La Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 11/09/2017 n. 21071/6 ha ribadito il principio, già precisato nella sentenza SS.UU. del 09 dicembre 2015 numero 24823, che l’amministrazione finanziaria è onerata di un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale con i contribuenti oggetto di verifiche fiscali e che tale obbligo riguarda esclusivamente i tributi “armonizzatiha; con ciò la Suprema Corte accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva quale oggetto l'impugnazione della sentenza di Commissione Tributaria Regionale favorevole al contribuente.
Il giudice del precedente grado si era pronunciato in favore del contribuente richiamando la violazione dell’art. 12, L. 212/2000 decidendo per la nullità degli atti di accertamento tanto per i tributi non armonizzati, che per quelli armonizzati.
La Corte ha letteralmente ricordato che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione Finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purchè il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito".
Il procedimento giudiziario si concludeva, quindi, con l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate visto che le sentenze impugnate erano difformi da detto principio di diritto in relazione sia all'IRAP che all'IRPEF.
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