Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato le norme sulla valutazione e rappresentazione in bilancio dei contratti derivati con effetto dal primo gennaio 2016.
Precisiamo che per l'anno 2015 il trattamento riguardo ai derivati va data informativa nella nota integrativa e ai fini del bilancio vanno rilevate le perdite presunte mediante stanziamento di apposito fondo rischi ed oneri come prescritto dall'OIC 31.
Fino ad oggi il codice civile non disponeva in modo preciso per quanto riguardava la e la valutazione degli strumenti derivati; le uniche prescrizioni riguardavano la nota integrativa e la Relazione sulla gestione.
E' necessario indicare in nota integrativa informazioni sul fair value e sulla natura e sul valore degli strumenti derivati.
Sono definiti strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
La relazione sulla gestione deve contenere informazioni sulle politiche di copertura in tema di rischio finanziario e l'esposizione della società al rischio di prezzo, come il rischio di liquidità e il rischio finanziario.
La società deve esporre e precisare gli strumenti finanziari la cui valutazione può modificare e incidere in modo significativo sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria.
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