L’Agenzia delle Entrate ha emanato di recente una circolare, la numero 25/E, con cui è intervenuta per chiarire le modalità di presentazione dell’istanza di interpello per i nuovi investimenti.
La norma istitutiva è il D.Lgs. 147/2015 e il successivo D.M. del 29/4/2016, che hanno introdotto l’opportunità per le imprese che devono effettuare investimenti di un certo rilievo di presentare all’AE una richiesta di parere sulla disciplina fiscale di talune ipotesi di talune operazioni straordinarie.
L’AE nella circolare in questione si è occupata dei presupposti soggettivi e oggettivi che disciplineranno l’interpello tanto per le società con la sede nel territorio dello Stato, quanto per le imprese non residenti che intendono effettuare investimenti.
I soggetti legittimati a presentare le istanze sono tanto le imprese che svolgono attività commerciali quanto tutti coloro che sono interessati a realizzare degli investimenti volti ad avviare nuove attività imprenditoriali o a partecipare ad attività già esistenti.
Quindi, potranno presentare l’interpello: le società, le persone fisiche e gli enti non commerciali.
Per quanto riguarda il piano di investimento sono previste alcune peculiarità; questo deve essere realizzato nel territorio dello Stato, deve essere di valore pari o superiore a 30 milioni di euro e deve comportare delle ricadute occupazionali.
Tra le attività oggetto di investimento per cui si ricorrerà all’interpello sono comprese: l’avvio di nuove iniziative economiche e/o il loro ampliamento, la ristrutturazione dell’attività economica in seguito ad una crisi aziendale ( anche facendo ricorso agli appositi istituti deflattivi ), oppure la modifica dell’attività produttiva di un’impresa esistente.
L’interpello potrà riguardare anche le operazioni riguardanti acquisizioni di partecipazioni in società.
L’istanza deve qualificare il tipo di inquadramento fiscale su cui si chiede il pronunciamento dell’Agenzia. In sostanza, qualificata l’operazione e i suoi aspetti tributar si potrà ricorrere ad un interpello che punta a definire e qualificare, oppure a prevenire possibili interventi anti elusivi.
Dovranno essere richiamate le norme fiscali su cui si fonda la domanda e il regime da applicare all’attività di investimento da porre in essere.
L’interpello è preventivo e deve essere presentato prima del compimento di atti che importano l’applicazione dei regimi particolari tributari e comunque prima della presentazione della dichiarazione dei redditi di competenza.
Il parere espresso o quello desumibile dal silenzio assenso, obbliga l’Agenzia delle Entrate con la limitazione, ormai nota, alla circostanza che non cambino le modalità di esecuzione dell’operazione e i motivi in diritto che sono oggetto dell’interpello siano applicati e trovino riscontro nella realtà fattuale.
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