venerdì 1 settembre 2017

Fiscalità internazionale: il regime della branch exemption

Il recente provvedimento dell'AE del 28 agosto chiarisce l'operatività del nuovo regime di esenzione degli utili delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all’articolo 168-ter.
Ricordiamo intanto che quando si parla di “utile” o di “perdita” relativamente ad una stabile organizzazione estera, di un’impresa residente nel territorio dello Stato, ci riferiamo a quelli risultanti dal rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri dettati dall’articolo 152 del TUIR.
Il regime in questione consente all’impresa di esercitare una opzione che prevede l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di costituzione della branch.
Nel caso l’impresa possiede una o più stabili organizzazioni, con riguardo alla data del 7 ottobre 2015, può aderire al regime premiale anche nella dichiarazione relativa al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso all'ottobre 2015. Quindi, il primo esercizio sarà quello in corso, il 2017 e l'opzione dovrà essere effettuata nella dichiarazione del 2018.
E' possibile esercitare l’opzione solo ove sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione; per stabilire se vi sia o meno una effettiva stabile organizzazione occore far riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti o in caso di assenza di un accordo convenzionale, si dovrà far ricorso ai criteri stabiliti dall’articolo 162 del TUIR.
L’opzione avrà l'effetto di ricondurre nel regime agevolativo tutte le stabili organizzazioni dell’impresa esistenti al momento dell’esercizio, oltre a quelle costituite successivamente.
L’opzione cessa a seguito della chiusura, anche per liquidazione o cessione, delle branch.
La norma e il provvedimento in esame ricordano che le perdite fiscali che la branch ha conseguito nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di efficacia dell’opzione, e che sono state imputate alla casa madre, determinano che gli utili conseguiti dalla stessa branch in vigenza del regime agevolativo, saranno attribuiti all'impresa residente fino a concorrenza di dette perdite.
Il giusto ammontare delle perdite fiscali relative alla stabile organizzazione nei cinque periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore del regime agevolativo, sono determinate al netto dei redditi imponibili realizzati dalla medesima branch.
Importante il passaggio in cui l'AE si sofferma sulle operazioni di cessione di beni o diritti fatti a favore della branch nel quinquennio precedente all'inizio di applicazione del regime agevolativo; l'AE ricorda, infatti, che "se nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello di efficacia dell’opzione, l’impresa ha trasferito, a qualsiasi titolo, alla stabile organizzazione attività o passività, compresi i beni di cui all’articolo 85 del TUIR, nonché funzioni e rischi che al momento del trasferimento non sono stati valorizzati in capo alla medesima branch in base al valore determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 7, del TUIR, gli stessi, se ancora esistenti, assumono presso la branch esente, ai fini del paragrafo 7, un costo fiscale pari a detto valore, tenendo conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti da casa madre al momento del trasferimento. L’adeguamento del costo fiscale al valore di cui al periodo precedente delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch avviene mediante apposite variazioni in aumento e diminuzione da effettuare nella sezione della dichiarazione dei redditi relativa alla determinazione del reddito dell’impresa nel complesso e della stabile organizzazione esente".
Come si determina il reddito della branch? Il reddito della stabile organizzazione è determinato in base all’Approccio Autorizzato OCSE, che prevede che la stabile organizzazione venga considerata come un’entità separata che svolge analoghe attività della casa madre, in condizioni similari e tenendo conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
Come anticipato tanto utili, quanto le perdite relative alla stabile organizzazione esente devono risultare da apposito rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri dettati dall’articolo 152 del TUIR. Coerentemente ai richiamati criteri OCSE.
Cosa accade alla casa madre italiana? Semplice gli utili e le perdite che emergono in capo alle stabili organizzazioni che fanno parte del regime agevolative non concorrono alla determinazione del suo reddito imponibile.
L'unica eccezione a questa regola riguarda gli utili che sono stati conseguiti da branch siutate negli Stati o territori indicati nell’articolo 167 quarto comma del TUIR, che seguiranno le regole previste per la distribuzione dei dividendi cd "black list".

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