L’art 9 del Dl 119/2018 introduce la possibilità di correggere errori od omissioni relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017, ai fini di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute e contributi previdenziali, Irap e Iva, attraverso il “nuovo” strumento della dichiarazione integrativa speciale.
Rispetto alla dichiarazione integrativa regolata dall’art 2 comma 8 D.P.R. 322/98, secondo cui il termine di presentazione è entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), la dichiarazione integrativa speciale dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2019, solo se il contribuente ha regolarmente presentato tutte le dichiarazioni fiscali relative agli anni d’imposta dal 2013 al 2016.
Oltre l’omissione di una delle dichiarazioni relative ai suddetti anni, un’altra causa di esclusione dalla possibile presentazione di questo tipo di integrativa è sicuramente la formale conoscenza da parte del contribuente di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o comunque dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento ovvero di procedimenti penali a causa di violazioni di norme tributarie. L’emersione di attività finanziarie costituite o detenute all’estero non costituisce oggetto di integrazione.
Il limite massimo dell’imponibile oggetto di integrativa speciale è di 100.000€ di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% dell’importo che è stato già dichiarato; per le dichiarazioni con un imponibile inferiore a 100.000€ ovvero in caso di dichiarazione senza l’emersione di un debito di imposta per le perdite ai sensi degli artt 8 e 84 del Tuir, sarà comunque ammessa l’integrazione fino a 30.000€.
Una volta integrato l’imponibile, in eccesso omesso o erroneamente calcolato, il decreto prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% sul maggiore reddito IRPEF o IRES ai fini delle imposte, delle relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e IRAP, e sulle maggiori ritenute emerse. Per quanto riguarda invece l’IVA, al maggior imponibile emerso si applica un’aliquota media (da calcolare in base alle disposizioni del decreto, effettuando il rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali).
Le maggiori imposte così determinate dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio prossimo ovvero attraverso una rateizzazione fino ad un massimo di cinque anni con il versamento in dieci rate semestrali di pari importo a partire dal 30 settembre 2019. Le suddette maggiori imposte non possono essere oggetto di alcuna compensazione con altri tributi, nemmeno in caso di dichiarazione a credito in seguito all’emersione dei nuovi imponibili: la differenza tra il maggior credito della dichiarazione originaria e il minor credito calcolato successivamente alla presentazione dell’integrativa, andrà versata senza possibilità di compensazione.
Per quanto riguarda l’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, la versione attuale del decreto relativo alla pace fiscale prevede in caso di integrativa speciale, che i termini di accertamento vengano calcolati a partire dall’anno di presentazione della stessa e limitatamente agli elementi integrati.
Studio ASSE - Commercialisti e Avvocati in Roma, Bologna e Milano. Dott. Arturo Gulinelli - Dott. Salvatore Magistri - Avv. Piero Cesarei - Avv. Matteo Pellegrini - Avv. Giampiero Agnese - Avv. Nicoletta Grassi - Sede di Roma, Via Scipioni 132 - 00192 - tel. 063700388 r.a. - sede di Bologna via L.C. FARINI 40124 Tel: 051/332017 - sede di Milano Piazza Velasca 8 - 20122 - Tel: 02/76004104 -
mercoledì 31 ottobre 2018
mercoledì 17 ottobre 2018
Novità in tema di fatturazione elettronica
Il decreto legge che accompagna la legge di bilancio, stando al contenuto ancora non pubblicato sulla gazzetta ufficiale, introdurrebbe delle interessanti novità in tema di fatturazione elettronica.
Il decreto prevede, in deroga alle norme previste dall’articolo 21 del DPR 633/72, che la fattura immediata si possa ritenere correttamente e tempestivamente emessa, e quindi inviata al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
In questo caso nella fattura dovrà essere precisata la data in cui l’operazione è stata effettuata.
Vediamo con un esempio pratico: momento di effettuazione dell’operazione per una prestazione di servizio 16 settembre 2019 (p.e. la data di pagamento), data di emissione della fattura 26 settembre 2019; in tale ipotesi si dovrà scrivere, nella descrizione o nello spazio riservato alle note, che la data di effettuazione dell’operazione è del 16 settembre.
La regola citata varrà anche per le fatture cartacee e quindi per tutti i soggetti esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Non cambia nulla per coloro che volessero emettere la fattura in pari data, nel nostro esempio in data 16 settembre.
La questione cambia in tema di invio al sistema di interscambio, per la fattura elettronica: infatti, coloro che emettono la fattura nel maggior termine di 10 giorni invieranno, sempre entro tale termine cioè in data 26/9/2019, la fattura all’Agenzia delle Entrate; coloro, invece, che non vogliono usufruire del termine ed emetteranno la fattura direttamente in data 16 settembre dovranno inviarla immediatamente.
