La legge di stabilità ha previsto una modifica al sistema sanzionatorio e, soprattutto, la possibilità di potersi ravvedere anche una volta che le indagini siano partite e gli accessi già in corso. Tutto questo pur di chiudere rapidamente la partita e far durare il meno possibile l'intervento dell'amministrazione finanziaria.
In questo quadro generale, un aspetto molto importante è rappresentato dalle novità riguardanti il ravvedimento operoso, ovvero lo strumento che consente al contribuente di rimediare ad errori, omissioni e ritardi riguardanti il pagamento di imposte, tasse e tributi, sanando autonomamente la violazione commessa con l’applicazione di sanzioni ridotte e interessi di mora.
L'ambito in cui viene applicato l'istituto, riguarda le "irregolarità" riscontrate nella documentazione presentata e le "omissioni o inosservanze dei termini temporali per l'assolvimento" degli obblighi dei contribuenti.
Quindi, in questo ambito, due sono le novità introdotte dalla Legge di Stabilità:
• l'arco temporale per rimediare all'infrazione; prima era molto limitato e legato alla mancata contestazione della stessa, ora le preclusioni sono limitate alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento. Dal 2015 si può usufruire del nuovo ravvedimento sia per le violazioni oggetto di regolarizzazione, sia se sono stati iniziati gli accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Ora sarà infatti possibile accedere al ravvedimento operoso anche in caso di consegna del verbale di contestazione, inizio di verifica e ispezione e ricevimento di questionario. Ciò significa che se anche fosse in corso un’attività ispettiva o si sia in presenza di una contestazione limitata, il contribuente potrà ricorrere ancora al ravvedimento.
• viene introdotta una maggiore gradualità sul fronte del pagamento delle sanzioni.
Le modifiche previste hanno come scopo da una parte ampliare i termini entro cui regolarizzare la propria posizione con il Fisco e dall’altra sanare le fattispecie di irregolarità.
Le regole e le scadenze precedenti rimangono, ma a queste se ne aggiungono altre:
• entro 14 giorni dopo la scadenza: sanzione allo 0,2%
• entro 30 giorni dalla scadenza, sanzione al 3%
• entro 90 giorni, sanzione al 3,3%
• entro 1 anno dalla scadenza, sanzione al 3,75%
• entro 2 anni, sanzione al 4,2%
• oltre 2 anni, sanzione al 5%.
Studio ASSE - Commercialisti e Avvocati in Roma, Bologna e Milano. Dott. Arturo Gulinelli - Dott. Salvatore Magistri - Avv. Piero Cesarei - Avv. Matteo Pellegrini - Avv. Giampiero Agnese - Avv. Nicoletta Grassi - Sede di Roma, Via Scipioni 132 - 00192 - tel. 063700388 r.a. - sede di Bologna via L.C. FARINI 40124 Tel: 051/332017 - sede di Milano Piazza Velasca 8 - 20122 - Tel: 02/76004104 -
venerdì 23 gennaio 2015
martedì 20 gennaio 2015
Estensione della variazione Iva negli accordi di ristrutturazione
Con l'entrata in vigore il 13.12.2014 del D.Lgs n. 175/2014, cd. decreto semplificazioni, è stato eliminato il termine annuale per l'emissione delle note di variazione nei casi di ristrutturazione dei debiti omologato e di piano attestato pubblicato nel Registro delle imprese.
Infatti, l'art. 26 del D.P.R. n.633/1972, relativo alle variazioni dell'imposta e dell'imponibile dava la possibilità al contribuente di poter esercitare il diritto ad emettere una nota di variazione, con valenza sull'imposta, solo a specifiche condizioni.
Spesso ciò impediva al contribuente di recuperare l'iva nei casi di piano attestato e di accordo di ristrutturazione poiché spesso la durata di tali procedure si perfezionano spesso nell'arco di 12/18 mesi superando quindi il termine annuale.
Con la nuova previsione si è equiparato queste due procedure para-concorsuali e quindi esteso la disciplina dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 già utilizzata per le procedure concorsuali (falimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordianaria delle grandi imprese in crisi, accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore) e le procedure esecutive rimaste infruttuose.
Va ricordato che dovrà comunque essere rispettato il principio generale sancito dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 il quale prevede che il termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione, è la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui tale diritto alla detrazione è sorto, anche in tal senso si è espressa l'Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 83/E/2002.
La Circolare n. 77/E/00 indica il momento da cui far decorrere il termine biennale per l'esercizio alla detrazione.
