Una nuova disposizione, inserita nel Decreto Fiscale durante il passaggio alla Camera, prevede per le imprese un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili. Si tratta del 1° comma del corposo art. 7-quater che, rubricato “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale”, inserisce una raffica di norme che vanno dalla riorganizzazione del calendario fiscale, alla deducibilità delle spese di viaggio dei lavoratori autonomi, agli adempimenti in tema di cedolare secca, all’obbligatorietà dell’utilizzo dell’F24 telematico, alla chiusura delle Partite IVA. Insomma, un pot-pourri di norme eterogenee tra cui, appunto, la modifica dell’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973, in tema di presunzioni e utilizzo dei dati emersi durante le indagini bancarie. Nello specifico la modifica contenuta nel Decreto Fiscale prevede che i dati e gli elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni risultanti dalle indagini bancarie vengano posti come ricavi (e non più anche come compensi, dunque la presunzione non opera per i professionisti) a base delle rettifiche e degli accertamenti fiscali, se il contribuente non indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni «per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili». La legge, quindi, consentendo al fisco di effettuare indagini bancarie sui conti correnti, in rapporto ai dati ottenuti, può basare le proprie rettifiche del reddito e gli accertamenti fiscali. Il contribuente deve essere sempre pronto, quindi, a dimostrare la fonte dei redditi versati sul conto corrente, se non sono stati denunciati nell'annuale dichiarazione dei redditi. In pratica, un versamento non giustificato - ossia per il quale il contribuente non riesca a fornire prova della provenienza del denaro - può costituire causa di un controllo da parte del fisco. Per riassumere: i versamenti in conto corrente non hanno limiti, possono cioè essere disposti per qualsiasi importo ma a condizione che il contribuente sappia dimostrare, in caso di richiesta di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, da dove provengono i soldi. La materia è stata interessata da interventi pregressi del legislatore, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Inizialmente, si affermava che il fisco potesse accertare maggiori ricavi sulla base di versamenti e prelevamenti bancari non giustificati facendo scattare la presunzione che trasforma il prelievo/versamento in ricavo; successivamente, con la Legge 311/2004 il legislatore ha modificato l’art. 32 del D.P.R. 600/73 sostenendo che la presunzione sui prelievi non giustificati opera anche per i professionisti; di risposta, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228/2014, ha dichiarato incostituzionale la norma in quanto la “presunzione” prelievo non giustificato = compenso non dichiarato non vale per i professionisti ed i possessori di lavoro autonomo in generale. La Cassazione, con la pronuncia n. 16440/2016, ha affermato che non esiste più la presunzione per i lavoratori autonomi, in primis per i professionisti. Più complicata è, appunto, la disciplina dei prelievi sul conto corrente. Il problema si pone per i rapporti con il fisco quando si tratta di prelievi non giustificati, ossia quando non viene chiarito il beneficiario di tali somme. Questione che potrebbe risolversi con un bonifico, operazione che lascia sempre traccia della natura dell'accredito e del soggetto beneficiario. Quando si ha a che fare con prelievi di denaro contante, però, è necessario fare una distinzione per categorie di lavoratori.
• Per i lavoratori dipendenti non ci sono né limiti né possibilità di controlli fiscali: questi, quindi, restano liberi di effettuare prelievi dal conto senza che, un giorno, l'Agenzia delle Entrate possa chiedere loro giustificazioni sulle ragioni di detto prelievo e sullo scopo cui era destinata la somma.
• Ai professionisti, inizialmente, veniva estesa la disciplina applicabile un tempo agli imprenditori (ora riformata), disciplina secondo cui i prelievi non giustificati erano da ritenersi al pari di ricavi e, quindi, giustificavano un accertamento fiscale. Tale equiparazione però è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale: oggi i professionisti, come i lavoratori dipendenti, sono liberi di effettuare prelievi senza dover tenere traccia del beneficiario delle somme.
• Per gli imprenditori, la norma precedente al decreto fiscale appena approvato stabiliva l'obbligo di dover sempre giustificare i prelievi in conto corrente. Significa che se un imprenditore o un professionista effettuava dei prelievi e non era in grado di indicare il beneficiario, si poteva ritenere che avesse acquistato in nero per rivendere altrettanto in nero. Oggi la norma è cambiata e fissa dei tetti: solo se tali limiti vengono superati c'è l'obbligo di fornire chiarimenti sul beneficiario dei prelievi. In pratica, unicamente per gli imprenditori viene stabilito che solo i prelievi non giustificati superiori a 1.000 euro giornalieri e comunque superiori a 5.000 euro mensili possono eventualmente causare un accertamento. Quelli inferiori a tali importi restano liberi.
