Nella compilazione della dichiarazione dei redditi è possibile che il contribuente possa compiere errori di omissioni di vario genere. In tali casi, l'art. 2, commi 8 e 8 bis, del DPR. n. 322 del 22/07/1998, riconosce la possibilità che detti errori od omissioni vengano corretti mediante successive dichiarazioni c.d. Integrative. Bisogna però distinguere a seconda che le rettifiche avvengano a sfavore (in malam partem) oppure a favore del contribuente (in bonam partem).
La dichiarazione integrativa a "sfavore" è quella che può essere presentata per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor reddito e, comunque, di un minor debito d'imposta o di un maggior credito.
Tale rettifica pro fisco può essere operata, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DPR. n. 322/1998, entro il termine per l'accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (ordinariamente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Di contro, la dichiarazione integrativa "a favore" è quella che può essere presentata per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito e, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. Diversamente dalla rettifica pro fisco, quella pro contribuente, prima del D.L. n. 193/2016, sarebbe dovuta essere operata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, con la precisazione che il credito di imposta che dovesse dalla stessa emergere può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997. Con il Dl del 22 ottobre 2016 n. 193, collegato alla manovra fiscale 2017, è stato, finalmente, superato il il "dualismo" fino ad oggi esistente tra la dichiarazione integrativa a favore da quella in sfavore del contribuente dal punto di vista dei termini di presentazione. Il nuovo comma 8 fissa il principio che la dichiarazione (redditi, Irap e sostituti) risulta trattabile sia a sfavore che a favore del contribuente entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento. Resta salva l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso secondo quanto previsto dall'art. 13 del Dlgs 472/1997. Il nuovo comma 8-bis prevede specifiche disposizioni sulla compensazione in quanto concede al contribuente la possibilità di utilizzare in compensazione il credito emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; qualora l’integrativa sia presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo d’imposta successivo, la compensazione è consentita esclusivamente per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa. Si rileva che il concetto di “debito maturato” non è lo stesso di “debito relativo al periodo d'imposta”. Ad ogni modo se ne ricava che il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore è liberamente compensabile se la stessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, mentre se l'integrativa viene presentata dopo, la compensazione incontra delle limitazioni.
Anche ai fini IVA viene introdotta l’opportunità di presentare una dichiarazione integrativa, sia a favore che a sfavore, entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento (nuovo comma 6-bis, art. 8 del DPR 322/1998). Viene previsto, però, che solo il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa, presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, è utilizzabile in compensazione o può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale ed eventualmente, si può richiedere a rimborso previa verifica dei requisiti di cui all’art. 30 del DPR 633/1972. Invece, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa a favore oltre il termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo successivo, il credito IVA emergente deve essere utilizzato fuori dichiarazione, in quanto tale ipotesi non è contemplata nel nuovo comma 6-ter, cosa alquanto assurda una volta affermato per legge il principio di ritrattabilità della dichiarazione a favore del contribuente nei termini di decadenza dell'accertamento.
Infine, è stata introdotta un’importante novità riguardante gli effetti della presentazione della dichiarazione integrativa: dalla data di presentazione di tale dichiarazione, vengono postergati i termini di decadenza dell’azione di accertamento, per i soli elementi oggetto dell’integrazione.
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