martedì 24 maggio 2016

IRAP le SS.UU. della Cassazione chiariscono l'autonoma organizzazione.

La Suprema Corte con la sentenza pronunciata il 10/5/2016 a sezioni unite è tornata, stavolta definitivamente, sull'applicazione dell'IRAP alle attività svolte da persone fisiche e società semplici e in particolare sul concetto di attività autonomamente organizzata.

Nel caso in esame la Cassazione ha riconosciuto al contribuente, nonostante la disponibilità di beni strumentali e la collaborazione di un dipendente, l'assenza di autonoma organizzazione, aprendo la strada al rimborso dell'IRAP pagata in vari anni.

La Corte ha chiarito che l'autonoma organizzazione si configura quando le utilità e le attività apportate dal lavoro altrui siano non trascurabili e generino un plus, un " effettivo qualcosa in più".

Seguendo il filone delle sentenze fin qui pronunciate, i Supremi Giudici hanno di fatto confermato l'orientamento che prevede che l'organizzazione deve avere una certa rilevana e deve fornire delle attività qualificate, che vanno oltre mere mansioni generiche ed esecutive, come ad esempio quelle di segreteria.

Ecco le parole usate dalla Corte di Cassazione " l'esercizio di attività .... è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".

La Senntenza prevede che sia il contribuente a dover provare la non ricorrenza delle condizioni dell'autonoma organizzazione.

Riguardo all'uso dei beni strumentali la Suprema Corte precisa che non si configura l'autonoma organizzazione in capo al contribuente che impiega beni strumentali non eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, in assenza di organizzazione.

venerdì 13 maggio 2016

IL COSTO AMMORTIZZATO: NUOVI PRINCIPI CONTABILI DI GIULIA MARIA RIJILLO

Con la modifica delle norme del codice civile in materia di bilancio previste dal D. Lgs. 139/2015, viene introdotto nel contesto dei Principi contabili italiani il criterio del costo ammortizzato per l’iscrizione e valutazione dei crediti e dei debiti nel bilancio d’esercizio e consolidato. L’applicazione di questo principio pare non riguardare i crediti e i debiti commerciali. In queste operazioni, infatti, i tempi di incasso e di pagamento si presentano di norma brevi e la componente finanziaria (interessi espliciti o impliciti) non assume rilievo. Il nuovo criterio assume, quindi, maggiore rilevanza applicativa in relazione alle poste finanziari e in questo documento ci soffermeremo soprattutto sui debiti; in particolare, sui debiti su cui maturano interessi passivi ovvero sui debiti finanziari di medio/lungo termine, siano essi sotto forma di prestiti obbligazionari, finanziamenti soci, finanziamenti bancari e altri.
In questi casi è abbastanza normale che vi siano disaggi/aggi di emissione e costi iniziali. I costi iniziali sono tutti quei costi che non si sarebbero sostenuti se non si fosse emesso il finanziamento: ad esempio, spese di istruttoria, commissioni bancarie, spese legali e consulenze dirette per l’acquisizione dello strumento finanziario; la loro presenza fa sì che il tasso di interesse effettivo sul finanziamento sia maggiore del tasso di interesse nominale. Il criterio del costo ammortizzato, che ha sempre la sua base nel costo storico, tiene conto delle differenze tra tassi di interesse nominali e tassi effettivi, in particolare impone di ripartire (ammortizzare) le componenti di reddito finanziarie lungo la durata dell’operazione.
Praticamente, il valore iniziale di iscrizione in bilancio del debito è pari:
• per i finanziamenti, al valore nominale al netto dei costi iniziali;
• per i prestiti obbligazionari, al valore di emissione al netto dei disaggi di emissione e degli altri costi iniziali.
Negli esercizi successivi, il valore del debito deve essere rettificato dell’ammortamento (ripartizione) della differenza tra il valore iniziale di iscrizione e il valore a scadenza del debito (generalmente coincidente con il valore nominale). In pratica, il valore del debito iscritto nello Stato patrimoniale sarà pari al costo ammortizzato.
Gli interessi passivi vengono imputati a Conto economico, non in base al tasso nominale (con il quale si calcolano gli interessi da corrispondere alla banca), bensì in base al tasso di interesse effettivo, che risulta differente da quello nominale, proprio per effetto della presenza dei costi iniziali. Il tasso effettivo di interesse è il tasso interno di rendimento che rende uguale il valore attuale dei flussi di cassa in uscita futuri (per interessi e rimborso del capitale) al valore iniziale di iscrizione in bilancio del debito.
L’utilizzo del tasso di interesse effettivo consente, quindi, di riallineare nel tempo il valore di iscrizione iniziale con quello a scadenza, facendo emergere in bilancio, in ogni esercizio di durata del prestito, l’onerosità effettivamente sostenuta a fronte dell’erogazione del finanziamento, così da riflettere a Conto Economico il costo del finanziamento secondo un tasso costante e a Stato Patrimoniale il valore residuo dei flussi finanziari da utilizzare per il rimborso.
In questo modo il valore dei debiti riportato nello Stato Patrimoniale passivo non sarà più il valore nominale ma il costo ammortizzato, ovvero il valore inizialmente rilevato aumentato, anno dopo anno, dell’ammortamento della differenza iniziale e ridotto delle quote capitale rimborsate.
Si può affermare, in conclusione, che questo criterio migliora la rappresentazione di tali componenti reddituali, in quanto vengono rilevati gli interessi in base al tasso di rendimento effettivo e non nominale, tenendo in considerazione anche il fattore temporale.

martedì 3 maggio 2016

Il contrasto all'evasione, circ. 16/E del 2016.

La circolare 16E del 28 aprile segna uno spartiacque, una evoluzione culturale da parte dell'AE nell'attività di contrasto all'evasione, problema importante del nostro paese.
La pubblica amministrazione è consapevole che se da un lato deve essere intensificato il contrasto alle frodi ed alle forme di evasione più gravi, dall'altra deve maturare la consapevolezza che nei rapporti fisco-contribuente è necessario un cambio di passo.
Prosegue l'Agenzia precisando che è importante, infatti, che i cittadini percepiscano la correttezza e la proporzionalità dell’azione. Il modo con cui si interagisce con il contribuente è un elemento che incide notevolmente sulla percezione della fondatezza della pretesa; nel corso delle attività i funzionari, oltre al rispetto delle regole, si devono preoccupare anche di porsi nel modo giusto verso l’interlocutore, garantendo attenzione, rispetto e con un approccio chiaro, semplice e privo di preconcetti.
In effetti, spesso da parte dei contribuenti e degli operatori viene percepito un formalismo che, pur attingendo al giusto precetto del rispetto delle regole giuridiche, rischia di sconfinare nell'applicazione ingiusta o sperequata di norme e principi.
L'evasione si combatte nel merito e con un approccio ... che nel metodo ( ndr ) lontano dalla mera caccia agli errori dei contribuenti e predisposto alla trasparenza e al dialogo con tutti gli operatori che a vario titolo operano nel campo della fiscalità.
In precedenza anche il Ministro dell’Economia e delle finanze aveva inteso sottolineare la centralità del rapporto fisco-contribuente, ribadendo l’esigenza di maggiore trasparenza, semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, così da agevolare l’emersione dell’effettiva capacità contributiva.
Sono importanti le precisazioni citate nel presente post; evidenziano che sta per iniziare una nuova era nei rapporti tributari tra cittadino e stato e che si è compreso che l'evasione si contrasta con una efficace attività investigativa e di accertamento ma anche con comportamenti trasparenti e ispirati alla collaborazione e al dialogo.