Studio ASSE - Commercialisti e Avvocati in Roma, Bologna e Milano. Dott. Arturo Gulinelli - Dott. Salvatore Magistri - Avv. Piero Cesarei - Avv. Matteo Pellegrini - Avv. Giampiero Agnese - Avv. Nicoletta Grassi - Sede di Roma, Via Scipioni 132 - 00192 - tel. 063700388 r.a. - sede di Bologna via L.C. FARINI 40124 Tel: 051/332017 - sede di Milano Piazza Velasca 8 - 20122 - Tel: 02/76004104 -
giovedì 15 dicembre 2016
mercoledì 7 dicembre 2016
Il Dlgs 135/2016: novità in tema di revisione legale dei conti
Il 5 agosto 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 135/2016 che attua una direttiva dell'Unione Europea concernente la revisione legale dei conti. Numerose sono le novità introdotte, che vanno dal tirocinio, alla formazione continua, alla deontologia e scetticismo professionale, all’indipendenza e obiettività, alla Relazione di revisione e giudizio sul bilancio, alle sanzioni amministrative e penali.
L’obiettivo è quello di garantire una maggiore qualità (e uniformità, all’interno della Ue) delle informazioni dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano, anche grazie all’armonizzazione delle attività di revisione contabile.
Un tassello importante, a questi fini, è l’indipendenza (o terzietà) del revisore contabile rispetto ai processi decisionali e valutativi operati dalle imprese i cui bilanci sono sottoposti al controllo.
Il Dlgs in questione, ha introdotto modifiche importanti ad alcuni punti dell'art. 14 del Dlgs 39/2010, le quali non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle società sottoposte a revisione legale in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ma si applicheranno a quei soggetti con esercizio sociale corrispondente all'anno solare e quindi in riferimento ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2017.
Il decreto definisce il contenuto della relazione di revisione.
In particolare, vengono introdotte importanti novità sulla relazione di revisione per colmare il gap informativo tra la mole di informazioni che il revisore analizza e quanto comunicato attraverso la relazione. L’obiettivo del legislatore è di accrescere il valore informativo della relazione oltre ad adottare formulazioni omogenee per tutti i revisori che operano nella Ue.
Le novità più importanti attengono:
-la prima riguarda la richiesta di inserimento nella relazione di revisione, di una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Occorre ricordare, però, che l'attuale principio di revisione ISA ITALIA 570, già prevede regole specifiche sulla formulazione della relazione di revisione qualora esistano significative incertezze che possano far sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di operare in continuità. La novità normativa si colloca, pertanto, all'interno dell'attuale panorama normativo dei principi di revisione, ma non introduce, in sostanza, particolari novità.
-la seconda novità, infine, prevede una relazione e un giudizio congiunto tra i revisori, così come stabilito dal nuovo comma 3-bis dell'art. 14 del Dlgs 39/2010. In mancanza, però, di principi professionali che regolamentino tale circostanza si dovrà attendere per l'effettiva applicazione dell'applicazione normativa.
L’obiettivo è quello di garantire una maggiore qualità (e uniformità, all’interno della Ue) delle informazioni dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano, anche grazie all’armonizzazione delle attività di revisione contabile.
Un tassello importante, a questi fini, è l’indipendenza (o terzietà) del revisore contabile rispetto ai processi decisionali e valutativi operati dalle imprese i cui bilanci sono sottoposti al controllo.
Il Dlgs in questione, ha introdotto modifiche importanti ad alcuni punti dell'art. 14 del Dlgs 39/2010, le quali non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle società sottoposte a revisione legale in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ma si applicheranno a quei soggetti con esercizio sociale corrispondente all'anno solare e quindi in riferimento ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2017.
Il decreto definisce il contenuto della relazione di revisione.
In particolare, vengono introdotte importanti novità sulla relazione di revisione per colmare il gap informativo tra la mole di informazioni che il revisore analizza e quanto comunicato attraverso la relazione. L’obiettivo del legislatore è di accrescere il valore informativo della relazione oltre ad adottare formulazioni omogenee per tutti i revisori che operano nella Ue.
Le novità più importanti attengono:
-la prima riguarda la richiesta di inserimento nella relazione di revisione, di una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Occorre ricordare, però, che l'attuale principio di revisione ISA ITALIA 570, già prevede regole specifiche sulla formulazione della relazione di revisione qualora esistano significative incertezze che possano far sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di operare in continuità. La novità normativa si colloca, pertanto, all'interno dell'attuale panorama normativo dei principi di revisione, ma non introduce, in sostanza, particolari novità.
-la seconda novità, infine, prevede una relazione e un giudizio congiunto tra i revisori, così come stabilito dal nuovo comma 3-bis dell'art. 14 del Dlgs 39/2010. In mancanza, però, di principi professionali che regolamentino tale circostanza si dovrà attendere per l'effettiva applicazione dell'applicazione normativa.
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