In tema di falcidia dei debiti fiscali, soprattutto di quello riguardante l’IVA, la giurisprudenza nell’ambito del concordato preventivo alterna decisioni di inammissibilità a pronunce che riconoscono il diritto al taglio dell’imposta; è questo il caso di una recente decisione di un Tribunale campano, di S. Maria Capua Vetere, che ne ha ammesso, in assenza di transazione fiscale, lo stralcio.
Il Tribunale ha ricordato che in tema di IVA gli stati comunitari devono agire consentendo il rispetto degli obblighi normativi dell’UE; tuttavia, come previsto anche da una pronuncia della Corte di giustizia UE il diritto comunitario non impone agli stati di adottare un regime di preferenza del credito IVA in pregiudizio ad altri crediti.
E’ per questo motivo che il Tribunale ha ritenuto ammissibile la domanda di concordato presentata da un’impresa in difficoltà finanziaria e che intende liquidare il suo patrimonio stabilendo l’abbattimento del debito IVA. Nel caso in esame, come richiesto dalla norma, un tecnico aveva attestato che la procedura in esame non avrebbe assicurato un incasso minore di quello rinvenibile dall’eventuale fallimento.
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