Il decreto legge che accompagna la legge di bilancio, stando al contenuto ancora non pubblicato sulla gazzetta ufficiale, introdurrebbe delle interessanti novità in tema di fatturazione elettronica.
Il decreto prevede, in deroga alle norme previste dall’articolo 21 del DPR 633/72, che la fattura immediata si possa ritenere correttamente e tempestivamente emessa, e quindi inviata al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
In questo caso nella fattura dovrà essere precisata la data in cui l’operazione è stata effettuata.
Vediamo con un esempio pratico: momento di effettuazione dell’operazione per una prestazione di servizio 16 settembre 2019 (p.e. la data di pagamento), data di emissione della fattura 26 settembre 2019; in tale ipotesi si dovrà scrivere, nella descrizione o nello spazio riservato alle note, che la data di effettuazione dell’operazione è del 16 settembre.
La regola citata varrà anche per le fatture cartacee e quindi per tutti i soggetti esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Non cambia nulla per coloro che volessero emettere la fattura in pari data, nel nostro esempio in data 16 settembre.
La questione cambia in tema di invio al sistema di interscambio, per la fattura elettronica: infatti, coloro che emettono la fattura nel maggior termine di 10 giorni invieranno, sempre entro tale termine cioè in data 26/9/2019, la fattura all’Agenzia delle Entrate; coloro, invece, che non vogliono usufruire del termine ed emetteranno la fattura direttamente in data 16 settembre dovranno inviarla immediatamente.
Viene modificata anche la tempistica, ex art. 23 del decreto Iva, per la registrazione delle fatture emesse.
Le fatture oggi devono essere registrate entro 15 giorni dalla data di emissione, con le correzioni che saranno introdotte la registrazione dovrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; il 15 del mese successivo alla data di emissione della fattura, per chi la emette il giorno di effettuazione, o successivo alla data contenuta nell’annotazione per chi si avvale dei 10 giorni in più previsti dal nuovo art. 21.
Quindi, se qualcuno emette una fattura sfruttando i 10 giorni in data 3/10/2019 per una prestazione effettuata in data 30/9/2019, l’annotazione dovrà essere eseguita in data 15/10/2019; mentre chi emette una fattura in data 7/10/2019 per una prestazione effettuata in data 1/10/2019, potrà registrarla entro il 15 novembre.
Per i primi sei mesi del 2019 non sono previste sanzioni per le fatture elettroniche emesse e trasmesse fuori termine massimo.
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