- Fallimento: dopo 10 giorni dal deposito in cancelleria del piano di riparto o 15 dal decreto di chiusura;
- Liquidazione coatta amministrativa: dopo 20 giorni dalla pubblicazione in G.U. dell'avvenuto deposito del piano di riparto;
- Concordato fallimentare preventivo: dopo 15 giorni dall'affissione della sentenza di omologazione del concordato;
- procedure esecutive: le stesse di considerano infruttuose quando il creditore è rimasto insoddisfatto.
- piano attestato di risanamento: la pubblicazione nel Registro delle imprese del piano stesso
- accordo di ristrutturazione: la pubblicazione del decreto di omologazione da parte del Tribunale.
mercoledì 14 gennaio 2015
Iva – fatture per cessioni effettutate verso la Pubblica Amministrazione.
La legge di Stabilità 2015 ha modificato gli obblighi di fatturazione per le operazione effettuate ne confronti degli enti pubblici espressamente indicati nel novellato art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972; l’IVA addebitata non sarà corrisposta al cedente/prestatore dall’ente pubblico e il cedente che incasserà solamente l’imponibile non dovrà corrispondere l’IVA all’erario. Sarà il committente PA che verserà direttamente all’Erario l’IVA esposta in fattura, con modalità e termini fissati con decreto del MEF in corso di emanazione.
Saranno escluse le operazione in cui il committente PA è debitore dell’IVA in quanto prestazione assoggettate al meccanismo del reverse charge.
La norma riguarda le cessioni e prestazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi in pari data o successivamente. Gli incassi ricevuti nel 2015 a fronte di vecchie fatture emesse con il regime dell’esigibilità differita non rientrano, ovviamente, nel caso in esame.
I prestatori o cedenti che svolgeranno attività a favore della PA dovranno emettere fatture e registrarle nel registro delle vendite senza che, tuttavia, l’IVA vada a confluire nelle somme a debito nella liquidazione periodica.
Per dette operazione in fattura, parliamo sempre di cessioni o prestazioni effettuate dal 1 gennaio 2015, si dovrà specificare l’imposta non verrà pagata al cedente in forza di quanto previsto dall’art. 17ter del D.P.R. 633/1972.
L’ IVA andrà evidenziata ma non totalizzata nel totale fattura. In caso, ad esempio di una c essione di euro 1.000,00 si indicherà l’IVA di 220,00 euro ma il totale fattura sarà di 1.000,00 euro. Si indicherà che l’imposta euro 220,00 sarà corrisposta all’Erario dal committente come indicato nell’articolo 17-ter D.P.R. 633/72.
A causa di questo nuovo meccanismo è possibile che i prestatori dei servizi che svolgono in modo preponderante attività a favore della PA si possano trovare a credito di IVA.
In forza di ciò il MEF nel decreto specificherà apposite norme per il rimborso dell’IVA a credito maturata.
Saranno escluse le operazione in cui il committente PA è debitore dell’IVA in quanto prestazione assoggettate al meccanismo del reverse charge.
La norma riguarda le cessioni e prestazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi in pari data o successivamente. Gli incassi ricevuti nel 2015 a fronte di vecchie fatture emesse con il regime dell’esigibilità differita non rientrano, ovviamente, nel caso in esame.
I prestatori o cedenti che svolgeranno attività a favore della PA dovranno emettere fatture e registrarle nel registro delle vendite senza che, tuttavia, l’IVA vada a confluire nelle somme a debito nella liquidazione periodica.
Per dette operazione in fattura, parliamo sempre di cessioni o prestazioni effettuate dal 1 gennaio 2015, si dovrà specificare l’imposta non verrà pagata al cedente in forza di quanto previsto dall’art. 17ter del D.P.R. 633/1972.
L’ IVA andrà evidenziata ma non totalizzata nel totale fattura. In caso, ad esempio di una c essione di euro 1.000,00 si indicherà l’IVA di 220,00 euro ma il totale fattura sarà di 1.000,00 euro. Si indicherà che l’imposta euro 220,00 sarà corrisposta all’Erario dal committente come indicato nell’articolo 17-ter D.P.R. 633/72.
A causa di questo nuovo meccanismo è possibile che i prestatori dei servizi che svolgono in modo preponderante attività a favore della PA si possano trovare a credito di IVA.
In forza di ciò il MEF nel decreto specificherà apposite norme per il rimborso dell’IVA a credito maturata.
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