Viene modificata anche la tempistica, ex art. 23 del decreto Iva, per la registrazione delle fatture emesse.
Le fatture oggi devono essere registrate entro 15 giorni dalla data di emissione, con le correzioni che saranno introdotte la registrazione dovrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; il 15 del mese successivo alla data di emissione della fattura, per chi la emette il giorno di effettuazione, o successivo alla data contenuta nell’annotazione per chi si avvale dei 10 giorni in più previsti dal nuovo art. 21.
Quindi, se qualcuno emette una fattura sfruttando i 10 giorni in data 3/10/2019 per una prestazione effettuata in data 30/9/2019, l’annotazione dovrà essere eseguita in data 15/10/2019; mentre chi emette una fattura in data 7/10/2019 per una prestazione effettuata in data 1/10/2019, potrà registrarla entro il 15 novembre.
Per i primi sei mesi del 2019 non sono previste sanzioni per le fatture elettroniche emesse e trasmesse fuori termine massimo.
Il decreto prevede, in deroga alle norme previste dall’articolo 21 del DPR 633/72, che la fattura immediata si possa ritenere correttamente e tempestivamente emessa, e quindi inviata al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
In questo caso nella fattura dovrà essere precisata la data in cui l’operazione è stata effettuata.
Vediamo con un esempio pratico: momento di effettuazione dell’operazione per una prestazione di servizio 16 settembre 2019 (p.e. la data di pagamento), data di emissione della fattura 26 settembre 2019; in tale ipotesi si dovrà scrivere, nella descrizione o nello spazio riservato alle note, che la data di effettuazione dell’operazione è del 16 settembre.
La regola citata varrà anche per le fatture cartacee e quindi per tutti i soggetti esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Non cambia nulla per coloro che volessero emettere la fattura in pari data, nel nostro esempio in data 16 settembre.
La questione cambia in tema di invio al sistema di interscambio, per la fattura elettronica: infatti, coloro che emettono la fattura nel maggior termine di 10 giorni invieranno, sempre entro tale termine cioè in data 26/9/2019, la fattura all’Agenzia delle Entrate; coloro, invece, che non vogliono usufruire del termine ed emetteranno la fattura direttamente in data 16 settembre dovranno inviarla immediatamente.
Viene modificata anche la tempistica, ex art. 23 del decreto Iva, per la registrazione delle fatture emesse.
Le fatture oggi devono essere registrate entro 15 giorni dalla data di emissione, con le correzioni che saranno introdotte la registrazione dovrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; il 15 del mese successivo alla data di emissione della fattura, per chi la emette il giorno di effettuazione, o successivo alla data contenuta nell’annotazione per chi si avvale dei 10 giorni in più previsti dal nuovo art. 21.
Quindi, se qualcuno emette una fattura sfruttando i 10 giorni in data 3/10/2019 per una prestazione effettuata in data 30/9/2019, l’annotazione dovrà essere eseguita in data 15/10/2019; mentre chi emette una fattura in data 7/10/2019 per una prestazione effettuata in data 1/10/2019, potrà registrarla entro il 15 novembre.
Per i primi sei mesi del 2019 non sono previste sanzioni per le fatture elettroniche emesse e trasmesse fuori termine massimo.
lunedì 8 ottobre 2018
La riforma delle Srl-PMI e il DL 50/2017
Il D.L. 50/2017 (convertito in legge n. 96/2017) ha introdotto importanti novità per le PMI. Esso infatti ha esteso alle PMI in forma di Srl alcune deroghe al diritto societario previste in precedenza solo per le start up innovative.
L’intervento normativo è volto a consentire un sostanziale avvicinamento delle disposizioni codicistiche stabilite per le società a responsabilità limitata, almeno per alcuni aspetti, a quelle che si occupano delle società per azioni.
E’ necessario premettere che i cambiamenti degli statuti delle srl, soprattutto, dal lato della circolazione delle quote e del loro collocamento presso terzi, dovranno essere apportati attraverso l’intervento dei notai.
Le principali novità apportate dal decreto sono al centro della nuova massima elaborata dai Notai del Triveneto, visto il profondo impatto che la riforma ha avuto sul diritto societario.
