrativa speciale, che i termini di accertamento vengano calcolati a partire dall’anno di presentazione della stessa e limitatamente agli elementi integrati.

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