Con la risoluzione 97/E del 25 luglio scorso l'Agenzia delle Entrate, in sede di interpello ex art. 11 L. 2000/212, interviene sull'operazione di scissione di un compendio immobiliare e della successiva vendita delle quote da parte della scissa che è rimasta proprietaria del ramo operativo che svolge attività di poliambulatorio.
La società istante chiede un parere sull'eventuale abusività ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, delle rappresentate operazioni di scissione parziale proporzionale e della successiva cessione delle quote da parte dei soci della scissa a favore di una società terza che è interessata ad acquisire la gestione dell'attività sanitaria.
I soci del ramo operativo che cedone le partecipazioni sono persone fisiche (che sterilizzano la plusvalenza con la procedura della rivalutazione delle quote) e una società di capitali che realizzerà una plusvalenza esente ex art. 87 Tuir.
Da prima l'AE ricorda che affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
a) la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario";
b) l’assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in "fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali";
c) l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".
E prosegue l'AE ricordando che l'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività, e che comunque non possono essere considerate abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa).
Nell'esame della situazione prospettata l'AE non rinviene l'esistenza di un "indebito vantaggio fiscale" riconducibile alle fattispecie di abuso del diritto, confermando la leggitimità di una scissione parziale proporzionale - come quella dell'istanza - tesa alla creazione di una o più società destinate ad accogliere i rami operativi dell'azienda da far circolare, successivamente, sotto forma di partecipazioni da parte dei soci-persone fisiche.
In sostanza è legittimo far circolare una azienda sia in modo diretto che indiretto e a tal proposito l'AE aggiunge che la circolazione indiretta dell'azienda sarebbe potuta avvenire anche mediante il procedimento, esplicitamente qualificato come alternativo alla cessione diretta e non abusivo dal legislatore, ai fini delle imposte sui redditi, di costituzione di una newco, conferimento del ramo di azienda da cedere e cessione della partecipazione (qualora abbia i requisiti pex).
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