La massima si occupa in primis di definire il concetto di PMI, facendo riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE ed in tal senso per l’inquadramento delle società destinatarie dell’intervento del nostro legislatore (D.L. 50/2017) si deve far ricorso all’articoli 1,2 e 3 della citata raccomandazione comunitaria. La PMI deve avere ad oggetto una qualsiasi attività economica e:
1) deve occupare meno di 250 persone ed avere realizzato un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro;
2) deve essere un’impresa autonoma e quindi non deve appartenere a gruppi di imprese (cioè avere partecipazione pari o superiore al 25%) che complessivamente superano i valori sopra indicati.
Una srl perde la qualifica di PMI se supera i suddetti limiti dimensionali per due esercizi consecutivi.
L'accertamento delle suddette caratteristiche avviene su base annua e per le società costituite da minor tempo si avrà riguardo al bilancio dell’esercizio chiuso e approvato, mentre per quelle che sono neo costituite si dovrà procedere, ad una stima fatta dai soci in sede di costituzione oppure ad una successiva stima fatta dagli amministratori prima della chiusura del primo esercizio. .
Un’altra importante novità in ambito societario introdotta dal decreto, sulla quale i notai del Triveneto si soffermano nella loro massima è la possibilità da parte della società in forma di Srl- PMI di poter creare categorie di quote fornite di diritti diversi, determinandone liberamente il contenuto all’interno dell’atto costitutivo. Nella stessa PMI potranno dunque coesistere categorie di quote che attribuiscono diritti ai singoli soci, in base all’art. 2468, comma 3 c.c., e categorie di quote che prevedono diritti speciali.
Ulteriori deroghe ai principi generali a favore delle Srl-Pmi sono rappresentate dalla possibilità, per dette società, di:
- prevedere categorie di quote che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta oppure diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari situazioni o condizioni;
- effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni nell’ipotesi che queste operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che contemplino l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo e prestatori di opera e servizi anche professionali;
- utilizzare lo strumento dell’offerta al pubblico per collocare le proprie quote, anche attraverso appositi portali per la raccolta di capitali, come ad esempio il crowdfunding.
L’intervento normativo è volto a consentire un sostanziale avvicinamento delle disposizioni codicistiche stabilite per le società a responsabilità limitata, almeno per alcuni aspetti, a quelle che si occupano delle società per azioni.
E’ necessario premettere che i cambiamenti degli statuti delle srl, soprattutto, dal lato della circolazione delle quote e del loro collocamento presso terzi, dovranno essere apportati attraverso l’intervento dei notai.
Le principali novità apportate dal decreto sono al centro della nuova massima elaborata dai Notai del Triveneto, visto il profondo impatto che la riforma ha avuto sul diritto societario.
La massima si occupa in primis di definire il concetto di PMI, facendo riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE ed in tal senso per l’inquadramento delle società destinatarie dell’intervento del nostro legislatore (D.L. 50/2017) si deve far ricorso all’articoli 1,2 e 3 della citata raccomandazione comunitaria. La PMI deve avere ad oggetto una qualsiasi attività economica e:
1) deve occupare meno di 250 persone ed avere realizzato un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro;
2) deve essere un’impresa autonoma e quindi non deve appartenere a gruppi di imprese (cioè avere partecipazione pari o superiore al 25%) che complessivamente superano i valori sopra indicati.
Una srl perde la qualifica di PMI se supera i suddetti limiti dimensionali per due esercizi consecutivi.
L'accertamento delle suddette caratteristiche avviene su base annua e per le società costituite da minor tempo si avrà riguardo al bilancio dell’esercizio chiuso e approvato, mentre per quelle che sono neo costituite si dovrà procedere, ad una stima fatta dai soci in sede di costituzione oppure ad una successiva stima fatta dagli amministratori prima della chiusura del primo esercizio. .
Un’altra importante novità in ambito societario introdotta dal decreto, sulla quale i notai del Triveneto si soffermano nella loro massima è la possibilità da parte della società in forma di Srl- PMI di poter creare categorie di quote fornite di diritti diversi, determinandone liberamente il contenuto all’interno dell’atto costitutivo. Nella stessa PMI potranno dunque coesistere categorie di quote che attribuiscono diritti ai singoli soci, in base all’art. 2468, comma 3 c.c., e categorie di quote che prevedono diritti speciali.
Ulteriori deroghe ai principi generali a favore delle Srl-Pmi sono rappresentate dalla possibilità, per dette società, di:
- prevedere categorie di quote che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta oppure diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari situazioni o condizioni;
- effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni nell’ipotesi che queste operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che contemplino l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo e prestatori di opera e servizi anche professionali;
- utilizzare lo strumento dell’offerta al pubblico per collocare le proprie quote, anche attraverso appositi portali per la raccolta di capitali, come ad esempio il crowdfunding.
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