L’Agenzia delle Entrate conferma la non sussistenza dell’obbligo di versamento dell’iva relativa alle note di variazioni emesse dai creditori in caso di concordato con continuità aziendale.
I creditori insoddisfatti alla chiusura del procedimento regolato dall’art. 186 bis L.F. possono ricorrere all’emissione di note di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 per poter cercare di recuperare parte del proprio credito vantato nei confronti del debitore.
Già in passato l’amministrazione finanziaria con la risoluzione 161/E del 17 ottobre 2001, ha sottolineato che, trattandosi di una nota di variazione relativa ad un debito precedente all’avvio della procedura concorsuale, il debitore concordatario non è obbligato a versare nei confronti dell’erario l’iva relativa all’importo dovuto al creditore in quanto, se così non fosse, verrebbero meno gli effetti esdebitatori, previsti dalla legge, proprio per i debiti sorti anteriormente alla procedura.
Tuttavia, come conferma l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.8/E del 07 aprile 2017, resta fermo l’obbligo da parte della società debitrice, di annotare nei registri iva la variazione in aumento successiva alla nota di variazione emessa dal cedente/prestatore, ciò al solo scopo di evidenziare la sussistenza del credito eventualmente esigibile contro il debitore tornato in bonis.
Non è dunque prevista la rettifica della detrazione dell’imposta nel caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, come previsto dall’articolo 185 della Direttiva 2006/112/CE, anche nel caso di concordato con continuità aziendale in quanto esso è previsto dall’articolo 26 del DPR 633/72 , come causa del “mancato pagamento in tutto o in parte” dell’importo pattuito, riconoscendo così al debitore concordatario il diritto alla detrazione dell’imposta ma non il pagamento della stessa.
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