martedì 24 maggio 2016

IRAP le SS.UU. della Cassazione chiariscono l'autonoma organizzazione.

La Suprema Corte con la sentenza pronunciata il 10/5/2016 a sezioni unite è tornata, stavolta definitivamente, sull'applicazione dell'IRAP alle attività svolte da persone fisiche e società semplici e in particolare sul concetto di attività autonomamente organizzata.

Nel caso in esame la Cassazione ha riconosciuto al contribuente, nonostante la disponibilità di beni strumentali e la collaborazione di un dipendente, l'assenza di autonoma organizzazione, aprendo la strada al rimborso dell'IRAP pagata in vari anni.

La Corte ha chiarito che l'autonoma organizzazione si configura quando le utilità e le attività apportate dal lavoro altrui siano non trascurabili e generino un plus, un " effettivo qualcosa in più".

Seguendo il filone delle sentenze fin qui pronunciate, i Supremi Giudici hanno di fatto confermato l'orientamento che prevede che l'organizzazione deve avere una certa rilevana e deve fornire delle attività qualificate, che vanno oltre mere mansioni generiche ed esecutive, come ad esempio quelle di segreteria.

Ecco le parole usate dalla Corte di Cassazione " l'esercizio di attività .... è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".

La Senntenza prevede che sia il contribuente a dover provare la non ricorrenza delle condizioni dell'autonoma organizzazione.

Riguardo all'uso dei beni strumentali la Suprema Corte precisa che non si configura l'autonoma organizzazione in capo al contribuente che impiega beni strumentali non eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, in assenza di organizzazione.

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