martedì 21 febbraio 2017

Novità: Bilanci 2016

A seguito dell’emanazione del D. Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, sono state modificate le norme ed i principi contabili per la redazione dei bilanci con effetto dal periodo di imposta con inizio dal 1° gennaio 2016.
Il D.Lgs. 139/2015, che recepisce la nuova direttiva europea per i bilanci, ha come obbiettivo la semplificazione in particolare per quanto riguarda le micro e piccole imprese che vedranno alleggerito il loro carico burocratico.
Con la Direttiva 2013/34/UE approvata dal parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013, vengono abrogato le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE meglio note come 4° (recepita a suo tempo con il D.Lgs. n. 127/1991) e 7° Direttiva.
Il contenuto della riforma del bilancio 2016 introduce cambiamenti per tutte le tipologie di impresa e le novità più significative riguardano:
• semplificazione;
• principi di redazione;
• esclusione dal conto economico delle voci relative a proventi e oneri straordinari e l’informativa in Nota Integrativa;
• esclusione della capitalizzazione delle voci di “costi di ricerca nuovi schemi di bilancio”.
In particolare, le Pmi evitano i complessi calcoli del costo ammortizzato con attualizzazione dei crediti e dei debiti ed evitano, inoltre, di corredare il bilancio con il nuovo rendiconto finanziario. Le società con bilancio abbreviato e, soprattutto, le micro imprese ovvero quelle che secondo l'art. 2435-ter vengono definite come società che non rientrano per due esercizi consecutivi nei parametri di seguito riportati
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5,
possono non applicare il criterio del costo ammortizzato dell'attualizzazione dei debiti e dei crediti non solo alle poste sorte fino al 2015, ma anche a quelle nate dal 2016. Anche se, infatti, il codice civile ha introdotto il criterio del costo ammortizzato per titoli immobilizzati, crediti e debiti, per le piccole sono stati riproposti gli attuali criteri di valutazione, ossia: costo di acquisto per i titoli immobilizzati; valore di presumibile realizzo per i crediti; e valore nominale per i debiti. Conseguentemente, i crediti continuano ad iscriversi al valore nominale per poi essere eventualmente svalutati per il minor valore di realizzo, e i debiti al valore nominale anche se con durata oltre i 12 mesi e senza interessi o con interessi non di mercato.
Chi esce dal costo ammortizzato evita anche di ricomprendere nel calcolo degli interessi da attualizzazione i costi di transazione che si hanno generalmente nell'accensione di un mutuo. Le spese di transazione sui finanziamenti quali perizie, commissioni, imposta sostitutiva, sostenute a partire dal 2016, vengono iscritte nei risconti attivi e non più negli oneri pluriennali; il risconto attivo viene rilasciato a conto economico per la durata del finanziamento a quote costanti con contropartita gli interessi passivi. Le società piccole sono esentate, quindi, dalla predisposizione del rendiconto finanziario, richiesto obbligatoriamente con il decreto bilanci per la redazione del bilancio d’esercizio delle società non piccole, il quale da quest'anno esce dalla nota integrativa per essere un autonomo elemento costitutivo del bilancio che dovrà essere revisionato dagli organi di controllo ed approvato dai soci.
Altro elemento fondamentale, per valutare la possibilità di eventuali esoneri per le altre imprese, è il concetto di “rilevanza”: vi è, a tal proposito, l'esonero dal costo ammortizzato qualora il metodo di valutazione tradizionale generi differenze irrilevanti. Il concetto di rilevanza va preso in esame per stabilire se gli errori contabili devono essere portati a patrimonio netto, riducendo in genere gli utili a nuovo, oppure possono essere ancora imputati, non essendo rilevanti sia per importo che per natura e quindi non sono tali da influenzare le decisioni assunte dai terzi leggendo il bilancio, in adeguate voci del conto economico. A tal proposito, il decreto legislativo 139/15 ha inserito nell’art. 2423 del c.c. il comma 4 che prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. L’organismo italiano di contabilità ha esemplificato alcune casistiche relative al principio in questione attraverso:
• OIC 13 relativamente ai “metodi alternativi” afferma che, in alcuni casi, è possibile utilizzare per la valutazione delle rimanenze: il metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio e del valore costante se i risultati approssimano il costo effettivo delle rimanenze e ciò non implica un calcolo parallelo dei beni fungibili utilizzando i metodi di valutazione Lifo, Fifo e costo medio ponderato;
• OIC 16 il quale, relativamente alle Immobilizzazioni materiali, richiama il principio di rilevanza per l’applicazione dell’aliquota di ammortamento ridotta alla metà nell’esercizio di acquisizione del cespite se la quota così ottenuta non si discosta significativamente da quella calcolata a giorni/mesi.;
• OIC 15, OIC 19 e OIC 20 con riferimento alla valutazione del costo ammortizzato.
Infine, non vi è nessun esonero per le imprese minori per l'eliminazione della parte straordinaria e il conseguente obbligo di applicazione retroattiva: occorre riclassificare proventi e oneri dal 2015 in altre adeguate voci ed, infine, nessuna deroga neppure per l'obbligo di stralcio dell'attivo di spese di pubblicità e di ricerca, capitalizzate fino al 2015 e ancora in ammortamento, che non possono essere riclassificate tra quelle di impianto o di sviluppo.


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